Con riferimento al “pacchetto previdenza” previsto dalla legge di bilancio 2017, il Governo, in data 20.3.2017, ha chiarito ai sindacati che i lavoratori precoci che quest’anno intendono beneficiare dell’uscita anticipata (di 1 anno e 10 mesi se uomini e di 10 mesi per le donne), nonchè i dipendenti o gli autonomi che vogliono accedere all’Ape sociale, dovranno presentare la loro domanda all’INPS tra l’1.5.2017 e il 30.6.2017, mentre, per l’anno 2018, la domanda dovrà essere presentata entro fine marzo.
Secondo tecnici governativi le platee di destinatari devono restare quelle previste dalla legge di bilancio 2017, ma i sindacati restano preoccupati sia di una interpretazione troppo restrittiva delle categorie di lavoratori che potranno accedere agli anticipi pensionistici, sia dei tempi di pubblicazione dei relativi decreti attuativi.
Tardiva presentazione del Modello F24 “a saldo zero” – Ravvedimento operoso (ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36)
La mancata presentazione, entro il termine di versamento, del modello F24 “a zero”, contenente i dati sull’avvenuta compensazione, comporta una sanzione di 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro se il ritardo è contenuto nei cinque giorni lavorativi (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97).
Nella ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 è specificato che la sanzione ridotta a 50,00 euro è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi se ci si ravvede entro i cinque giorni lavorativi, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (riduzione al nono della sanzione da 50,00 euro ex art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Inoltre, viene chiarito che per il termine finale entro cui occorre ravvedersi bisogna calcolare l’anno dall’avvenuta violazione, e non il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la medesima.
Lavoro accessorio – Abrogazione – Periodo transitorio – Normativa applicabile (comunicato stampa Min. Lavoro 21.3.2017)
La disciplina del lavoro accessorio (artt. 48 – 50 del DLgs. 81/2015) è stata abrogata dal DL 17.3.2017 n. 25, fatto salvo un periodo transitorio fino al 31.12.2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i buoni lavoro (c.d. voucher) richiesti fino al 17.3.2017 compreso.
Atteso che l’intervento normativo non ha esplicitamente regolamentato il periodo transitorio, il Ministero del Lavoro, con un comunicato del 21.3.2017, ha chiarito che alle prestazioni di lavoro accessorio rese fino a fine anno continueranno ad applicarsi le disposizioni oggetto di abrogazione, con particolare riferimento ai limiti quantitativi, agli obblighi di comunicazione e al relativo impianto sanzionatorio.
Resta da capire quale sarà la sorte dei c.d. voucher baby sitting, la cui acquisizione seguiva le medesime regole dei voucher per il lavoro accessorio (cfr. circ. INPS 6.5.2016 n. 75) e in merito alla quale si attendono chiarimenti da parte dell’INPS. Probabilmente anche questa forma di voucher è destinata ad essere abrogata.
Immobili merce delle imprese di costruzione – Assoggettabilità fino all’anno 2013 – Richiesta di rimborso dell’IMU (C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17)
Secondo la C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17, la norma che prevede, a decorrere dall’anno 2014, l’esenzione IMU per gli immobili merce delle imprese di costruzione avrebbe abrogato quella precedente che ne prevedeva la tassabilità.
Il ragionamento dei giudici parte dall’analisi generale del ruolo che gli immobili merce hanno nell’impresa, trattandosi di quegli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività e che concorrono alla formazione del reddito d’impresa tramite i costi di acquisizione o di costruzione e i ricavi derivanti dalla cessione.
Dando un’interpretazione costituzionalmente orientata, la Commissione ha ritenuto, quindi, che il legislatore avrebbe introdotto la disposizione agevolativa concernente l’esenzione dall’IMU dall’anno 2014 per abrogare tacitamente la norma previgente. Di conseguenza, sarebbe dovuto il rimborso dell’IMU versata per gli immobili in argomento anteriormente all’anno 2014.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche – Pubblicazione della bozza del modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate
In data 21.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, la bozza del modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 (come introdotto dall’art. 4 co. 2 del DL 193/2016), nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per effettuare l’invio del modello.
L’adempimento ha carattere trimestrale sia per coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile sia per coloro che le effettuano su base trimestrale. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (salvo il secondo trimestre, per il quale il termine è il 16.9 di ciascun anno). Quindi, per il primo trimestre 2017, la comunicazione deve avvenire entro il 31.5.2017.
Il modello si compone di un frontespizio (ove riportare i dati essenziali del soggetto passivo e i dati del dichiarante) e del solo quadro VP (ove riportare i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento).
I soggetti che effettuano esclusivamente liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).
I soggetti con liquidazioni IVA trimestrali “per opzione” dovranno presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata). Per i soggetti trimestrali “per opzione”, il versamento dell’IVA per il quarto trimestre dovrà, comunque, essere effettuato (compresi gli interessi dell’1%) nell’ambito del saldo annuale.
Installazione di sistemi per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori – Nuovi modelli di istanza di autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro
In data 10.3.2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro, ha pubblicato sul proprio sito tre nuovi modelli di istanza di autorizzazione all’installazione di sistemi che consentono il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 300/70, come modificato dal DLgs. 151/2015.
I modelli riguardano, nello specifico:
-gli impianti di videosorveglianza (telecamere);
-le apparecchiature GPS sui mezzi aziendali;
-gli impianti audiovisivi diversi dalla videosorveglianza.
I modelli riportano una premessa, in cui si esprime l’esigenza cui risponde il dispositivo di cui si richiede l’installazione, nonché una serie di dichiarazioni con cui l’azienda si assume determinati obblighi che, tuttavia, paiono piuttosto restrittivi rispetto al nuovo testo normativo. In ogni caso – si legge nella nota di accompagnamento ai modelli – la mancanza di tali elementi minimi potrebbe portare al rigetto della domanda.
Presentazione dei modelli INTRASTAT – Operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio 2017 – Termine del 27.3.2017
I contribuenti mensili, che abbiano effettuato operazioni intracomunitarie nel mese di febbraio 2017, devono presentare entro il 27.3.2017:
– gli elenchi Intra-1, relativi a cessioni di beni e servizi resi;
– gli elenchi Intra-2, riguardanti le operazioni passive, da compilare con i dati statistici e fiscali per gli acquisti di beni (Intra-2 bis) e solo con i dati fiscali per i servizi ricevuti (Intra-2 quater).
I descritti obblighi sono frutto del ripristino, avvenuto con l’art. 13 co. 4 del DL 244/2016, della situazione esistente sino alla fine del 2016.
Le soppressioni degli elenchi Intrastat relativi ad acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, previste dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, saranno operative pertanto solo dall’1.1.2018.
Si ritiene che, anche dopo tale data, i contribuenti mensili dovranno sempre comunicare i dati statistici relativi alle predette operazioni. È comunque atteso, entro il 31.5.2017, un provvedimento congiunto di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Istat, volto a semplificare dal 2018 gli obblighi comunicativi delle operazione interessate dagli elenchi riepilogativi.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche – Soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti – Obbligo di invio della comunicazione
La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 non deve essere presentata dai soggetti passivi che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, in quanto gli stessi risultano esonerati dalle liquidazioni periodiche, nonché dall’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.
Tuttavia, qualora nel corso dell’anno vengano meno i requisiti per l’esonero (per esempio, nel caso in cui siano ricevute fatture con applicazione del reverse charge), gli stessi soggetti sono tenuti ad adempiere ai suddetti obblighi e a presentare anche la comunicazione delle liquidazioni IVA.
Non è chiaro, però, se l’obbligo sussista soltanto per il periodo in cui viene effettuata l’operazione rilevante o anche per i periodi successivi.
Si auspicano chiarimenti anche in merito all’obbligo di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che, pur essendo tenuti all’invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento. Nonostante le istruzioni al modello non forniscano indicazioni in merito, si ritiene che la comunicazione debba comunque essere presentata, non essendo previsto espressamente il contrario.
Giroconti tra conto personale e conto dedicato all’attività – Incongruenza – Prova contraria (Cass. 22.3.2017 n. 7259)
Cass. 22.3.2017 n. 7259 sancisce che, in linea di principio, è legittimo l’accertamento basato sui versamenti bancari nella misura in cui ci siano incongruenze tra i versamenti effettuati sul conto corrente personale dell’imprenditore e i prelevamenti eseguiti dal conto corrente utilizzato per l’attività.
Tuttavia, l’eccedenza rispetto ai giroconti può essere giustificata anche in base ad elementi presuntivi, dimostrando che lo scarto può essere dovuto all’utilizzo di contanti per le esigenze di vita personali e/o familiari.
Bisogna anche valutare l’eventuale insorgenza di spese straordinarie, che possono incidere sull’incongruenza menzionata.
Lavoratrici madri autonome o imprenditrici – Fruizione del contributo per servizi di baby sitting o per l’infanzia – Soppressione dei voucher – Effetti
Con l’abrogazione del lavoro accessorio, operata dal DL 25/2017, viene meno anche la possibilità di fruire dei voucher baby sitting, fatta salva la facoltà di sfruttare, fino al 31.12.2017, quelli autorizzati dall’INPS fino al 17.3.2017.
Il bonus baby sitter-asili nido, introdotto nel 2013 e poi prorogato per tutto il 2018, consente alle madri lavoratrici di rinunciare in parte o del tutto al congedo parentale e ricevere in cambio un contributo di 600 euro per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome), da utilizzare per pagare la retta dell’asilo nido oppure la baby sitter.
Nel primo caso è l’INPS a corrispondere direttamente l’importo alla struttura convenzionata, mentre, nel secondo caso, l’erogazione dei buoni era effettuata dall’Istituto direttamente alla beneficiaria per pagare la baby sitter.