Dichiarazione integrativa a favore – Novità del DL 193/2016 convertito e dei modelli redditi 2017

Nel modello REDDITI 2017 SC è stato introdotto il nuovo quadro DI riservato ai soggetti che, dal 24.10.2016 al 31.12.2016, hanno presentato dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 (come modificato dall’art. 5 del DL 193/2016) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative (vale a dire, dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti il 2015), per indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni integrative.
Rispetto alle modalità di compilazione di detto quadro illustrate nella bozza delle istruzioni si esprimono perplessità rispetto:
– all’individuazione del momento di utilizzabilità dei crediti emergenti da una dichiarazione integrativa dovuta alla correzione di errori contabili: detti crediti, così per come sono strutturate le istruzioni, non risulterebbero utilizzabili in compensazione sin dal giorno successivo alla presentazione del modello integrativo;
– all’utilizzabilità dei crediti d’imposta generati a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno successivo, in quanto sembrerebbe che il credito debba essere utilizzato, in primo luogo, per ridurre debiti riguardanti il medesimo tributo da cui sono sorti (ad esempio, IRES con IRES in base alla c.d. compensazione “verticale”) e, solo dopo questa prima operazione, e nei limiti dell’eventuale eccedenza, il contribuente sembrerebbe ammesso alla compensazione orizzontale.

Spese di sponsorizzazione – Qualificazione (C.T. Prov. Caltanissetta 14.12.2016 n. 1233/1/16)

Ad avviso della C.T. Prov. Caltanissetta 14.12.2016 n. 1233/1/16, le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Diversamente, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emergeva che, tanto sulle maglie degli atleti quanto nei luoghi in cui si tenevano le manifestazioni e sui manifesti delle partite, era indicato solo il logo dell’azienda, ma non veniva pubblicizzato alcun prodotto o marchio aziendale. Inoltre, la società non aveva dimostrato alcuna diretta aspettativa di ritorno commerciale derivante dall’erogazione effettuata.
Pertanto, nel caso di specie, la C.T. Prov. ha confermato l’inquadramento delle somme operato dall’ufficio in termini di spese di rappresentanza.

Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio – Inverventi volti al risparmio energetico

Ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l’impianto sia:
– installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
– posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all’art. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.