Cass. 24.11.2016 n. 24020 ha sancito che l’aggio di riscossione è dovuto anche se il contribuente, notificatario della cartella di pagamento, non ha pagato le imposte.
Si evidenzia che l’aggio, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99, spetta nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo, se gli importi non sono onorati entro sessanta giorni dalla cartella di pagamento, o entro il termine per il ricorso nel caso degli accertamenti esecutivi, oppure per il 3% se il pagamento avviene entro i sessanta giorni (nel caso degli accertamenti esecutivi, se il pagamento avviene nei termini esso non è dovuto).
Peraltro, la sua debenza non viene meno per effetto dell’art. 1 del DL 22.10.2016 n. 193, che, a decorrere dall’1.7.2017, ha soppresso Equitalia, sostituendola con l’ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Tardivo versamento della prima rata – Esiguità – Applicazione retroattiva dell’art. 15-ter del DPR 602/73 (C.T. Reg. Genova 21.10.2016 n. 1227/4/16)
L’art. 15-ter del DPR 602/73, norma che disciplina i lievi inadempimenti delle somme da versare a seguito di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni, è applicabile retroattivamente in ragione del favor rei (C.T. Reg. Genova 21.10.2016 n. 1227/4/16).
Ciò nonostante l’art. 15 del DLgs. 24.9.2015 n. 159, che ha introdotto la norma, ne preveda l’applicabilità solo a decorrere da certi periodi d’imposta.
In senso negativo, però, si è espressa Cass. 6.5.2016 n. 9176, in merito agli importi dovuti a seguito di acquiescenza.
Strat up innovative – Incremento dell’aliquota delle agevolazioni al 30% – Novità della legge di bilancio 2017
L’art. 1 co. 66 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) potenzia le agevolazioni fiscali per le start up innovative.
In particolare, viene messa a regime, salvo l’autorizzazione della Commissione europea, la detrazione che era prevista fino al 2016 dall’art. 29 del DL 179/2012 per i contribuenti che investono nelle start up innovative e vengono inoltre aumentati i parametri di riferimento dell’agevolazione (nuova misura del 30%) sia per le persone fisiche che per le imprese investitrici.
Anche le start up innovative costituite ante 2017 potranno beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali rappresentate dall’incremento degli incentivi IRPEF e IRES per i propri investitori
Tali novità riguardano anche le PMI innovative.
Ammortizzatori sociali – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
Con riguardo agli ammortizzatori sociali, dall’1.1.2017 saranno abrogate due misure di sostegno al reddito; si tratta, più nello specifico, della mobilità e della disoccupazione speciale edile.
Le imprese rientranti nel relativo campo di applicazione che attiveranno le assunzioni dei lavoratori entro il 31.12.2016 potranno contare, nel rispetto dei principi generali, sugli incentivi di legge.
Si precisa che le facilitazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato si applicano per l’intero periodo agevolato, mentre gli incentivi connessi alle assunzioni a tempo determinato cesseranno al termine del contratto, senza possibilità di ulteriori continuazioni in relazione a proroghe o trasformazioni dei rapporti instaurati.
Dal 31.12.2016, i lavoratori non possono più essere collocati in mobilità.
Domande di riscatto dei periodi contributivi – Gestioni previdenziali dei dipendenti privati – Modalità telematica esclusiva (circ. INPS 29.12.2016 n. 228)
L’INPS, con la circ. 29.12.2016 n. 228, ha reso note le modalità di applicazione del regime telematico per presentare le domande di riscatto di periodi contributivi nelle gestioni previdenziali dei dipendenti privati (inclusa la gestione PALS), indicate nell’elenco allegato. In particolare, a partire dal 1.4.2017, la presentazione delle domande di riscatto indicate dalla circolare potrà avvenire esclusivamente tramite le modalità telematiche ivi descritte e, pertanto, salvo che la causa ostativa sia imputabile al sistema informatico dell’INPS, eventuali istanze pervenute mediante altri canali non saranno prese in considerazione.
La circolare precisa, inoltre, che:
– le tipologie di domande di riscatto non indicate nell’allegato continueranno ad essere presentate in modalità cartacea anche oltre il 1° aprile 2017;
– i soggetti legittimati possono presentare l’istanza telematica in esame via web, utilizzando direttamente i servizi attivati sul sito dell’INPS, tramite Patronati o, ancora, servendosi dell’ausilio del Contact Center;
– la domanda è sempre consultabile dall’interessato, al fine di acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica;
– la procedura telematica descritta nulla innova circa le istanze di riscatto del corso di studi e quelle relative alla Gestione dipendenti pubblici (Ex INPDAP), per la cui presentazione telematica (esclusiva) si rinvia, rispettivamente, alle circolari INPS nn. 77/2011 e 147/2013 e al messaggio 22.11.2013 n. 18976, nonché alla circolare INPS n. 12/2013.
Assunzione di disoccupati e/o persone che non lavorano da almeno sei mesi – Misure applicabili dall’1.1.2017
A partire dal 2017, le nuove agevolazioni in materia di assunzioni consistono:
– in una riduzione contributiva, nel limite di 8.060 euro annui pro capite, per i datori di lavoro ubicati in talune regioni del Sud Italia, che assumeranno a tempo indeterminato (anche in somministrazione) soggetti disoccupati di età compresa tra 15 e 24 anni e/o persone dai 25 anni in su che non lavorano da almeno sei mesi;
– in uno sconto contributivo, fino a 3.250 euro annui, per un massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che vengano effettuate nel biennio 2017 – 2018 ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, dalle aziende in cui hanno svolto una parte del percorso formativo (alternanza scuola lavoro);
– nello sgravio totale dei contributi (non cumulabile con altri incentivi), fino ad un massimo di 8.060 euro per assunzioni a tempo indeterminato (ridotto a 4.030 euro per quelle a tempo determinato di almeno 6 mesi), per quei datori di lavoro che assumeranno giovani disoccupati o fuori da qualsiasi percorso di istruzione o formazione, di età tra i 16 ed i 29 anni, iscritti al programma Garanzia giovani.
Commercianti al minuto – Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi ex DLgs. 127/2015 – Documento commerciale – Caratteristiche (DM 7.12.2016)
Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2016 n. 303, sono state definite le caratteristiche del documento idoneo a rappresentare, anche a soli fini commerciali, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tali soggetti, infatti, sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma, secondo quanto disposto dal decreto in argomento, documentano le operazioni effettuate mediante il nuovo documento commerciale.
Quest’ultimo deve essere emesso mediante i Registratori Telematici:
– in formato cartaceo;
– ovvero in formato elettronico, previo accordo con il destinatario.
Si dispone che lo stesso documento, qualora integrato con il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente, potrà assumere efficacia ai fini fiscali, ossia ai fini della documentazione delle spese deducibili o degli oneri deducibili o detraibili, nonché ai fini della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, esso è considerato “documento fiscale” ai fini della certificazione dei dati delle spese sanitarie da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che i commercianti al minuto sono obbligati all’emissione di tale documento qualora ciò sia richiesto dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (a meno che sia già stata emessa fattura).
Violazione della competenza fiscale originata da errore contabile – Novità del DL 193/2016 conv. L. 225/2016 – Modalità di rettifica
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), le dichiarazioni possono essere integrate, per correggere errori od omissioni, mediante una successiva dichiarazione, da presentare entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall’art. 43 del DPR 600/73, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
In sostanza, le dichiarazioni integrative a favore del contribuente sono assoggettate ad una disciplina uniforme a quella prevista per le dichiarazioni integrative a sfavore, con possibilità di compensare nel modello F24 il credito che ne deriva.
È stato, inoltre, stabilito che, per i casi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale, non si applicano le limitazioni alla compensazione previste in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Alla luce di tale modifica, occorre chiedersi se la procedura delineata dalla circ. Agenzia delle Entrate 31/2013 sia ancora percorribile.
In assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’introduzione della nuova disciplina ad opera del DL 193/2016 non preclude l’adozione della procedura prevista dalla circ. 31/2013, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e tutela della buona fede.
Il tema è di particolare attualità per le imprese che si apprestano a recuperare gli errori contabili di competenza del 2011, operazione da ultimare entro il 31.12.2016.
DL milleproroghe – Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri – Principali novità
Il DL “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29.12.2016, dispone, tra l’altro, il differimento al:
– 31.3.2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;
– 31.12.2017 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al DL 189/2016;
– 31.12.2017 del subentro del nuovo concessionario e del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); è altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31.12.2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.
Restano, invece, confermate, per ora, le scadenze per l’invio delle nuove comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 4 del DL 193/2016 e delle nuove comunicazioni delle liquidazioni trimestrali IVA.
Studi di settore applicabili dal periodo d’imposta 2016 – Approvazione
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i DM 22.12.2016 che approvano le revisioni degli studi di settore relativi a:
– 18 studi del comparto del commercio;
– 7 studi del comparto dei professionisti;
– 20 studi del comparto delle manifatture;
– 12 studi del comparto dei servizi.
Gli studi approvati si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016. Ai sensi dell’art. 8 del DL 185/2008, possono essere successivamente integrati per tener conto dello stato di crisi economica.
È stato pubblicato anche il DM 22.12.2016 di approvazione delle territorialità specifiche.
Gli interventi sopra indicati sono volti a consentire la regolare applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017). Dal 2017, invece, diventerà operativa la riforma disposta dall’art. 7-bis del DL 193/2016 che ha demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la sostituzione degli studi di settore con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale. Constestualmente, cesseranno di avere efficacia le disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore e dei parametri contabili ai fini dell’accertamento.