L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2017, con le relative istruzioni di compilazione.
In primo luogo, si segnala il “riaccorpamento” in un unico modello dei precedenti modelli 770 “Semplificato” e “Ordinario”. Tale novità deriva dai rapporti tra la dichiarazione dei sostituti d’imposta e l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modelli 730 e REDDITI PF).
Un’ulteriore novità attiene all’introduzione del quadro DI, in relazione alla nuova disciplina delle dichiarazioni integrative, come modificata dall’art. 5 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 225/2016).
In ultimo, per quanto concerne il termine di presentazione dei modelli 770/2017, è stata confermata l’ordinaria scadenza del 31.7.2017 (salvo le eventuali proroghe che dovessero essere disposte con successivo DPCM).
Consumo unitario di tovaglioli – Tovaglioli di carta e di stoffa
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il consumo unitario di tovaglioli rappresenti un fatto noto da cui dedurre l’esistenza di maggiori ricavi, in quanto da ciò si desume il numero di pasti effettuato nel ristorante, dovendosi comunque scomputare i tovaglioli utilizzati dal personale e una ragionevole percentuale di scarto (Cass. 24.9.2014 n. 20060; Cass. 5.10.2016 n. 19863).
E’ stato però altresì sancito che occorre dare rilievo, per i tovaglioli di stoffa, al dato derivante dalla lavanderia, mentre per quelli di carta al dato derivante dall’acquisto.
A nostro avviso, la presunzione non ha fondamento per i tovaglioli di carta, che possono oggettivamente essere usati per fini diversi dalla ristorazione (esempio come fazzoletto), per di più è usuale che ogni cliente ne consumi più di uno.
Presentazione dei modelli INTRASTAT acquisti – Abolizione dell’adempimento – Novità del DL 193/2016 – Decorrenza
L’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 ha abolito l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di presentare i modelli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi effettuati in ambito comunitario, a decorrere dal periodo d’imposta 2017.
Tale abolizione consegue all’introduzione, da parte dello stesso DL 193/2016, dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010.
Come confermato anche dall’Agenzia delle Dogane (nota 10.1.2017 n. 244), resta dovuta, entro il 25.1.2017, la presentazione degli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ultimo mese o trimestre del 2016.
Non viene meno l’obbligo di rilevare gli acquisti intracomunitari effettuati per gli enti non commerciali e i produttori agricoli “esonerati”, tenuti alla presentazione del modello INTRA-12 a norma dell’art. 49 del DL 331/93 (e non dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93).
Inoltre, sussiste qualche dubbio in merito alla permanenza del monitoraggio statistico mediante i modelli INTRA, considerato che non è venuto meno l’obbligo, per gli Stati membri della Ue, di rilevare gli scambi commerciali di beni e di darne comunicazione alla Commissione in virtù del Regolamento CE n. 638/2004.
Plusvalenze su partecipazioni e dividendi – Trattamento fiscale
A seguito della riduzione dell’aliquota IRES al 24% dovrà essere rideterminata, con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quota imponibile dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate dai soggetti IRPEF non imprenditori, attualmente prevista nella misura del 49,72%.
La rideterminazione è finalizzata a rendere inalterata la tassazione complessiva che si genera sugli utili prodotti (società + socio), per cui, a fronte della riduzione delle imposte a carico della società, si dovrebbero elevare quelle a carico del socio.
Se verrà mantenuta l’impostazione a suo tempo prevista dal DM 2.4.2008, emanato a seguito della riduzione dell’IRES al 27,5%:
– per i dividendi, la nuova percentuale di imponibilità che verrà stabilita dal nuovo decreto verrebbe applicata agli utili formatisi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016;
– per le plusvalenze, essa riguarderebbe gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018.
Contratti di appalto di opere o servizi – Ritenute fiscali operate dal condominio – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
Sono stati posti all’Agenzia delle Entrate alcuni quesiti in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 36 della L. 232/2016) con riferimento alle ritenute fiscali operate dal condominio (art. 25-ter del DPR 600/73).
Tra i quesiti posti, che dovrebbero ricevere risposta in occasione di Telefisco 2017, si segnalano i seguenti:
– il nuovo metodo per effettuare le ritenute del 4% sugli appalti opera già per il versamento delle ritenute in scadenza a gennaio 2017 e operate in dicembre 2016?
– la soglia dei 500,00 euro, al di sotto della quale le ritenute da parte del condominio non vanno versate all’atto del pagamento, è da intendersi in ragione della scadenza mensile o cumulando le ritenute mese dopo mese?
– se si volesse proseguire ad effettuare la ritenuta con la vecchia modalità, cioè senza attendere il raggiungimento della soglia dei 500,00 euro, si incorrerebbe in sanzioni?
Ritenute operate ma non versate dal sostituto – Responsabilità del sostituito (C.T. Reg. Milano 6.12.2016 n. 6550/49/16)
La responsabilità del professionista (sostituito) per le ritenute non versate dal cliente (sostituto) sussiste solo quando quest’ultimo, dopo aver omesso di effettuare la ritenuta, non l’ha nemmeno versata (C.T. Reg. Milano 6.12.2016 n. 6550/49/16).
Risponde, di contro, solo il cliente quando egli ha operato la ritenuta omettendone poi il versamento.
Infatti, l’art. 22 del TUIR sancisce che la ritenuta “operata” (e non pure versata) va scomputata dall’imposta dovuta.
Per la giurisprudenza di legittimità, invece, entrambi i soggetti sono sempre responsabili solidali, altresì quando la contestazione deriva dal solo mancato versamento della ritenuta prima operata (Cass. 13.6.2016 n. 12076).
Modello 730/2017 – Pubblicazione del modello definitivo – Principali novità
Le istruzioni alla compilazione della versione definitiva del modello 730/2017 recepiscono le novità in merito alla trasmissione del modello, come introdotte dal DL 193/2016.
La presentazione del modello 730 precompilato in via autonoma avvalendosi del portale dell’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuata dal 7.7 al 23.7.2017 (termine prorogato il giorno successivo in quanto la scadenza cade di domenica).
Resta fermo il termine del 7.7.2017 per la presentazione della dichiarazione all’intermediario da parte del contribuente. In relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730 all’Agenzia delle Entrate, i CAF e i professionisti abilitati (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro) devono, entro il 7.7.2017, inviare almeno l’80% delle dichiarazioni, mentre le rimanenti devono essere trasmesse entro il 23.7.2017, termine che, come detto, cadendo di domenica quest’anno slitta a lunedì 24.
Dichiarazioni dei redditi – Pubblicazione delle bozze (modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017) – Principali novità
Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Redditi SC, ENC e il modello CNM, con le relative istruzioni, per il periodo d’imposta 2016.
In primo luogo, si osserva che la denominazione “modello UNICO” lascia il posto a “modello Redditi”, in quanto il sistema della dichiarazione unificata è stato superato, con il ritorno dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma separata.
In merito al modello Redditi SC, molte novità delle dichiarazioni riguardano discipline introdotte, modificate o soppresse con decorrenza dal 2016, come nel caso dell’abrogazione della disciplina dei costi “black list”. Inoltre, nei quadri di determinazione del reddito d’impresa, sono state previste apposite “variazioni in diminuzione” per indicare la maggiorazione del 40% (“super-ammortamento”) e del 150% (“iper-ammortamento”) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi.
Come per il modello CNM 2016, la bozza del modello CNM 2017 conferma la possibilità di utilizzare il modello anche in caso di consolidato “tra sorelle” residenti in Italia, se controllate da una società residente nell’UE o nello SEE (art. 6 del DLgs. 147/2015).
Sono integrate le istruzioni al quadro NI – relativo all’interruzione della tassazione di gruppo – per comprendere l’ipotesi di revoca o di interruzione prima del triennio. Le istruzioni al modello precisano che, in tal caso, le perdite sono attribuite esclusivamente alle consolidate che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.
Omesso versamento di ritenute previdenziali – Parziale depenalizzazione – Conseguenze sulla struttura del reato – Momento consumativo (Cass. pen. 9.1.2017 n. 649)
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 649/2017, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.
Ciò si riflette sul momento consumativo (determinante ai fini della prescrizione). Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:
– con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
– con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
– definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
La struttura del “nuovo” reato impone, inoltre, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Approvazione del bilancio d’esercizio – Rinvio – Particolari esigenze connesse a struttura ed oggetto della società – Novità del DLgs. 139/2015 e aggiornamento dei principi contabili nazionali – Possibile rilevanza (comunicato stampa CNDCEC 16.1.2017)
Con il comunicato stampa 16.1.2017, il CNDCEC ha affermato che l’applicazione delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali può determinare il ricorso all’art. 2364 co. 2 c.c., per le spa, e all’art. 2478-bis co. 1 c.c., per le srl, ai fini dell’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in presenza di espressa previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società.
Il mutato scenario giuscontabile può talvolta impattare sulla struttura della società, ed in particolare sul sistema amministrativo-contabile. L’approvazione a fine 2016 dei principi contabili può comportare l’esigenza di approfondimenti ed analisi che possono richiedere un adeguamento del sistema amministrativo-contabile, inteso in senso ampio.
Le situazioni andranno verificate caso per caso e, qualora le modifiche ai criteri di valutazione (es. costo ammortizzato, derivati, ecc.) e al bilancio (es. schemi e obbligatorietà del Rendiconto finanziario, ecc.) siano diffuse e significative, non è “improprio” il rinvio ai maggiori termini per l’approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso bilancio.