L’ANPAL, con la nota 3016/2017, ha precisato che il bonus occupazione Sud spetta anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine avviati nel 2016; esso è ammesso solo sulla quota già ridotta di contribuzione, nel caso di apprendistato, mentre è escluso nel caso di assunzioni con contratto intermittente.
Bonus occupazione Sud è corrisposto per le assunzioni:
-di giovani disoccupati, di età compresa tra 16 e 24 anni;
-di soggetti disoccupati con più di 24 anni, che all’atto dell’assunzione siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
-che prevedono lo svolgimento dell’attività lavorativa in Regioni “meno sviluppate” del Sud Italia, indipendentemente dalla residenza della persona assunta e del datore di lavoro.
Rottamazione delle cartelle di pagamento – Proroga del termine per la presentazione della domanda – Ddl. di conversione del DL 8/2017 – Approvazione da parte della Camera
È stato approvato dalla Camera il Ddl. di conversione del DL 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Tra le misure contenute nel provvedimento figura il rinvio:
– dal 31.3.2017 al 21.4.2017 del termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi;
– dal 31.5.2017 al 15.6.2017 del termine entro cui l’Agente della riscossione deve comunicare al contribuente la liquidazione degli importi.
Tuttavia, stante l’impossibilità di approvare in via definitiva la legge di conversione entro il prossimo 31.3.2017, il Consiglio dei Ministri esaminerà in data odierna (24.3.2017) un decreto legge per rendere immediatamente operativo lo spostamento al 21.4.2017 del termine di presentazione delle istanze. Si tratterebbe di un c.d. decreto “a perdere”, che cioè non sarebbe convertito e servirebbe a far entrare in vigore tempestivamente la proroga e coprire il lasso temporale tra la fine di marzo e la conversione definitiva del DL 8/2017.
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA – Proroga al 31.12.2017
L’art. 9 co. 9-octies del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 19/2017, ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, introdotta dall’art. 1 co. 56 della L. 208/2015.
In particolare, è possibile detrarre il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Nonostante la proroga in esame sia stata introdotta solo in sede di conversione, la detrazione dovrebbe, comunque, spettare per tutti gli acquisti effettuati dai soggetti IRPEF nel corso dell’anno 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio sino alla data di entrata in vigore della L. 19/2017.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell’IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui siano stati versati degli acconti nel 2016 e il rogito sia stipulato nell’anno 2017.
Per le spese agevolate sostenute nel corso del 2016, nel modello 730/2017, l’ammontare complessivo dell’IVA corrisposta deve essere inserito nel rigo E59, mentre nel modello REDDITI 2017 PF, le stesse spese devono essere inserite nel rigo RP59.
Definizione ex DL 193/2016 – Proroga dei termini di adesione – Proposte allo studio del Governo
Il Governo sta valutando di introdurre, forse mediante apposito decreto legge, una proroga di alcuni termini che caratterizzano la rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 193/2016, fermo restando che si deve trattare di carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016, e che ciò comporta lo stralcio delle sole sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Si prevede:
– di postergare dal 31.3.2017 al 21.4.2017 il termine entro cui bisogna inviare la domanda di definizione;
– di postergare dal 31.5.2017 al 15.6.2017 il termine entro cui l’Agente della riscossione deve liquidare gli importi.
Inoltre, da più parti si manifesta l’esigenza di prevedere la possibilità di rilascio del DURC già nel momento di presentazione dell’istanza (l’INPS, con il messaggio 24.2.2017 n. 824, ha invece specificato che è almeno necessario il pagamento di tutte le somme o della prima rata).
Operazioni con Paesi black list – Comunicazione dei dati nello “spesometro” relativo al 2016
L’art. 4 co. 4 del DL 193/2016 ha abolito l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010. L’abolizione opera con riferimento all’anno d’imposta 2016 e, dunque, la comunicazione non è dovuta nel modello polivalente da presentare entro il 10.4.2017 (contribuenti IVA mensili) o entro il 20.4.2017 (contribuenti IVA trimestrali).
Nonostante lo specifico obbligo di monitoraggio delle operazioni con controparti “black list” sia venuto meno, resta dovuta la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA nei quadri dello “spesometro” del modello polivalente, in quanto ordinarie operazioni con l’estero.
Sono, quindi, ad esempio, oggetto di monitoraggio nel modello polivalente le prestazioni “generiche” di servizi rese nei confronti di operatori “black list”, senza che però operi la soglia minima di 10.000 euro prevista dall’art. 1 del DL 40/2010. Non dovranno, invece, essere indicate le cessioni all’esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, le importazioni e le operazioni già rilevate nei modelli INTRASTAT relativi al 2016.
Incentivi alle assunzioni 2017
Il bonus “occupazione giovani” è operativo su tutto il territorio nazionale e riconosce lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a 8.060 euro annui (4.030 per le assunzioni a termine), in caso di assunzione di giovani d’età compresa tra i 16 ai 29 anni e iscritti a Garanzia Giovani.
La domanda, così come quella per beneficiare dell’incentivo “occupazione Sud” (di eguale misura, ma limitato alle assunzioni di soggetti disoccupati avvenute nel Sud Italia), può essere presentata telematicamente fino ad esaurimento delle risorse.
A partire dal mese di aprile, i datori di lavoro che abbiano assunto giovani o disoccupati potranno recuperare l’incentivo mettendo a conguaglio, con la denuncia Uniemens, l’importo di sgravio con i contributi dovuti all’INPS.
Spese di pubblicità – Novità del DL 244/2016 convertito – Disciplina applicabile dal 2016
Il DLgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce B.I.2 dell’attivo di Stato patrimoniale.
La relazione illustrativa ha precisato, al riguardo, che si tratta “di costi non più capitalizzabili”.
Il nuovo documento OIC 24 ha recepito le novità legislative in modo non stringente. Viene, infatti, stabilito che i costi di pubblicità possono, a determinate condizioni, continuare ad essere contabilizzati tra gli oneri pluriennali.
L’art. 108 co. 1 del TUIR (così come modificato dall’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito, al fine di coordinare la disciplina fiscale con le novità in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015) stabilisce che “le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.
Pertanto, a regime (cioè con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, 2016 per i soggetti “solari”):
– la rilevazione delle spese di pubblicità a Conto economico nell’esercizio di sostenimento comporta la loro totale deducibilità nell’anno;
– in caso di capitalizzazione delle spese di pubblicità, il processo di ammortamento civilistico assume automatica rilevanza fiscale.
Permuta di cosa presente con cosa futura – Permuta di terreno edificabile con fabbricato da costruire – Base imponibile – Valore al momento dell’effetto traslativo (Cass. 10.3.2017 n. 6171)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.3.2017 n. 6171, ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro, in caso di contratto di permuta di cosa presente (terreno edificabile) con cosa futura (immobile da costruire), la base imponibile va determinata con riferimento al momento del verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà, che si realizza all’atto dell’attribuzione dell’opera edilizia realizzata, a prescindere dal fatto che, nel relativo atto, sia dichiarato che il trasferimento del bene immobile avviene con effetto “ex tunc”.
Società non operative – Rimborso IVA – Mancata effettuazione di operazioni produttive di redditi – Preclusione (Cass. 10.3.2017 n. 6195)
Secondo la Corte di Cassazione, è precluso il rimborso IVA alle società che si limitano ad effettuare una sola operazione di carattere patrimoniale (nella fattispecie, l’acquisto di un capannone industriale) senza poi porre in essere alcuna operazione suscettibile di produrre reddito.
La Suprema Corte afferma, altresì, che è legittimo il controllo ex post effettuato dall’Agenzia delle Entrate dopo l’erogazione del rimborso in conto fiscale in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti per il rimborso; se il controllo dà esito negativo la società è, quindi, tenuta a restituire le somme ricevute.
Indennità perdita avviamento – Rilascio immobile – Concreto adempimento delle obbligazioni (Cass. 7.3.2017 n. 5603)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.3.2017 n. 5603, ha stabilito che, in relazione alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e la condanna al suo pagamento, anche nel caso in cui non abbia ancora rilasciato l’immobile in ragione del fatto che questa non gli sia stata ancora corrisposta.
Infatti, secondo i giudici, la disposizione del terzo comma dell’art. 34 L. 392/78, ove subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità:
– implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni (rilascio, da un lato, e pagamento dell’indennità dall’altro) debba essere contemporaneo;
– giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, ammettendo così implicitamente la condanna condizionale.