La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.1.2017 n. 2004, ha affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre viene meno quando ricorra la colpa grave di quest’ultima, costituente giusta causa ai sensi dell’art. 54 co. 3 del DLgs. 151/2001. Tuttavia tale requisito non può dirsi integrato dalla mera sussistenza di un giustificato motivo soggettivo o da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva come giusta causa, idonea a legittimare la sanzione espulsiva.
Secondo la Cassazione, la rilevanza costituzionale dello stato di gravidanza, specialmente quando posto in un contesto lavorativo, richiede al giudice di merito un’indagine più approfondita delle circostanze fattuali, al fine di valutare se sussistano i connotati di maggior gravità richiesti dalla legge (per l’appunto, la colpa grave).
Alla luce di questi principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice, licenziata per giusta causa durante il periodo di gravidanza, per non essersi presentata presso l’ufficio nel quale era stata trasferita e aver protratto tale assenza in modo arbitrario per più di 60 giorni. L’assenza costituiva una forma di autotutela (art. 1460 c.c.) contro il provvedimento di trasferimento ritenuto illegittimo, ma la società datrice di lavoro aveva ritenuto integrata l’ipotesi di “assenza arbitraria dal servizio superiore a 60 giorni” prevista dal contratto collettivo di riferimento come giusta causa di recesso e aveva disposto il licenziamento senza preavviso.
Nuove dichiarazioni di intento
In occasione del question time di ieri, 26.1.2017, in Commissione Finanze alla Camera, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con provv. 213221/2016, con particolare riferimento all’importo del plafond IVA da indicare nei singoli modelli da inviare ai fornitori.
A partire dalle operazioni effettuate dall’1.3.2017 non è più possibile indicare il periodo di tempo per il quale si richiede il non assoggettamento ad IVA, ma occorre indicare l’importo del plafond utilizzabile in relazione a singole operazioni o per acquisti fino a un certo ammontare.
L’Amministrazione finanziaria afferma che l’ammontare “spendibile” su più operazioni (da indicarsi nel campo 2 del modello) corrisponde a un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di un determinato fornitore o all’importazione.
Dalla risposta fornita dovrebbe desumersi che l’importo segnalato non costituisce un dato puntuale, ma soltanto “indicativo” oltre il quale le operazioni devono essere assoggettate ad IVA, ferma restando la possibilità di “integrazione” mediante rilascio di una nuova lettera d’intento.
Riordino dei servizi ispettivi e semplificazione dell’attività di vigilanza – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Attività di vigilanza e procedure dei ricorsi amministrativi (circ. INL n. 2/2017)
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la circ. 25.1.2017 n. 2, ha fornito le prime indicazioni operative per il personale ispettivo addetto alla vigilanza previdenziale e assicurativa. La circolare spiega che, a partire dall’1.2.2017:
-fino a che l’INL non otterrà l’accesso alla banca dati degli istituti, la vigilanza previdenziale sarà garantita mediante l’assegnazione delle pratiche ispettive da parte dei direttori della sede INPS competente, ai singoli funzionari;
-la programmazione della vigilanza assicurativa, affidata agli ispettori dell’INAIL, avviene su base regionale. È quindi il dirigente dell’Ispettorato del capoluogo di regione a gestire le pratiche condivise con la lista dell’INAIL e ad individuare gli ispettori del lavoro da affiancare al personale dell’istituto, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di intraprendere autonomamente gli accertamenti riguardanti infortuni gravi o mortali, dandone comunicazione alla corrispondente sede regionale dell’Ispettorato;
-le sedi degli Ispettorati dovranno avere più aree dedicate alla vigilanza previdenziale e assicurativa, con cui si relazionerà il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL;
-la vigilanza relativa alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro potrà essere effettuata anche assegnando personale ispettivo non tecnico, previa adeguata formazione.
Omessa dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Dimostrazione della sua esistenza contabile
Il credito IVA, imposte sui redditi e IRAP derivante da dichiarazione omessa non può essere disconosciuto, a condizione che il contribuente ne dimostri l’esistenza (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 21 ha specificato che è necessaria la prova circa l’esistenza contabile del credito, e che rimane ferma la potestà di controllo sostanziale dello stesso.
Dunque, se si tratta di credito IRPEF derivante da ritenute di acconto subite in eccesso, dovrebbe essere sufficiente produrre le certificazioni del sostituto d’imposta, le parcelle e gli accrediti bancari, per appurare che le somme sono state incassate al netto della ritenuta.
Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Proroga del termine (provv. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 17731)
Con il provv. 25.1.2017 n. 17731, l’Agenzia delle Entrate, analogamente al 2016, ha reso noto la proroga di 9 giorni della scadenza del 31 gennaio relativa alla trasmissione dei dati afferenti le spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell’anno 2016. Pertanto, la trasmissione di tali dati al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) può essere effettuata fino al 9.2.2017.
In attesa della formalizzazione della proroga, quindi, il maggior termine per trasmettere i suddetti dati riguarda tutti i soggetti tenuti a tale adempimento.
È stato, inoltre, posticipato il termine per comunicare il rifiuto all’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016. I contribuenti potranno, pertanto, comunicare la propria opposizione all’utilizzo dei suddetti dati, in relazione ad ogni singola voce, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata:
– dal 10.2.2017 al 9.3.2017;
– accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema TS, tramite la tessera sanitaria-CNS oppure le credenziali Fisconline.
Al riguardo, si ricorda, tuttavia, che, a differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.
Cessione totalitaria di quote societarie – Riqualificazione in cessione d’azienda – Illegittimità – Condizioni (C.T. Reg. Cagliari, sez. Sassari, 386/8/16)
La C.T. Reg. Cagliari sez. Sassari, nella sentenza 386/8/16, ha chiarito che la cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata, ai fini dell’imposta di registro, come cessione di azienda.
Secondo la Commissione, infatti, la cessione d’azienda e la cessione – anche totalitaria – di quote sono istituti ben distinti, aventi effetti giuridici, contabili, gestionali e fiscali diversi. Pertanto, la scelta di una figura in luogo dell’altra non configura elusione ma determina un legittimo risparmio di imposta a norma dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Inoltre – afferma la Commissione – l’art. 20 del DPR 131/86 non legittima una riqualificazione degli atti basata sul loro contenuto economico, bensì solo fondata sugli “effetti giuridici” degli atti portati alla registrazione, come si legge chiaramente dal testo normativo. Pertanto, l’Ufficio può ricostruire la natura giuridica dell’atto portato alla registrazione ma non può dare rilievo alle vicende economiche sottese all’atto stesso o ad elementi extra testuali non desumibili dall’atto medesimo.
Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia – Modalità di assolvimento dell’imposta – Novità del DL 193/2016 convertito
Per effetto delle novità introdotte con il DL 193/2016 in materia di depositi IVA, a partire dall’1.4.2017:
– vengono ampliate le possibilità di ricorrere all’istituto, in quanto vengono eliminati i limiti soggettivi in relazione ai destinatari delle cessioni, nonché i limiti oggettivi relativi alle categorie di beni ammessi;
– vengono modificate le procedure per l’estrazione dei beni dal deposito, al fine di contrastare i fenomeni di frode.
Sotto il primo profilo, viene ammessa la facoltà di effettuare cessioni di beni senza applicazione dell’IVA anche nei confronti di operatori nazionali, immettendoli in un deposito IVA. Dovrebbe considerarsi inoperante anche la preclusione all’utilizzo di posizioni IVA nazionali da parte di soggetti passivi esteri per l’effettuazione di acquisti nel territorio dello Stato.
Con il venir meno del limite oggettivo, inoltre, gli operatori nazionali potranno cedere beni di qualsiasi tipo ad altri operatori nazionali, senza addebito dell’IVA, alla sola condizione di introdurre fisicamente le merci cedute nei depositi. Tali modifiche dovrebbero dare impulso all’effettuazione di operazioni triangolari.
Per quanto attiene alle procedure di estrazione, si rileva che le modalità di assolvimento dell’imposta saranno diversificate a seconda della provenienza dei beni. In particolare, mutano le regole per l’estrazione dei beni che erano già in Italia all’atto dell’introduzione nel deposito.
Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico – Documenti che compongono il bilancio – Novità del DLgs. 139/2015
Il bilancio in forma abbreviata può essere predisposto fruendo di alcune semplificazioni, che attengono, in primo luogo, agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, nonché ai documenti che compongono il bilancio. Entrambi gli aspetti sono stati modificati dal DLgs. 139/2015.
In relazione allo Stato patrimoniale, dalle voci B.I e B.II dovevano essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
Il DLgs. 139/2015 ha soppresso tale disposizione, con la conseguenza che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dall’1.1.2016, le società che redigono il bilancio abbreviato possono indicare nell’attivo dello Stato patrimoniale il solo valore netto delle immobilizzazioni.
Avuto riguardo al Conto economico, nelle voci E.20 ed E.21 non era richiesta la separata indicazione delle plusvalenze, delle minusvalenze e delle imposte relative agli esercizi precedenti.
Il DLgs. 139/2015 ha abrogato tale disposizione, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del Conto economico, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dall’1.1.2016.
Lo schema di bilancio abbreviato risente, inoltre, delle modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 al contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
Infine, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 2 c.c., così come modificato dal DLgs. 139/2015, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.
Disabili – Presentazione del prospetto informativo – Ipotesi di esclusione (nota Min. Lavoro e politiche sociali 23.1.2017 n. 41/454)
Il Ministero del Lavoro, con la nota 23.1.2017 n. 41/454, ha fornito chiarimenti in materia di collocamento dei disabili, con riferimento alla prossima presentazione del prospetto informativo (art. 9 della L. 68/99) e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in seguito alle novità previste dal DLgs. 151/2015.
In particolare, quest’ultimo ha abrogato, a decorrere dall’1.1.2017, l’obbligo per i soggetti in questione di procedere all’assunzione di un lavoratore affetto da disabilità solo in caso di nuove assunzioni (art. 3 co. 2 e 3 della L. 68/99). Al riguardo, la nota chiarisce che:
– i soggetti in parola che non abbiano effettuato una nuova assunzione entro il 31.12.2016 non sono tenuti a presentare il prospetto informativo entro il 31.1.2017. Tale obbligo permane in capo a quelli che entro il 31.12.2016 abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio;
– essendo implicitamente abrogata anche la previsione che consentiva ai soli datori di lavoro che occupano tra i 15 e 35 dipendenti, in caso di nuova assunzione, di assumere un lavoratore con disabilità entro i 12 mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione (art. 2 co. 2 del DPR 333/2000), sarà ora necessario presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, entro 60 giorni a partire dall’1.1.2017.
Presentazione dei modelli INTRASTAT acquisti – Abolizione dell’adempimento – Novità del DL 193/2016 – Decorrenza
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con la nota n. 244/2017, i soggetti passivi IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o hanno ricevuto prestazioni di servizi da soggetti comunitari con riferimento al quarto trimestre o al mese di dicembre 2016 sono ancora tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat (modello Intra-2) entro il 25.1.2017.
La soppressione dell’obbligo in argomento, disposta dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, opera con riferimento agli acquisti effettuati a partire dall’1.1.2017.
Non sono stati forniti chiarimenti, invece, relativamente alla necessità di comunicare i dati delle operazioni intracomunitarie ai fini statistici. Tuttavia, poiché tale obbligo è previsto dal Reg. CE 638/2004, e non si comprende attraverso quali diversi strumenti informativi l’ISTAT potrà acquisire i dati richiesti, sembra ragionevole ipotizzare la permanenza del modello Intra-2 ai fini statistici.
Si osserva, a tal proposito, che il DL 193/2016 non ha eliminato l’obbligo di invio dei dati all’ISTAT di cui all’art. 50 co. 6-ter del DL 331/93 (attuato dal DM 22.2.2010). A conferma di ciò, la scheda esplicativa del Dossier relativo al DL 193/2016 fa riferimento a una semplificazione (e non all’abrogazione completa) degli adempimenti connessi alla presentazione degli Intrastat.