Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di pendenza di un contenzioso, la rottamazione dei ruoli comporta l’estinzione del giudizio solo per la parte di carico affidata all’Agente della riscossione, e non per la totalità.
Bisogna evidenziare che, a livello di principio, la convenienza alla definizione aumenta con l’aumentare dei carichi affidati sino al 31.12.2016.
Quindi, può convenire se il contribuente risulta soccombente in toto in esito al secondo grado di giudizio su una causa relativa ad imposte sui redditi: in ossequio all’art. 68 del DLgs. 546/92, la riscossione, in tal caso, avviene per l’intero, dunque se i carichi sono stati già affidati entro il 31.12.2016 il contribuente, inviando il modello, beneficia dello stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Amministratori di condominio – Comunicazione dei dati degli oneri detraibili per la precompilazione della dichiarazione – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Al fine della precompilazione della dichiarazione dei redditi (730/2017 e REDDITI PF) ed ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, entro il 28.2.2017, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo sempre delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione compete ai titolari di proprietà, nuda proprietà, diritti reali di godimento, contratto di locazione o comodato ed ai familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile che hanno sostenuto le spese e le fatture e i bonifici sono ad essi intestati.
Quindi, tra gli altri dati richiesti, gli amministratori sono tenuti ad indicare per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori in senso lato dell’immobile, a prescindere dal titolo di proprietà. Di questi va indicato il codice fiscale e le spese vengono esposte direttamente; se la spesa è invece riferita ad un soggetto diverso (familiare convivente), va indicato il codice residuale “altre tipologie di soggetti” e le spese vengono riportate solo nel foglio informativo: sarà quindi il contribuente che, verificate le condizioni di legge, dovrà verificarle per detrarle in dichiarazione.
La sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio delle comunicazioni è di 100,00 euro per ogni violazione, senza applicazione del cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/1997) e del ravvedimento operoso. Se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo.
Definizione ex DL 193/2016 – Liti pendenti in primo e secondo grado – Rinuncia al ricorso – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Nel corso di Telefisco 2017 sono stati resi chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193. Tra i chiarimenti più rilevanti, si segnalano i seguenti:
– l’impegno a rinunciare al giudizio, da assumere da parte di coloro che, avendo una lite pendente, intendono aderire alla definizione agevolata, non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario e, di conseguenza, il giudizio prosegue per la parte non definita;
– per coloro che, avendo un piano di rateazione in corso, presentano istanza di rateazione solo per una parte dei carichi iscritti a ruolo, la rateazione deve essere rimodulata (per conoscere l’importo corretto da versare è necessario recarsi presso gli sportelli dell’agente della riscossione);
– l’aggio di riscossione non è dovuto sulle sanzioni oggetto di definizione, mentre resta dovuto sulle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
– la definizione si considera perfezionata con il tempestivo versamento di tutte le somme dovute, e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata.
Note di variazione in caso di procedure concorsuali e assimilate – Novità della L. 232/2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
In occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di emissione delle note di credito IVA.
In primo luogo, ha precisato che la nota emessa ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, per recuperare l’IVA già versata nei confronti di un cliente sottoposto a procedura concorsuale obbliga gli organi della procedura a registrare la corrispondente variazione in aumento. Tuttavia, tale adempimento non determina l’inclusione del credito vantato dall’Erario nel riparto finale, ma graverà eventualmente sul fallito ritornato in bonis.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che, in caso di concordato preventivo, il recupero dell’imposta è collegato non soltanto al decreto di omologazione della procedura (con il quale si ritiene accertata l’infruttuosità della stessa), ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato.
In tal modo, la facoltà del cedente o prestatore di emettere una nota di variazione risulta legata non solo a un elemento “fisso”, ma anche a un elemento “variabile”. Ne consegue che, in caso di inadempimento degli obblighi da parte del debitore, qualora sia dichiarato fallimento, la variazione in diminuzione potrà essere eseguita solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sarà divenuto definitivo, ovvero, in assenza di piano, alla chiusura della procedura fallimentare.
Reddito fondiario dei terreni agricoli – Esenzione IRPEF prevista per coltivatori diretti (CD) e IAP – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Il co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 stabilisce che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
Nel corso della videoconferenza che si è tenuta ieri, 2.2.2017, secondo l’Agenzia delle Entrate, “sulla base del tenore letterale della norma”, l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Sempre secondo l’Agenzia, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del co. 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006, “in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007.”.
Regime di cassa – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dal 2017 del nuovo regime di cassa per le imprese minori. Tra gli interventi più significativi si segnalano i seguenti:
– è applicabile nel 2017 la disciplina transitoria prevista dall’art. 1 co. 19 della L. 232/2016, per evitare che il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa determini salti o duplicazioni d’imposta;
– ai fini della determinazione del reddito, sebbene il nuovo regime sia “improntato alla cassa”, permangono alcune deroghe, individuate espressamente mediante il richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR, cui si applicano i criteri di competenza (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di leasing);
– rispetto al regime contabile opzionale previsto dall’art. 18 co. 5 del DPR 600/73, le registrazioni devono essere effettuate entro gli ordinari termini previsti ai fini IVA e tale data assume rilevanza reddituale (così, ad esempio, le fatture di acquisto potranno essere annotate entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR 633/72, ossia entro la dichiarazione del secondo anno successivo, ed è a tale data di registrazione che le spese si presumono sostenute ai fini della determinazione del reddito).
Prelevamenti non giustificati – Presunzione di acquisti “in nero” – Novità del DL 193/2016 – Ambito applicativo e decorrenza – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
In relazione alle modifiche subite dall’art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73 in tema di indagini finanziarie, nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che:
– le nuove disposizioni sui limiti quantitativi (limiti di 1.000,00 euro giornalieri e 5.000 mensili) non hanno effetto retroattivo e sono applicabili a partire dal 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 225/2016);
– le modifiche all’articolo citato riguardano solamente i prelievi non giustificati, e non anche i versamenti per i quali rimane in vigore la regola secondo cui costituiscono “presunzione” di reddito qualora non risultino giustificati.
Quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale – Nuova procedura di liquidazione diretta da parte dell’Istituto (circ. INPS 31.1.2017 n. 24)
L’INPS, con la circolare 31.1.2017 n. 24, illustra le modifiche apportate dal DLgs. 148/2015 alla disciplina del TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ripercorrendo l’evoluzione normativa in materia, l’Istituto ricorda che, in base all’art. 2 co. 2 della L. 464/72, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR era a carico dell’Istituto stesso.
La disposizione citata è stata, tuttavia, abrogata dal DLgs. 148/2015, il quale ha stabilito che le quote di TFR maturate durante i periodi di sospensione lavorativa siano a carico dell’INPS solo nel caso in cui la causale della CIGS sia il contratto di solidarietà.
Al di fuori di tale ipotesi e dei casi (individuati dalla circ. Min. Lavoro 30/2015) in cui continua ad applicarsi la disciplina previgente, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale straordinaria è a carico del datore di lavoro.
La circolare esamina, quindi, le problematiche riguardanti la liquidazione del TFR in caso di destinazione dello stesso al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria.
Oneri detraibili – Novità del modello REDDITI 2017 PF
Fra le novità del modello REDDITI 2017 PF, si segnala l’aumento da 400,00 euro a 564,00 euro del limite massimo delle spese sostenute nel 2016 per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori (indifferentemente se in istituti statali o paritari privati) che godono della detrazione IRPEF del 19%, per alunno o studente (art. 15 co. 1 del TUIR).
Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare “la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio”. Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale “l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno” (deve essere indicato il codice 12 nei righi da RP8 a RP13 del modello REDDITI 2017 PF).
Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuna detrazione, invece, è prevista per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.
Accesso al “voucher baby sitting” e contributo per i servizi per l’infanzia (asili nido) – Istruzioni per la presentazione delle domande per il biennio 2017 – 2018 (avviso INPS 27.1.2017)
Con l’avviso del 27.1.2017, l’INPS ha pubblicato le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al c.d. “voucher baby sitting” e al contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido), introdotti in via sperimentale dall’art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012 e prorogati, per il biennio 2017-2018, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).
In proposito, l’INPS fa sapere che:
-i benefici, tra loro utilizzabili alternativamente, spettano alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e pubblico e alle iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e che, al momento della domanda, possano ancora usufruirne anche solo parzialmente, nonché alle lavoratrici autonome o imprenditrici;
-la fruizione di un periodo di tali servizi determina la rinuncia della lavoratrice ad un periodo equivalente di congedo parentale, per avere contezza del quale è necessario tener presente i limiti individuali e complessivi dei genitori;
-il beneficio ammonta a 600 euro mensili (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time) e l’erogazione può avvenire per un massimo di 6 mesi (3 per le iscritte alla Gestione separata e le autonome), per frazioni mensili intere;
-il contributo è corrisposto diversamente a seconda che si opti per il contributo asili nido o per il servizio di baby sitting;
-la domanda potrà essere presentata, salvo esaurimento delle risorse disponibili, sino al 31.12.2018.