Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 22.12.2016 n. 411501, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di costituzione delle start up innovative ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015.
In particolare, il Ministero ha evidenziato che le start up innovative costituite in forma di srl possono ricorrere alle seguenti due modalità:
– atto pubblico, con l’assistenza del notaio;
– atto elettronico privato, secondo il modello standard approvato dal Ministero. Il notaio, se richiesto, può eventualmente anche provvedere all’autentica dell’originale informatico.
Con riferimento a quest’ultima modalità di costituzione, si precisa che si tratta di una procedura semplificata alternativa, che non sostituisce quella ordinaria prevista dall’art. 2463 c.c. Pertanto, il notaio può continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di start up-srl.
Licenziamento per giusta causa – Precedente licenziamento disciplinare – Reticenza (Cass. 30.12.2016 n. 27585)
Con la sentenza 27585/2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di un lavoratore che non aveva dichiarato, nell’ambito di un questionario aziendale sulle pregresse esperienze lavorative, un rapporto di lavoro conclusosi con un provvedimento disciplinare espulsivo.
In particolare, la Suprema Corte precisa che, sebbene l’omessa dichiarazione del lavoratore costituisca una infrazione rilevante sul piano disciplinare, non sussistono gli estremi per arrivare al licenziamento, poiché nei due anni in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il dipendente ha tenuto un comportamento diligente e corretto.
Inoltre, il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato dopo due precedenti contratti a tempo determinato e a fronte della sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui il dipendente rinunciava a ogni pretesa riconducibile ai predetti contratti a termine. Solo in seguito la società ha realizzato che il lavoratore, in occasione di un precedente rapporto, era stato licenziato per giusta causa e, ritenendo per questo motivo leso il legame fiduciario, aveva deciso per il licenziamento.
Sul punto, la Cassazione osserva che l’assunzione a tempo indeterminato era intervenuta per ragioni del tutto estranee rispetto alle passate esperienze professionali del lavoratore, essendo unicamente da ricollegare alla volontà datoriale di evitare contestazioni rispetto alla attivazione iniziale del rapporto di lavoro in forza di contratti a termine. Il licenziamento risulta, dunque, privo dell’essenziale requisito di giusta causa.
Contenzioso in materia di lavoro – Presentazione dei ricorsi amministrativi, istruttoria e impugnativa (circ. INL 29.12.2016 n. 4)
La circ. INL 29.12.2016 n. 4 ha fornito chiarimenti in merito alla nuova procedura dei ricorsi amministrativi avverso atti di accertamento in materia di lavoro.
Si ricorda, infatti, che dall’1.1.2017 sono diventate operative le modifiche introdotte dal DLgs. 14.9.2015 n. 149 in materia di ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento:
– in materia di lavoro e legislazione sociale;
– in materia contributiva e assicurativa.
In particolare, la circolare in parola fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione e trattazione dei ricorsi.
Novità del DL 193/2016 convertito e della legge di bilancio 2017 – Trasmissione dei dati sulle fatture emesse e ricevute
Il DL 30.12.2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. 30.12.2016 n. 304 (decreto “Milleproroghe”), non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali, introdotti dal DL 193/2016, quali la comunicazione dei dati delle fatture e la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.
Con riferimento al primo adempimento, il novellato art. 21 co. 1 e 2 del DL 78/2010 prevede, a partire dal 2017, che i soggetti passivi IVA trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia liquidata con cadenza mensile o trimestrale. La comunicazione relativa al secondo trimestre solare dovrà essere effettuata entro il 16 settembre, mentre quella relativa al quarto trimestre solare dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio.
In sede di prima applicazione, la comunicazione dovrà essere trasmessa unitariamente per il primo semestre 2017 entro il 25.7.2017.
I soggetti passivi IVA sono comunque tenuti a presentare lo “spesometro”, in forma analitica o aggregata, per le operazioni effettuate nell’anno di imposta 2016 entro il 10.4.2017 (in caso di liquidazione mensile) o entro il 20.4.2017 (in caso di liquidazione trimestrale).
Restano ferme, altresì, le scadenze relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, adempimento dovuto trimestralmente, alle medesime scadenze, per le quali non sono state previste deroghe in sede di prima applicazione.
Canone RAI per l’anno 2017 – Individuazione delle utenze addebitabili e criteri di determinazione dell’importo (circ. Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45)
La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2016 n. 45, relativa al canone RAI, specifica i criteri di individuazione delle utenze di energia elettrica residenziali addebitabili e le regole per determinare l’importo del canone da addebitare nelle diverse casistiche, a decorrere dall’anno 2017.
A fronte della coincidenza del luogo di fornitura d’energia rispetto alla residenza, l’importo da addebitare tiene conto, tra l’altro, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell’importo complessivo di 90 euro per l’anno 2017 e della presentazione della dichiarazione sostitutiva per comunicare la non detenzione di un apparecchio TV (quadro A del modello) o la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (quadro B del modello).
Si ricorda che, per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio, la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV (quadro A del modello) presentata, anche in qualità di erede, dall’1.7.2016 al 31.1.2017 esonera dal pagamento del canone per l’intero 2017, mentre la dichiarazione di non detenzione presentata dall’1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo secondo semestre 2017.
I soggetti titolari di utenze attivate dopo il 1° gennaio sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione di non detenzione TV, anche in qualità di erede, entro il primo mese successivo a quello di attivazione per ottenere l’esonero per l’intero anno. Superato il suddetto termine, la dichiarazione presentata entro il 30 giugno, anche in tal caso, esonera per il solo secondo semestre.