Con il provv. 14.2.2017 n. 33037, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per usufruire del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza (ex art. 1 co. 982 della L. 28.12.2015 n. 208), i contribuenti dovranno presentare la domanda di accesso dal 20.2.2017 al 20.3.2017.
Il citato provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3 del DM 6.12.2016, ha, altresì, definito:
– i contenuti dell’istanza;
– le modalità di presentazione, esclusivamente in via telematica, attraverso il software “Creditovideosorveglianza” messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria.
Cedolare secca – Mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione – Effetti – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca può essere conservata da tutti i contribuenti che, prima del 3.12.2016, avessero dimenticato di comunicare la proroga del contratto di locazione, ma avessero tenuto un comportamento coerente con la scelta di applicare l’imposizione sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che l’art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), modificando l’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, ha stabilito che la mancata comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l’opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Inoltre, la norma ha previsto che la mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), comporti l’applicazione di sanzioni pari a:
– 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni;
– 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
La nuova norma faceva sorgere il dubbio se potessero essere “salvate” anche le mancate proroghe scadute prima del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016). A tale questione, nel corso di Telefisco è stata data risposta affermativa, ricordando che la cedolare secca può essere applicata (pur in assenza di comunicazione della proroga del contratto), solo se:
– il contribuente ha effettuato i relativi versamenti;
– ha dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione del redditi;
– non ha applicato gli aggiornamenti del canone.
Interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica – Correzione dei bonifici – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario eseguire un bonifico contenente i dati richiesti dalla norma.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 2.2.2017, nel caso di errori nei bonifici è necessario, anzitutto, verificare se sia possibile rifare il pagamento e, nel caso, procedere in tal senso.
Se non è possibile, è sufficiente richiedere l’attestazione, come previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 43/2016. In quest’ultimo documento, infatti, l’Agenzia ha affermato che quando sono stati commessi errori nella compilazione del bonifico tali da pregiudicare l’effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa. In particolare, l’impresa deve attestare “che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa”. Secondo l’Agenzia, tale attestazione è utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario.
Contratti di appalto – Ritenute IRPEF effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta dev’essere, generalmente, versata con F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata.
Con un’aggiunta all’art. 25-ter del DPR 600/73, l’art. 1 co. 36 della L. 225/2016 ha previsto, dall’1.1.2017, che il versamento della ritenuta non va più effettuato entro il 16 del mese successivo se l’importo da versare per uno specifico condominio è al di sotto di 500,00 euro. Perciò, se l’importo delle ritenute è inferiore a tale soglia, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre. In caso di superamento del limite, invece, il versamento rimane al 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia ha precisato che la norma riguarda anche le ritenute effettuate a dicembre 2016 da versare nel 2017 e l’obbligo di versamento a gennaio sussiste solo se si supera la soglia.
Per calcolare la soglia, invece, si devono sommare mese dopo mese le ritenute e pagarle nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata. Ad esempio, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400,00 euro e a marzo altre ritenute per 400,00 euro, il totale di 800,00 euro supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 aprile.
Amministratori di condominio – Comunicazione dei dati degli oneri detraibili per la precompilazione della dichiarazione – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2016, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con i dati degli interventi che consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali (DM 1.12.2016), per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Nelle risposte fornite nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell’Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice “0”. Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, nella comunicazione deve essere indicato il codice residuale “1” che individua le “Altre tipologie di soggetti”.
Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall’amministratore nell’anno 2016, può accadere infatti che, entro il 31.12.2016, il contribuente:
– abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “1” e la relativa spesa è esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;
– non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “0” e la spesa è indicata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata. Il contribuente può modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda a pagare tutto entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.
Novità del DLgs. 139/2015 – Modifiche agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico – Dati comparativi
A partire dai bilanci 2016 entrano in vigore i nuovi schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, così come modificati dal DLgs. 139/2015.
I redattori dovranno intervenire anche sui dati dell’esercizio precedente (2015) al fine di renderli comparabili con quelli del 2016. Indicazioni in tal senso sono contenute nella nuova versione dell’OIC 29, mentre regole attinenti alle singole voci sono riscontrabili nei corrispondenti principi contabili, anch’essi aggiornati di recente per recepire le modifiche normative.
In particolare, nel nuovo OIC 12, con riferimento alla sezione straordinaria, sono fornite indicazioni sulle riclassifiche da apportare in sede di predisposizione del bilancio 2016.
Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute – Soggetti esonerati – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
In occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al nuovo “spesometro”, disciplinato dall’art. 21 del DL 78/2010.
In particolare, è stato precisato che l’obbligo di comunicazione non si estende alle operazioni attive e passive non documentate da fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale), indipendentemente dal relativo importo.
Nella versione precedente dello “spesometro”, invece, dette operazioni erano soggette all’obbligo di comunicazione, allorché di importo superiore a 3.600 euro (IVA compresa).
Un’altra precisazione fornita in occasione di Telefisco, e completata dai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 1 del 7.2.2017, riguarda le ipotesi di esonero dalla comunicazione.
Si precisa che sono esonerati dall’obbligo in argomento i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché situati nelle zone montane ai sensi dell’art. 9 della L. 601/73, mentre i produttori agricoli che operano in zone diverse da quelle montane comunicano esclusivamente i dati delle autofatture emesse dai cessionari.
Inoltre, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute, in quanto le stesse sono veicolate obbligatoriamente mediante il Sistema di Interscambio e, in tal modo, acquisite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 1)
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.2.2017 n. 1, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto dei dati da inviare nell’ambito della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo “spesometro” ex art. 21 del DL 78/2010, come modificato dall’art. 4 del DL 193/2016).
Tale comunicazione coincide, per quanto riguarda i dati da trasmettere e le modalità di invio, con il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture disciplinato dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 1/2017 dell’Agenzia delle Entrate:
– non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo “spesometro” sia per il regime opzionale di trasmissione dei dati);
– nel campo “natura” dell’operazione dovranno essere indicate le operazioni per le quali non è previsto l’addebito dell’IVA in fattura (es. operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo “natura” dell’operazione, dovranno essere riportate l’imposta e l’aliquota applicata);
– l’obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad esempio, irrilevante, l’emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a 300 euro), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di variazione (es. scontrini, ricevute, schede carburante).
Accertamento del maggior reddito – Individuazione della categoria reddituale
La giurisprudenza è costante nel ritenere che mediante le indagini finanziarie l’Agenzia delle Entrate possa accertare ogni tipologia di contribuente, e non solo i possessori di reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
Cass. 31.1.2017 n. 2432, sebbene in via incidentale, ha specificato che, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, “senza esservi obbligata”, ha qualificato il maggior reddito come reddito diverso, da lavoro autonomo occasionale (art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR).
Detto inciso non può essere condiviso, siccome vi è sempre l’obbligo di qualificare giuridicamente il reddito accertato, pena la violazione dell’art. 6 del TUIR.
Unica eccezione è rappresentata dall’accertamento sintetico (art. 38 del DPR 600/73), in cui viene rideterminato l’intero reddito del contribuente, e non una singola categoria.
Omesso versamento ritenute previdenziali – Particolare tenuità del fatto – Soglie di punibilità – Comportamento abituale (Cass. pen. 7.2.2017 n. 5603)
La Corte di Cassazione si è pronunciata, con sentenza n. 5603 del 7.2.2017, sull’accertamento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in un caso di omesso versamento di ritenute previdenziali ai sensi dell’art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983.
Nel caso concreto, l’omissione superava la soglia di punibilità dei 10.000 euro di soli 198 euro, tuttavia la Corte non ritiene tale circostanza sufficiente per affermare la particolare tenuità dell’offesa al bene giuridico tutelato (cfr. anche Cass. SS.UU. 13681/2016).
Inoltre, per i giudici di legittimità, il fatto stesso che l’omissione abbia riguardato più mensilità (anche se consecutive e nello stesso anno solare) rende il comportamento “abituale” e, dunque, esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.