È stato firmato dal Presidente del Consiglio il DPCM che dà attuazione al bonus asili nido introdotto dalla L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), e che consiste in una somma di 1.000 euro annui che sarà erogata, suddivisa in 11 mensilità, a decorrere da quest’anno per l’iscrizione in asili nido pubblici e privati per i nati a partire dall’1.1.2016 nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Il bonus in argomento verrà erogato dall’INPS direttamente al genitore richiedente e non potrà essere fruito insieme al contributo alternativo al congedo parentale che prevede l’erogazione di 600 euro direttamente alla struttura interessata o tramite buoni lavoro, a copertura delle spese per l’asilo nido o per la baby sitter. Quest’ultima agevolazione, si ricorda, è stata prorogata fino al 2018 dall’art. 1 co. 356 della L. 232/2016 ed estesa alle lavoratrici autonome o imprenditrici.
Modelli INTRASTAT – Reintroduzione dell’obbligo di presentazione – Maxi-emendamento al DL 244/2016 (milleproroghe)
In sede di conversione del decreto milleproroghe (DL 244/2016), è stata nuovamente modificata la disciplina in materia di INTRASTAT.
Il precedente DL 193/2016 aveva soppresso l’obbligo di presentazione dei modelli riepilogativi degli acquisti di beni e servizi comunitari. In tal modo:
– da un lato veniva eliminato un adempimento non richiesto dalla direttiva 2006/112/CE (che prevede la sola presentazione degli elenchi relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi rese);
– dall’altro non venivano disciplinate le comunicazioni ai fini statistici.
La legge di conversione del DL 244/2016, come modificata al Senato, prevede ora:
– il ripristino, per il 2017, dell’obbligo di trasmissione degli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi presso controparti comunitarie;
– la soppressione degli INTRASTAT relativi ai servizi resi e ricevuti, con effetto dal 2018.
Tuttavia la presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi resi è prevista dall’art. 262 della direttiva IVA, per cui tale obbligo potrebbe essere reintrodotto nel corso del 2017.
Infine, vengono previste misure di semplificazione delle comunicazioni statistiche, nel rispetto dei regolamenti comunitari. Tali misure dovranno essere definite mediante apposito provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione e con effetto dall’1.1.2018.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute – Periodicità semestrale per il 2017 – Maxi-emendamento al DL 244/2016 (milleproroghe)
Il maxiemendamento al DL 244/2016, in corso di conversione in legge, prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo “spesometro”) di cui all’art. 21 del DL 78/2010 debba essere effettuata:
– per il 2017 su base semestrale, sia per il primo che per il secondo trimestre;
– a decorrere dal 2018, su base trimestrale, come contemplato dalla disciplina ex DL 193/2016 che ha istituito l’adempimento.
Nello specifico, per l’anno di imposta 2017 lo “spesometro” periodico dovrà essere trasmesso entro:
– il 18.9.2017 per i dati relativi al primo semestre 2017;
– il 28.2.2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.
La modifica dei termini di comunicazione non riguarda al momento l’opzione (da esercitarsi entro il 31.3.2017) per la trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Considerato che le modalità di trasmissione dei dati e il contenuto delle informazioni trasmesse sono identici sia per lo “spesometro” ex art. 21 del DL 78/2010 che per la comunicazione opzionale ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è stata annunciata l’emanazione di uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’allineamento dei termini di effettuazione della comunicazione per le due diverse discipline (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 31).
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA – Proroga al 31.12.2017 – Maxi-emendamento al DL 244/2016 (milleproroghe)
Nel maxiemendamento al DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) approvato ieri dal Senato è prevista la proroga della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese (art. 1 co. 56 della L. 208/2015).
Da una lettura complessiva della norma modificata dovrebbe essere coperto tutto il 2017, salvo indicazioni di segno contrario e penalizzanti per il contribuente che dovessero arrivare in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria e che dovessero limitare la portata dell’intervento sul 2017 ai soli periodi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe.
Quindi, nel 2016 o nel 2017 devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell’IVA (anche in parte). Non rileva il fatto che l’acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017).
L’importo della detrazione va suddiviso in dieci anni, a partire dal periodo “in cui sono state sostenute”, cioè pagate, le spese.
Rottamazione – Effetti della presentazione della domanda e revoca dell’istanza
Equitalia, nelle risposte fornite il gennaio 2017 in un incontro organizzato dall’ODCEC di Roma, ha specificato che il debitore può rinunciare, dandone apposita comunicazione, alla domanda di definizione, purchè ciò avvenga entro il 31.3.2017.
Tuttavia, se visionata, la comunicazione di liquidazione degli importi (che va notificata entro il 31.5.2017), il debitore ritiene che essi siano eccessivi, può evitare il pagamento della totalità delle somme o della prima rata.
In tal modo, secondo questa opinione (non avallata ufficialmente da Equitalia), egli potrebbe continuare a pagare le rate del pregresso piano di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.
L’interpretazione prende le mosse dal fatto che, ai sensi dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, le rate dei piani di dilazione in essere sono sospese dall’1.1.2017 non sino al 31.3.2017 (termine per l’invio della domanda), ma sino al termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata.
Prelevamenti non giustificati – Novità del DL 193/2016 – Ambito applicativo e decorrenza – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Il DL 22.10.2016 n. 193, modificando l’art. 32 del DPR 600/73, ha introdotto, limitatamente ai prelevamenti bancari e per i possessori di reddito d’impresa, un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le novità, relative all’attività istruttoria e non all’accertamento, operano dal 3.12.2016, essendo irretroattive.
È censurabile rilevare come, sulla base della medesima interpretazione, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la retroattività della L. 311/2004, che, modificando l’art. 32 del DPR 600/73 ma in senso sfavorevole al contribuente, aveva esteso le presunzioni sui prelevamenti ai possessori di reddito di lavoro autonomo (circ. 16.3.2005 n. 10, § 3.8).
Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini”) – Istanze di accesso al contributo (circ. Min. Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circ. 15.2.2017 n. 14036, ha definito le modalità di presentazione delle domande relative alla “Nuova Sabatini” per le imprese che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.
Vengono, inoltre, forniti gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.
Le disposizioni si applicano a tutte le domande, sia relative agli investimenti ordinari sia relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che sarà fissato con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
Apprendistato professionalizzante – Assunzione di lavoratori in mobilità – Legittimità – Condizioni
Ai sensi dell’art. 47 co. 4 del DLgs. 81/2015, è possibile assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, abrogata a partire dall’1.1.2017, e di quella di disoccupazione.
Sotto il profilo contributivo, ai datori di lavoro che abbiano assunto, entro il 31.12.2016, i beneficiari di indennità di mobilità, spetta un particolare regime contributivo che, tuttavia, viene meno, con l’abrogazione della mobilità, dall’1.1.2017.
A partire da tale data, i lavoratori licenziati entro fine dicembre 2016, da imprese beneficiarie della CIGS, cui sia applicabile il regime della mobilità, percepiranno la relativa indennità (art. 7 della L. 223/91).
Tuttavia, non essendo più applicabile il regime contributivo ex L. 223/91, in sede di assunzione potrebbe essere conveniente, per il datore di lavoro, stipulare un contratto di apprendistato professionalizzate e beneficiare, così, della relativa contribuzione agevolata.
Sul punto, si attendono i chiarimenti dell’INPS.
Redditometro – Onere probatorio a carico del contribuente (Cass. 14.2.2017 n. 3804)
La prova contraria che il contribuente deve fornire per contrastare l’accertamento sintetico basato sull’incremento patrimoniale non deve essere eccessivamente gravosa.
Cass. 14.2.2017 n. 3804, confermando i propri precedenti, ha sancito che, per dimostrare che l’acquisto è avvenuto grazie a fondi elargiti da terzi, è sufficiente depositare l’estratto conto bancario, da cui si evince che, in un momento temporale ragionevolmente contiguo all’acquisto (la c.d. persistenza della durata del possesso), erano presenti i fondi per sostenerlo.
Di contro, non è necessario dimostrare, in maniera specifica, che il denaro posseduto è stato utilizzato proprio per acquistare quel bene.
Controlli sulle start up innovative e le pmi (circ. Min. Sviluppo economico 14.2.2017 n. 3696)
Con la circ. 14.2.2017 n. 3696, il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha fornito agli uffici del Registro imprese le istruzioni per i controlli da effettuare sulle iscrizioni e gli adempimenti successivi sia delle start up innovative sia delle c.d. PMI innovative.
Riguardo le start up e le verifiche da effettuare nella fase di iscrizione, il documento in parola si sofferma, in particolare:
– sulla individuazione della sede produttiva o filiale in Italia di società costituite con giurisdizione di Stati della Ue o dell’Accordo sullo spazio economico europeo;
– sul requisito dell’oggetto sociale esclusivo o prevalente della società.
In merito alla valutazione di questo ultimo aspetto, la circolare in parola raccomanda l’adozione di un approccio “teleologico”, che consideri, quindi, le finalità complessive della normativa, che mira a favorire l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno. Gli uffici del Registro sono, quindi, chiamati a valutare una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale.