Tra le misure che compongono il quadro degli incentivi all’assunzione dei giovani delineato dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), si annoverano:
– il c.d. “bonus per l’alternanza scuola-lavoro”, consistente nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite massimo di 3.250,00 euro annui e per un massimo di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che, dall’1.1.2017 al 31.12.2018, assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro ovvero periodi di apprendistato “formativo” di primo o di terzo livello (artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015);
– la proroga al 31.12.2017 degli incentivi previsti dal DLgs. 150/2015 per le assunzioni in apprendistato di primo livello (art. 43 del DLgs. 81/2015), consistenti nella riduzione al 5% dell’aliquota contributiva, nello sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASpI (1,31%) e della formazione professionale (0,30%), nella disapplicazione del c.d. “ticket licenziamento”.
Trovano, invece, la loro fonte di disciplina in Decreti Direttoriali pubblicati nei giorni scorsi dall’ANPAL (la nuova Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro):
– il c.d. “bonus occupazione giovani”, istituito nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”;
– il c.d. “bonus occupazione sud”, a favore dei datori di lavoro con sedi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Deducibilità dei canoni di locazione dell’immobile strumentale – Libertà di scelta rispetto all’indeducibilità delle quote di ammortamento – Non configura abuso del diritto (C.T. Prov. Alessandria 14.11.2016 n. 386/1/16)
Ad avviso della C.T. Prov. Alessandria 14.11.2016 n. 386/1/16, non configura abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 la deducibilità, in capo ad un notaio, dei canoni di locazione di un immobile ad uso ufficio locato da una società immobiliare il cui socio al 99% è la moglie del notaio stesso.
Nello specifico, viene riconosciuta la libertà per il professionista di scegliere il regime fiscale più favorevole a disposizione, vale a dire la deducibilità dei canoni di locazione rispetto all’indeducibilità delle quote di ammortamento in caso di acquisto dell’immobile strumentale.
Inoltre, il contribuente ha dato prova tanto della sua estraneità alla compagine sociale della società immobiliare, quanto dell’operatività della medesima all’infuori del contratto di locazione oggetto di accertamento.
Si osserva che i giudici hanno applicato al caso di specie, relativo al 2010, la nuova disciplina sull’abuso del diritto in ragione dell’art. 1 co. 5 del DLgs. 128/2015, posto che l’avviso di accertamento è stato notificato il 28.12.2015.
Sconti eccessivi ai clienti – Insindacabilità – Revoca “ex lege” – Esclusione (Trib. Milano 4.10.2016 n. 10794)
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10794/2016, ha precisato che:
– l’amministratore (di srl) non può essere considerato responsabile del minore margine operativo lordo conseguente a una scontistica eccessiva ai clienti che abbia comunque incrementato il fatturato, trattandosi di una decisione che ricade, di per sé, nell’ambito delle scelte squisitamente gestorie. Il pregiudizio in questione, se effettivamente tale, è per definizione irrisarcibile, mentre lo potrebbe divenire solo dimostrando che l’errore manageriale sia dipeso dalla violazione del dovere di diligente gestione;
– nell’ambito della srl, non è applicabile analogicamente la fattispecie di revoca “ex lege” prevista per il caso di delibera “qualificata” di esercizio dell’azione sociale di responsabilità dall’art. 2393 co. 5 c.c., non sussistendo per la srl le ragioni collegate alle soglie azionarie ivi contemplate (cfr. anche (Trib. Milano n. 11735/2015 e Trib. Roma n. 11884/2013).
Riduzione dell’aliquota IRES al 24% dal 2017 – Effetti
La riduzione dell’aliquota ordinaria IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 comporta la necessità di rivedere i calcoli effettuati dalle società per la determinazione delle imposte differite e anticipate fin dai bilancio 2016. A prevederlo è il nuovo paragrafo n. 43 dell’OIC 25 secondo cui il calcolo della fiscalità differita deve tener conto delle aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società deve calcolare le imposte differite sulla base delle aliquote in vigore alla data del bilancio.
Gli adeguamenti del fondo imposte differite e delle attività per imposte anticipate sono rilevati nella voce “20. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Concessione di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarvi che la Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la c.d. Nuova Sabatini.
Legge di bilancio 2017. Proroga bonus mobili
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarvi che la Legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per il 2017 il c.d bonus mobili.
Agevolazioni contributive per il settore edile relative al 2016 – Ambito applicativo (DM 10.11.2016)
Il DM 10.11.2016, pubblicato il 12.1.2017, ha confermato la riduzione contributiva dell’11,50%, per i periodi paga da gennaio a dicembre 2016, applicabile dalle imprese edili ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Per accedere allo sgravio è necessario che il datore di lavoro:
– sia in possesso del DURC, cioè della regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni sindacali (art. 1 co. 1175 della L.. 296/2006);
– non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nei cinque anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis co. 8 del DL 223/2006).
La domanda all’INPS deve essere presentata esclusivamente in via telematica (modulo «Rid-Edil») e il datore di lavoro deve autocertificare il possesso dei requisiti citati.
L’esito positivo al controllo determina l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N, con il quale le aziende sono autorizzate a esporre lo sgravio nella denuncia contributiva mensile Uniemens, entro il termine che sarà prossimamente comunicato dall’INPS.
Anticipo pensionistico (APE) – Tipologie e modalità di accesso – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
Tra le diverse misure di carattere previdenziale introdotte dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), assumono particolare rilievo l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE “volontario”), nonché un’indennità a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE “sociale”). Tali misure, aventi carattere sperimentale, diventeranno operative dall’1.5.2017 al 31.12.2018.
In particolare, l’APE volontario consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un lavoratore in possesso di specifici requisiti – ad esempio, un’età anagrafica minima di 63 anni e un’anzianità contributiva di 20 anni – fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che deve avvenire entro 3 anni e 7 mesi.
Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, sulla base di un piano di ammortamento ventennale.
La APE sociale, invece, è un’indennità prevista per quei soggetti che versano in particolari condizioni di disagio (invalidi, conviventi con persone con handicap grave, ecc.), con almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (36, se svolgono specifiche attività difficoltose e rischiose). Tale indennità verrà erogata per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
L’art. 1 co. 566 della L. 232/2016 ha prorogato al 31.5.2017 le agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
La disciplina applicabile è in toto quella dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015, che prevede allo scopo un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze, fatto salvo il requisito del possesso degli immobili, da verificare al 31.10.2016; alla stessa data deve essere verificato il requisito della strumentalità dell’immobile estromesso.
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere versata:
– per il 60% del relativo ammontare entro il 30.11.2017;
– per il rimanente 40% entro il 16.6.2018
Chiarezza e motivazione degli atti – Accertamento fondato sulle risultanze di una verifica effettuata presso terzi – Mancanza del PVC – Illegittimità dell’accertamento (Cass. 12.1.2017 n. 562)
La Cassazione, con la sentenza 12.1.2017 n. 562, ha sancito l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente sulla base delle risultanze di una verifica effettuata nei confronti di terzi, se il verbale relativo alla verifica del terzo non è allegato.
Nel caso specifico gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti di un artista cui veniva contestata l’omessa dichiarazione di presunti compensi quantificati sulla base di una verifica effettuata nei confronti di una terza società.
I giudici hanno affermato che, secondo l’art. 7 della L. 212/2000, se nella motivazione di un avviso si fa riferimento ad un altro atto per relationem, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Conseguentemente, la non allegazione del pvc della società all’accertamento relativo all’artista costituisce violazione della predetta norma e comporta l’illegittimità del provvedimento.
Nella sentenza è stata data rilevanza alla mera omessa allegazione, senza tener conto se l’accertamento riportasse, quanto meno, il contenuto essenziale del verbale non allegato.