Nell’ambito delle novità della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), vi è la sostituzione del disposto di cui all’art.182-ter del RD 267/42, recante la disciplina sulla transazione fiscale e contributiva (sotto la nuova rubrica “Trattamento dei crediti tributari e contributivi)”.
Fra le principali modifiche apportate a tale istituto, si segnala, in particolare, la previsione esplicita della falcidiabilità del debito per IVA e ritenute non versate; debiti per i quali, prima, era prevista solo la dilazione di pagamento, nel presupposto che si trattasse di risorse proprie dell’Unione Europea.
La misura del debito soddisfatto, però, non può essere inferiore alla somma realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Per tale valutazione si deve avere riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.
Viene, poi, aggiunto che, in caso di pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.
Presentazione modelli INTRASTAT acquisti – Soppressione dell’obbligo di presentazione – Decorrenza (nota Agenzia Dogane 10.1.2017 n. 244)
Con la nota 10.1.2017 n. 244, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue permane con riferimento alle operazioni dell’ultimo periodo del 2016.
Le incertezze sono nate dalla formulazione dell’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, in base al quale l’obbligo di presentazione dei modelli è soppresso con decorrenza dall’1.1.2017, senza specificazioni relativamente al periodo di riferimento delle operazioni riepilogate.
Tuttavia, osserva l’Agenzia, poiché la soppressione dell’obbligo in argomento è connessa all’introduzione del c.d. “spesometro trimestrale” di cui all’art. 21 del DL 78/2010, adempimento che decorre dall’1.1.2017 e che non riguarda le informazioni relative ai periodi precedenti, deve ritenersi confermata la presentazione dei modelli INTRASTAT acquisti relativi al quarto trimestre e al mese di dicembre dell’anno 2016, la cui scadenza è fissata per il 25.1.2017.
Anticipo pensionistico (APE) – Tipologie e modalità di accesso – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
L’anticipo pensionistico (APE), in vigore dall’1.5.2017 nelle versioni volontaria e sociale, rappresenta una delle maggiori novità in materia previdenziale introdotte con la legge di bilancio 2017. In sintesi, l’APE volontario è un prestito che viene concesso – previo stipula di una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza – per 12 mensilità all’anno, fino a quando l’interessato non avrà raggiunto il diritto a riscuotere la pensione di vecchiaia. Tale prestito dovrà poi essere restituito al soggetto finanziatore a partire dalla maturazione del diritto alla pensione sulla base di un piano di ammortamento ventennale.
I lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni di età e l’anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (di norma 20 anni). L’anticipo copre al massimo 3 anni e 7 mesi e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’anticipo richiesto, deve risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Invece, l’APE sociale, il cui importo però non può superare i 1.500 euro mensili, può essere richiesto da coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio sociale (disoccupati, invalidi, conviventi con familiari disabili, eccetera), mentre non spetta ai soggetti titolari di pensione diretta.
Tarsu – Inizio dell’attività – Termini entro cui inviare la dichiarazione (Cass. 6.12.2016 n. 24886)
In tema di TARSU, la Corte di Cassazione, con la sentenza 6.12.2016 n. 24886, ha affermato che la disposizione contenuta nell’art. 70 co. 1 del DLgs. 507/93 secondo cui “i soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune” sta a significare che:
– le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno;
– le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
La Corte ha peraltro già evidenziato che occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso, il termine di decadenza per la notifica dell’accertamento decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass. 3.11.2016 n. 22224).
Attività di affittacamere – Assoggettamento ad IRAP – Condizioni
La disciplina IRAP dell’attività di affittacamere varia secondo le relative modalità di svolgimento.
Se esercitata in forma societaria, l’attività è sempre soggetta ad IRAP (ex art. 2 del DLgs. 446/97). In questo caso, la determinazione del valore della produzione netta avviene secondo le regole proprie delle società di capitali (ex art. 5 del DLgs. 446/97) o delle società di persone (ex art. 5-bis del DLgs. 446/97), in base alla natura giuridica rivestita.
In caso di esercizio in forma individuale, bisogna differenziare secondo che l’attività sia svolta, o meno, con carattere di abitualità.
Nel primo caso, si configura una prestazione di servizi potenzialmente soggetta ad IRAP. Di fatto, però, l’imposta è dovuta soltanto se il contribuente che esercita tale attività è dotato di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), parametro da accertare secondo le consuete modalità. In tale ipotesi, la determinazione del valore della produzione netta avviene secondo le regole dettate dall’art. 5-bis del DLgs. 446/97, fatta salva l’opzione (ricorrendone i requisiti) per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Invece, se l’attività è svolta senza il requisito della professionalità abituale, il presupposto impositivo non ricorre. Infatti, come confermato dalla C.M. 4.6.98 n. 141/E (§ 2.2), i soggetti che conseguono redditi di natura occasionale, sia d’impresa, sia di lavoro autonomo (ex art. 67 co. 1 lett. i) e l) del TUIR), sono esclusi dall’ambito applicativo dell’IRAP.
Reddito fondiario dei terreni agricoli – Esenzione IRPEF prevista per coltivatori diretti (CD) e IAP – Novità della legge di bilancio 2017
Per il settore agricolo, la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) prevede una serie di rilevanti novità fiscali.
In particolare è previsto che:
– per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari;
– per l’anno 2017, è confermato l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA sulle cessioni di animali vivi della specie sia bovina (e bufalina) che suina. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 31.1.2017, dovrà fissare le misure nei limiti massimi del 7,7% (bovini e bufali) e dell’8% (suini);
– per i trasferimenti di terreni agricoli siti in territori montani non si applica l’imposta catastale, mentre le imposte di registro e ipotecaria sono previste nella misura fissa di 200,00 euro;
– tra i beneficiari del credito d’imposta (strutture ricettive turistico-alberghiere) di cui all’art. 10 del DL 83/2014, vi rientrano anche le strutture che svolgono l’attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali.
Previdenza – Cumulo dei periodi assicurativi – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
La L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ampliato l’ambito di operatività del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla L. 228/2012: l’istituto – alternativo alla totalizzazione e alla ricongiunzione – consente a chi, a causa della mobilità della propria vita lavorativa, abbia versato contributi in due o più Gestioni previdenziali, di cumulare gratuitamente, a domanda, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le stesse, al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Finora, la facoltà di cumulo ha riguardato:
– sotto il profilo soggettivo, gli iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi), alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 o alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO;
– sotto il profilo delle prestazioni conseguibili, la pensione di vecchiaia e i trattamenti di inabilità o ai superstiti.
Ora, mediante la modifica del co. 239 dell’art. 1 della citata L. 228/2012, la stessa viene estesa:
– da un lato, alle forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori professionisti, con conseguente possibilità di cumulare anche i contributi accantonati presso una Cassa libero-professionale;
– dall’altro, alla pensione anticipata (attualmente conseguibile, a prescindere dai requisiti anagrafici, in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne).
È, inoltre, stata soppressa la condizione di accesso consistente nella mancata maturazione, da parte del richiedente, dei requisiti per l’autonomo diritto alla pensione in una delle Gestioni interessate.
Note di variazione in caso di procedure concorsuali e assimilate – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
Con l’art. 1 co. 567 della L. 232/2016, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle note di variazione IVA, ripristinando sostanzialmente l’art. 26 del DPR 633/72 nella versione precedente alla legge di stabilità 2016.
La modifica di cui alla L. 208/2015, la cui decorrenza era stata posticipata di un anno (e che non entrerà mai in vigore), avrebbe ammesso la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione al momento dell’avvio della procedura concorsuale, con riferimento alle procedure dichiarate dopo il 31.12.2016.
L’intervento è motivato esclusivamente da esigenze di gettito per l’Erario e alimenta dubbi interpretativi circa il momento di emissione della nota di credito.
Inoltre, con l’eliminazione, dal testo dell’art. 26 del DPR 633/72, del riferimento all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui all’abrogato comma 11, potrebbe tornare di attualità l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui, in presenza di tale procedura, non sarebbe consentito il recupero dell’IVA (C.M. 77/2000). In tal caso, emergerebbe la discrasia con la disciplina ai fini dei redditi (art. 101 del TUIR), in base alla quale il decreto che dispone la procedura permette la deduzione della perdita.
Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Spese sostenute nel 2016 – Termini di presentazione delle domande
L’istanza per accedere al credito d’imposta per i costi sostenuti nel 2016 relativi alla riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 del DL 83/2014 e DM 7.5.2015) deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti.
Secondo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di accesso all’agevolazione si distingue in:
– una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 9.1.2017 alle ore 16:00 del 27.1.2017, in cui procedere alla compilazione e caricamento dell’istanza;
– una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 2.2.2017 alle ore 16:00 del 3.2.2017, in cui viene inviata telematicamente l’istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.
Violazioni in materia di lavoro – Ricorsi amministrativi contro ordinanze, ingiunzioni e atti di accertamento in materia di lavoro e previdenza – Disciplina applicabile dall’1.1.2017
A partire dall’1.1.2017, in seguito alla piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), trovano applicazione le nuove regole sui ricorsi amministrativi contro le ordinanze ingiunzioni e gli atti d’accertamento emessi in materia di lavoro e previdenza (DLgs. 149/2015).
In sintesi, i ricorsi sugli atti d’accertamento in materia di lavoro, adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare. La sede territoriale competente dell’INL deciderà entro il termine di 60 giorni, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende respinto (silenzio – rigetto).
Diversamente, i ricorsi avverso gli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli dell’INPS e dell’INAIL devono essere presentati alla sede competente dell’Inl, che deciderà entro i successivi 90 giorni.
L’INL, con la circ. operativa 29.12.2016 n. 4, ha spiegato che, in mancanza di una disciplina transitoria, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione dall’1.1.2017. Pertanto, i ricorsi amministrativi non ancora decisi sono improcedibili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.