In seguito alle modifiche operate dall’art. 16 della L. 161/2014 dopo la sentenza della Corte di Giustizia 13.2.2014 n. C-596/2012, ai sensi dell’art. 24 della L. 223/91, anche il personale con qualifica dirigenziale deve essere conteggiato nella soglia dimensionale dell’azienda (più di 15 dipendenti) e nel numero dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) intervenuto nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia.
In particolare, la normativa prevede che:
– la procedura segua le comuni regole, secondo le quali la comunicazione (contenente il numero degli esuberi, i motivi del recesso e le ragioni per cui non sono possibili soluzioni alternative) deve essere inviata anche alle organizzazioni di rappresentanza sindacale dei manager;
– al licenziamento del dirigente siano applicate le regole di scelta previste per il resto del personale, con l’estensione, quindi, dei criteri legali di scelta (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative);
– alla violazione delle procedure o dei criteri di scelta consegua il versamento, in favore del dirigente, di un’indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute – Rapporti tra l’obbligo di comunicazione introdotto dal DL 193/2016 e il regime opzionale ex DLgs. 127/2015
Il DL 193/2016, novellando l’art. 21 del DL 78/2010, ha disposto, a decorrere dall’1.1.2017, l’obbligo di comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate.
Tale obbligo appare coincidente all’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 per quanto concerne:
– la tempistica (entrambe le comunicazioni sono effettuate su base trimestrale, fatta eccezione per le comunicazioni relative al primo semestre 2017);
– il contenuto e il formato di trasmissione (tanto emerge dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.10.2016, ribadito dalla Direttrice dell’Agenzia delle Entrate Orlandi nel corso dell’audizione 21.12.2016).
Ciò in cui si differenziano le due discipline è il fatto che il regime opzionale, a fronte della trasmissione dei medesimi dati che saranno richiesti per obbligo, consente:
– l’accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria ex art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72;
– la riduzione dei termini di accertamento di due anni rispetto a quanto previsto in via ordinaria.
Inoltre, avvalendosi del regime opzionale, è consentito l’utilizzo del Sistema di Interscambio per la trasmissione delle fatture. Infatti, stando a quanto indicato nel comunicato stampa 28.10.2016, “solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal DLgs. 127/2015 potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare fatture elettroniche con i propri clienti”.
Interventi a favore delle piccole imprese agricole – Acquisto di trattori e macchine agricole – Bando ISI Agricoltura 2016 – Proroga dei termini
L’INAIL, con un comunicato pubblicato nella GU 9.1.2017 n. 6, ha reso nota la proroga dei termini di scadenza del Bando ISI Agricoltura 2016, con cui le micro e piccole imprese agricole potranno accedere a finanziamenti da investire nell’acquisto di macchinari innovativi, che rendano possibile l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del livello di rumorosità, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.
In particolare slittano i termini:
– per l’inserimento on line del progetto, che dovrà essere effettuato entro le ore 18 del prossimo 28.4.2017 (non più entro il 20.1.2017);
– per l’acquisizione on line del codice identificativo, che potrà essere effettuata a partire dal 5.5.2017 (e non più dal 5.2.2017) dalle imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda;
– per l’invio della domanda di ammissione al contributo (c.d. “click day”) tramite lo sportello informatico, la cui data e orari di apertura e chiusura saranno pubblicati sul sito dell’INAIL dal 12.6.2017.
Disciplina dei ricorsi amministrativi – Novità dall’1.1.2017 (circ. INL 29.12.2016 n. 4)
Con la circ. 29.12.2016 n. 4, l’Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di ricorsi amministrativi, dettando le prime istruzioni in occasione della piena operatività, a partire dall’1.1.2017, delle modifiche agli artt. 16 e 17 del DLgs. 124/2004, apportate in chiave Jobs act dall’art. 11 del DLgs. 149/2015.
Il nuovo ricorso ex art. 16 può essere proposto avanti al direttore delle competenti sedi dell’Ispettorato interregionale – entro 30 giorni dalla notifica – avverso gli atti di accertamento adottati da ogni organo ispettivo in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, diverso dal personale del nuovo Ispettorato del Lavoro.
Invece, per i verbali degli ispettori della nuova Agenzia Ispettiva, il novellato art. 17 individua l’unica sede di gravame nel Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale. In quest’ultimo caso, oggetto dell’accertamento deve essere la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Ad ogni modo, in entrambi i casi viene meno la possibilità di impugnare direttamente l’ordinanza di ingiunzione, avverso la quale, pertanto, potrà essere presentato, unicamente, ricorso giudiziale ai sensi dell’art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Società non operative – Mancata consegna dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività – Disapplicazione della disciplina (C.T. Reg. Firenze 12.12.2016 n. 1638/2/16)
La C.T. Prov. Firenze 12.12.2016 n. 1638/2/16, in tema di società di comodo, ha analizzato il caso di una società, esercente attività di noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale, che si opponeva agli avvisi di accertamento emessi a seguito di istanza di interpello, ai fini della disapplicazione della disciplina contenuta nell’art. 30 della L. 724/94.
La ricorrente eccepiva l’illegittimità degli avvisi di accertamento, non essendo proprietaria di imbarcazioni per l’esercizio della sua attività e non disponendo dello yacht (oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria) che era invece di proprietà di una società di leasing.
La C.T. Prov. riteneva i ricorsi meritevoli di accoglimento, dovendosi disapplicare, nel caso di specie, la normativa di cui all’art. 30 della L. 724/94, per non avere la società percepito, per gli anni in esame, alcun ricavo, stante l’oggettiva impossibilità a esercitare l’attività. Infatti, seppur la ragione della mancata consegna della nuova imbarcazione era dovuta ad inadempimento, da parte della ricorrente, nel pagamento delle rate di leasing, la società, che aveva nell’oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, non aveva potuto svolgere l’attività, non disponendo di alcun mezzo.
Rottamazione delle cartelle di pagamento – Definizione ex DL 193/2016 – Carichi definiti in parte – Rate scadenti dall’1.1.2017
L’art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, limitatamente ai carichi oggetto di domanda di definizione, le rate da dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) in essere che scadono dall’1.1.2017 sono sospese sino al termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata (luglio 2017).
Ove la domanda di definizione sia parziale, spetta però all’Agente della riscossione ricalcolare la rata e liquidare l’importo che, non essendo oggetto di definizione, deve essere pagato non rientrando nella sospensione.
Equitalia è tenuta a fornire questa informazione, e ciò è previsto nel comma 3-bis del richiamato art. 6.
Se, per qualsiasi ragione, la rata non viene liquidata in tempo utile, il contribuente non può subire conseguenze pregiudizievoli, in special modo la decadenza dalla dilazione.
Trasformazione di snc e sas in società semplice – Adempimenti dichiarativi (interpello DRE Piemonte n. 901-533/2016)
Secondo la risposta della DRE Piemonte all’interpello n. 901-533/2016, la trasformazione di una snc o di una sas in società semplice non determina l’interruzione del periodo d’imposta. La necessità di presentare due dichiarazioni distinte (una per il periodo “ante trasformazione” e una per il periodo “post trasformazione”) è, infatti, prevista dall’art. 5-bis co. 1 del DPR 322/98 nei casi:
– di trasformazione di società di capitali in società di persone;
– di trasformazione di società di persone in società di capitali.
Se, invece, la snc o la sas si trasformano in società semplice si verifica un solo mutamento della natura dei redditi prodotti, ma questi rimangono sempre e comunque imputabili per trasparenza ai soci. Conseguentemente, la società deve presentare una unica dichiarazione, con riferimento a tutto l’anno solare.
Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – APE volontaria – Chiarimenti INPS
L’INPS, in data 10.1.2017, ha messo a disposizione sul proprio sito le schede riepilogative riguardanti le novità previdenziali introdotte dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/16), trattando gli aspetti più importanti.
Relativamente all’Ape volontaria, l’Istituto precisa che:
– l’anticipo ottenuto, rispetto alla data di effettivo pensionamento, dovrà essere restituito in 260 rate in un arco temporale di 20 anni, mediante una trattenuta effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico;
– il credito, riconosciuto direttamente dall’INPS a partire dal primo pagamento del trattamento pensionistico, è esente da Irpef;
– l’accesso al beneficio è garantito a fronte della cessazione di qualsiasi attività lavorativa anche autonoma;
– l’indennità (1.500 euro mensili non rivalutabili) è corrisposta per 12 rate annuali fino al raggiungimento del primo diritto a pensione (anticipata o vecchiaia);
– la prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata che determini un reddito non superiore a 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.
Superamento del periodo di comporto – Illegittimità del licenziamento – Condizioni (Cass. 10.1.2017 n. 284)
Con la sentenza 10.1.2017 n. 284, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, chiarendo che nel relativo computo non incidono i pomeriggi nei quali il dipendente si è sottoposto a trattamenti di emodialisi, laddove il medesimo lavoratore, a fronte di un regime orario part time, ha prestato regolare attività lavorativa durante il turno mattutino.
La Corte di Cassazione ha inteso quindi valorizzare questo elemento, ritenuto circostanza decisiva ai fini di una corretta verifica circa il superamento del periodo di comporto, censurando la decisione d’appello la quale non aveva invece dato spazio al rilievo per cui la lavoratrice operava in regime di part time con turno incentrato in orario mattutino.
Nel contempo, la Suprema Corte ha altresì rigettato la censura della dipendente per cui il datore di lavoro, nella lettera con cui comunicava il licenziamento, non aveva dettagliato i giorni di assenza calcolati per determinare il superamento del comporto. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito che il licenziamento per superamento del periodo massimo di assenza in costanza di malattia è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che non richiede una dettagliata descrizione di tutti gli elementi relativi alle ragioni del licenziamento.
Mancata registrazione del contratto di locazione – Indeducibilità dei canoni (C.T. Reg. Firenze 30.11.2016 n. 2085/29/16)
La C.T. Reg. Firenze 30.11.2016 n. 2085/29/16 ha ritenuto non inerente il costo di una locazione, riguardante un immobile di una società immobiliare, in mancanza di un contratto registrato.
Nella specie, i giudici di primo grado hanno accolto le ragioni della società ricorrente, anche considerato che:
– risultavano agli atti le fatture di pagamento della locatrice;
– l’inerenza del rapporto poteva evincersi dall’attività svolta dalla società, che era necessitata ad avvalersi di imprese terze per il montaggio di carpenteria, con conseguente messa a disposizione dei locali per l’alloggio del personale.
Avverso tale decisione, l’Amministrazione finanziaria proponeva quindi appello. Secondo la C.T. Reg, che ha accolto la pretesa dell’Agenzia, infatti, non risultavano provate le condizioni necessarie per ritenere inerente la spesa per il canone di locazione dell’immobile in questione, sia ai fini della deducibilità del costo che ai fini della detraibilità dell’IVA. In particolare:
– le fatture, sulla base delle quali la C.T. Prov. aveva ritenuto di riconoscere la deducibilità del costo, non riportavano specificatamente chi utilizzasse l’immobile, non fornendo dunque l’inerenza della spesa;
– le fatture per lavori di montaggio (svolti da imprese terze) attestavano solo che tali ditte avevano svolto la propria attività a favore della società ricorrente, ma non dimostravano che la stessa si fosse accollata anche le spese di alloggio dei dipendenti delle ditte in questione;
– erano irrilevanti le bollette della luce relative all’immobile prodotte dalla società, dato che le stesse utenze erano intestate alla società proprietaria dell’immobile