È operativa dall’1.1.2017 una nuova procedura che prevede lo scambio telematico, fra i reparti della Guardia di Finanza, delle informazioni riguardanti i controlli effettuati su strada in materia di IVA e accise. Le verifiche interessate, in particolare, sono quelle che si sono concluse con la stesura di un processo verbale di operazioni compiute (ai fini IVA) ovvero di un processo verbale di constatazione (per le accise).
Lo scambio delle informazioni consente di alimentare il piano operativo del controllo economico del territorio (Cete), permettendo a tutti i reparti della Guardia di Finanza di effettuare ricerche online, in base agli identificativi fiscali del soggetto interessato (codice fiscale o partita IVA).
Le informazioni raccolte possono essere utilizzate, altresì, nell’ambito di una verifica fiscale in ufficio o presso i locali del contribuente oppure per la programmazione dei controlli da effettuare.
Somministrazione di alimenti e bevande – Home restaurant – Bozza di Ddl
L’attività di ristorazione in abitazione privata (c.d. “home restaurant” oppure “home food”) disporrà prossimamente di una disciplina ad hoc. Infatti, è stato approvato dalla Camera il Ddl. A.C. 3258-3337-3725-3807-A che pone precise condizioni per l’esercizio di questa attività tra cui:
– transazioni tracciate con mezzi di pagamento elettronici;
– utilizzo obbligatorio di una piattaforma digitale in cui si incontrano “ristoratore” e cliente;
– osservanza della normativa in tema di sicurezza alimentare;
– comunicazione di inizio dell’attività al Comune.
La pratica, finora non regolamentata, consistente nell’erogazione, dietro corrispettivo, di un servizio di ristorazione da parte di persone fisiche all’interno delle strutture abitative proprie o di terzi. Nel Ddl. viene precisato che le disposizioni non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o, comunque, svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.
L’attività di home restaurant è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Il che significa, da un punto di vista fiscale, che i proventi dell’attività esercitata entro tali limiti costituiscono redditi diversi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente ex art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.
Effetti dell’IRI sulla contribuzione dovuta – Esclusione
L’art. 1 co. 548 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) prevede che, per i soggetti che applicano l’art. 55-bis del TUIR in materia di IRI, il contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti dell’INPS è determinato senza tenere conto delle disposizioni del predetto articolo.
Da ciò si ricava l’irrilevanza sul piano contributivo della scelta del nuovo regime opzionale, fruibile da imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria, società di capitali a ristretta base proprietaria (in alternativa alla c.d. “piccola trasparenza”) e comportante, tra l’altro, la separazione tra:
– il reddito d’impresa reinvestito nell’impresa o nella società, assoggettato a tassazione separata con aliquota del 24% ed escluso dalla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci;
– gli utili prelevati, che soli concorrono, come reddito d’impresa, alla tassazione IRPEF in capo al percipiente.
Per conto, risulterebbe confermato, in sede di determinazione della contribuzione dovuta da imprenditori individuali, soci di snc e soci di sas iscritti alle suddette Gestioni, l’assoggettamento ad imposizione previdenziale, nel rispetto dei valori di imponibile minimo e massimo, sia di tutti i redditi d’impresa propriamente detti ex art. 55 del TUIR, sia di quelli considerati tali sulla base delle disposizioni che sanciscono la trasparenza fiscale (artt. 5 e 6 del TUIR), secondo cui i redditi delle snc e delle sas, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
Per i soci di srl, si dovrebbe applicare il regime delle srl “non trasparenti”, per cui la base imponibile contributiva è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.
Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria – Ambito soggettivo
Al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi PF), entro il 31.1.2017 occorre trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell’anno 2016.
In linea generale, è necessario trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
A tal fine, inoltre, non rileva la circostanza che la fattura sia gravata o meno da IVA. Pertanto, in mancanza di una espressa esclusione, devono adempiere alla comunicazione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano:
– il regime di vantaggio ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54- 89 della L. 190/2014).
Diversamente, non occorre comunicare al Sistema TS:
– i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
– le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
Accertamento analitico-induttivo – Emissione di fatture prive delle ore di manodopera e del prezzo dei beni ceduti e mancata consegna delle schede di lavorazione e dei listini prezzi (Cass. 18.1.2017 n. 1119)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18.1.2017 n. 1119, ha affermato che, nell’accertamento analitico-presuntivo, la ricostruzione presuntiva dei ricavi e del volume d’affari deve utilizzare un metodo idoneo ad integrare una presunzione qualificata, ovvero che sia in qualche modo “plausibile”, o meglio, logico e attendibile.
Nel caso oggetto della pronuncia, i giudici hanno ritenuto che l’emissione di fatture incomplete, prive delle ore di manodopera prestata e del prezzo specifico dei singoli beni ceduti, nonché la mancata esibizione delle schede di lavorazione e dei listini prezzi, costituissero circostanze idonee a legittimare l’accertamento analitico-induttivo. Tuttavia, la ricostruzione presuntiva dei ricavi non può essere operata in base alla tariffa oraria relativa al numero delle ore di manodopera presumibilmente lavorate nell’anno oggetto di accertamento poiché si tratta di un criterio non valutabile univocamente, mentre la metodologia di accertamento analitico-induttivo presuppone la certezza del fatto che funge da premessa maggiore da cui far discendere, con argomentazione logica, la determinazione del fatto ignoto.
Mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto – Omessa indicazione degli importi relativi – Rilevanza (Cass. pen. 18.1.2017 n. 2256)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.1.2017 n. 2256, ha stabilito che, in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, sempre che siano superate le soglie di punibilità previste dall’art. 4 del DLgs. 74/2000, integra, dal punto di vista materiale, il reato di dichiarazione infedele il sostituito che indica nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, non inserendo tra i componenti positivi gli importi assoggettati alla ritenuta d’acconto operata dal sostituto e da questi non versata, costituendo tali poste elementi attivi del reddito che concorrono alla determinazione dell’imposta evasa come definita dall’art. 1 co. 1 lett. f) del DLgs. 74/2000.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, per “imposta evasa” si intende “la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo … di ritenuta … prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine”.
Nel caso di specie, inoltre, dal momento che rispetto al provvedimento di sequestro disposto in via cautelare il Tribunale del Riesame aveva correttamente sottolineato come la circostanza del mancato versamento della ritenuta di imposta da parte del sostituto fosse ben nota al sostituito, essendo quest’ultimo il commercialista della società inadempiente, è ritenuto integrato anche l’elemento soggettivo del reato contestato e rappresentato dal dolo di evasione.
Recesso del lavoratore per giusta causa – Condizioni di legittimità (Cass. 17.1.2017 n. 985)
Con la sentenza 17.1.2017 n. 985, la Corte di Cassazione riconosce la legittimità delle dimissioni immediate per giusta causa del lavoratore che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso conseguente a una prima lettera di dimissioni, venga posto dal datore di lavoro in ferie, con integrale sovrapposizione di queste al periodo di preavviso.
Viene quindi accolto il ricorso di un lavoratore che, dimessosi una prima volta manifestando la propria disponibilità a lavorare durante il periodo di preavviso di 3 mesi, era poi receduto dal rapporto per giusta causa e con effetto immediato dopo qualche giorno, in seguito alla decisione datoriale di fargli godere, senza il suo consenso, i 62 giorni di ferie maturati e non ancora fruiti, di fatto coincidenti con il periodo di preavviso residuo.
Per i giudici di legittimità, fermo il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in ferie anche durante il periodo di preavviso, quale legittimo esercizio dei poteri organizzativi e gestori del rapporto di lavoro, non vi può essere una perfetta coincidenza del periodo di godimento coatto delle ferie con il periodo di preavviso residuo, poiché in tal caso risulta violato il divieto posto dall’art. 2109 c.c. di computare il periodo di preavviso nelle ferie.
Modello IVA 2017 – Principali novità (provv. Agenzia Entrate 16.1.2017 nn. 10041 e 10050)
Con i provv. 16.1.2017 nn. 10041 e 10050 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2017, riferiti all’anno d’imposta 2016 (incluso il modello IVA Base e il modello 74-bis per il fallimento), con le relative istruzioni.
Tra le principali novità del modello di dichiarazione IVA si segnalano:
– l’introduzione dei righi, nei quadri VE e VF, per le operazioni con aliquota del 5% e per quelle soggette alle nuove percentuali di compensazione per i prodotti agricoli;
– la modifica del campo 7 nel rigo VE35, per le operazioni in reverse charge, includendo le cessioni di tablet, laptop e console da gioco ex art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72;
– la previsione, nel rigo VX4 casella 4, del codice per l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA in favore dei soggetti che effettuano operazioni in reverse charge nel settore edile ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72;
– nel quadro VX, l’adeguamento alla nuova soglia di 30.000 euro per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o visto di conformità;
– le modifiche ai regimi opzionali, introducendo nei righi VO33 e VO34 le caselle per comunicare adesioni e revoche ai fini del passaggio tra regime IVA ordinario e regimi “forfetari”;
– l’introduzione del quadro VN, ove riportare il credito derivante dalla presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”, anche oltre il termine di invio della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello cui la dichiarazione integrativa si riferisce.
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2017, relativa al 2016, è il giorno 28.2.2017, come previsto dall’art. 4 co. 4 lett. c) del DL 193/2016.
Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute – Novità del DL 193/2016 convertito – Circolare dell’Agenzia delle Entrate in via di emanazione – Anticipazioni
Nell’ambito del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica ed e-procurement tenutosi a Roma in data 17.1.2017, è stato chiarito che la fatturazione elettronica B2B operata mediante il Sistema di Interscambio è ammessa anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
In mancanza dell’opzione, tuttavia, i dati delle fatture dovranno intendersi non acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, per cui i soggetti interessati saranno ugualmente obbligati ad effettuare la comunicazione trimestrale ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro trimestrale”).
Sebbene, infatti, la trasmissione opzionale e le comunicazioni obbligatorie presentino una serie di elementi comuni (invio dei medesimi dati, formato di comunicazione, termini di trasmissione), perseguono obiettivi diversi. L’una è volta ad incentivare la fatturazione elettronica; le altre sono finalizzate a ridurre l’evasione fiscale.
Ulteriori anticipazioni emerse nell’ambito del Forum riguardano:
– l’imminente pubblicazione di una circolare sui nuovi obblighi di comunicazione dati e liquidazione periodica IVA;
– il rilascio, entro il mese di aprile, dello standard europeo per la c.d. “Core Invoice”, obbligatoria dal 2020 per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Detrazioni relative agli immobili – Indicazione nel modello 730/2017
Da quest’anno, nel modello 730/2017 entrano nel quadro E:
– la detrazione IRPEF del 19% dei canoni (e relativi oneri accessori) derivanti da contratti di leasing per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E14, sezione I);
– la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie (rigo E58);
– la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto delle abitazioni di classe energetica A e B (rigo E59).
Nella sezione II del quadro B, inoltre, è necessario identificare il contratto di locazione per cui è stato dichiarato il reddito. Solo per i contratti soggetti a cedolare o a canone convenzionato vanno, infatti, indicati nei righi da B11 a B13 gli estremi di registrazione o in alternativa il numero identificativo del contratto.