Assonime, con la circ. 25.7.2017 n. 18, ha analizzato le principali novità fiscali contenute nel DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).
In merito alla riduzione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (per le fatture emesse dall’1.1.2017, il termine ultimo è quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di esigibilità dell’imposta), Assonime ha ravvisato potenziali incompatibilità con la giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia UE (sent. 28.7.2016, causa C-332/15) ha, infatti, affermato che l’eventuale termine di decadenza del diritto alla detrazione previsto dagli Stati membri non deve essere tale da rendere, nella pratica, impossibile l’esercizio del diritto medesimo.
Inoltre, Assonime ravvisa un’incongruenza tra il nuovo termine per la detrazione IVA e le modifiche apportate all’art. 25 del DPR 633/72, in base al quale la registrazione delle fatture passive deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione del documento. Quindi, per una fattura emessa a dicembre 2017, relativa ad un’operazione effettuata nel mese di dicembre, e ricevuta a maggio 2018 dal cessionario o committente, il termine per registrare il documento sarebbe il mese di aprile 2019 (mentre il termine per la detrazione sarebbe scaduto il 30.4.2018).
In una situazione come quella descritta, la soluzione, secondo Assonime, potrebbe essere quella di consentire l’esercizio del diritto alla detrazione IVA entro il più ampio termine per la registrazione delle fatture ricevute.
Società di persone – Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica – Immobili agevolati
Alle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati) competono sia la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (in questo caso la spesa sostenuta dalla società viene attribuita ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili), sia la detrazione IRPEF del 65% per quelli di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 (applicabile anche ai fini IRES).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:
– la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR effettuati da società di persone commerciali (snc, sas) spetta soltanto se i lavori sono eseguiti su fabbricati (unità immobiliari) tassati in base alle norme previste per il reddito fondiario e non invece rispetto a quelli effettuati su fabbricati (unità immobiliari) tassati a costi, ricavi ed ammortamenti (rileverebbero, quindi, i soli immobili patrimoniali);
– la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non sono condivise da diverse Commissioni tributarie, oltre che dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti.
Rottamazione ex DL 193/2016 – Mancato pagamento della rata di luglio 2017 – Ripresa della dilazione
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in base a quanto emerge dalla stampa specializzata, ha precisato che qualora il debitore, dopo aver presentato domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 193/2016, non abbia versato la prima rata o la totalità delle somme entro il 31.7.2018, trova applicazione, in via analogica, l’art. 19 co. 3-bis del DPR 602/73.
Detta norma disciplina la riattivazione della dilazione dei ruoli quando, a seguito di ottenimento della sospensiva giudiziale, il ricorso sia poi stato rigettato.
In altri termini, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
Con il versamento della prima rata, viene sospeso l’eventuale fermo delle auto (art. 86 del DPR 602/73) nel frattempo adottato.
Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale – Compatibilità con gli ammortizzatori sociali
Le prestazioni di lavoro occasionale, così come disciplinate dall’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito, sono compatibili con la DIS COLL, ossia il trattamento di disoccupazione destinato ai collaboratori (cfr. circ. INPS 115/2017). Dal momento che i compensi derivanti dalle attività in esame sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione, resta il dubbio se questi siano compatibili non solo con la DIS COLL, ma anche con altri ammortizzatori sociali tra cui la NASpI.
Libretto Famiglia – Soggetti utilizzatori – Esclusione del condominio
L’art. 54-bis co. 6 del DL 50/2017 dispone che i soggetti che possono utilizzare il Libretto Famiglia sono solo le “persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa”, ma il riferimento alla professione o all’esercizio dell’impresa non implica che anche altri soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, possano utilizzare il Libretto Famiglia se non esercitano attività produttiva di beni o servizi.
Ad esempio, il condominio è titolare di una soggettività giuridica autonoma, in quanto costituisce un ente distinto dai condomini che ne fanno parte, e può utilizzare solo il contratto di prestazione occasionale, anche se utilizza tale forma contrattuale per lavori come il giardinaggio, le pulizie o la manutenzione, per i quali viceversa la persona fisica può utilizzare il Libretto Famiglia.
Invece, nel caso del professionista che impiega un lavoratore occasionale per eseguire le pulizie a casa ed in studio, sono configurabili due attività di lavoro che coesistono, ma sono distinte tra loro. Si tratta di due distinti rapporti di lavoro e quindi il Libretto Famiglia potrà essere utilizzato per le pulizie domestiche, mentre si dovrà fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per le pulizie di studio, fermi restando i limiti di 2.500,00 euro e di 280 ore per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Controllo preventivo sui modelli 730 con esito a rimborso – Condizioni per la liquidazione del credito IRPEF di importo superiore a 4.000,00 euro
L’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014 dispone che l’Agenzia della Entrate possa effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
– presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
– ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
Con riferimento al primo punto, i criteri a cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza sono i seguenti (provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 108815):
– lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
– oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Il tenore letterale della citata norma porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia la facoltà, e non l’obbligo, di effettuare tale attività di controllo preventivo. A sostegno di tale tesi, in caso di modello 730 con importo a credito superiore a 4.000,00 euro, il sistema, infatti, gestisce in automatico la compilazione della casella “rimborso a cura del datore di lavoro” e non quella prevista in relazione alla liquidazione dello stesso a cura della stessa Agenzia.
Titolari di reddito d’impresa – Proroga dei termini per il versamento delle imposte – Effetti (DPCM 20.7.2017)
Il DPCM 20.7.2017 ha disposto la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d’impresa, che possono essere effettuati:
– entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione (termine però già decorso);
– oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (posto che quest’ultimo termine cade di domenica, il versamento con la maggiorazione slitta al successivo lunedì 21).
Tali contribuenti dovrebbero, tuttavia, rispettare i “vecchi” termini (del 30 giugno, o dal 1° luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%) per effettuare i versamenti relativi all’IRAP, all’eventuale saldo IVA 2016, ai contribuiti previdenziali e alle altre imposte diverse da quelle sui redditi.
I titolari di reddito d’impresa che intendono corrispondere i suddetti importi in modo dilazionato dovranno, quindi, rispettare due piani di rateazione diversi, da un lato, per corrispondere le somme dovute in relazione alle imposte dirette, dall’altro, per versare quelle connesse alle imposte diverse da quelle sui redditi e ai contributi previdenziali.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 13.7.2017 – Definizione dell’ambito applicativo dello split payment – Pubbliche Amministrazioni destinatarie della fattura elettronica
Il DM 13.7.2017, modificativo della disciplina di attuazione dello split payment, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 171 del 24.7.2017.
Il decreto in oggetto rettifica ulteriormente le disposizioni del DM 23.1.201, già recentemente modificato dal DM 27.6.2017, stabilendo che:
– le Pubbliche Amministrazioni cui si applica lo split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 coincidono con le P.A. destinatarie della fattura elettronica obbligatoria ex art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007;
– le società soggette allo split payment sono individuate dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante specifici elenchi, pubblicati direttamente in via definitiva entro il 15 novembre di ogni anno, senza la necessità di una loro formalizzazione mediante decreto.
Si rilevano, tuttavia, alcune difficoltà derivanti dal fatto che:
– le disposizioni del DM 13.7.2017 si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità IVA si verifica a partire dal 25.7.2017 (il decreto dispone, però, che sono fatti salvi i comportamenti adottati dall’1.7.2017 fino al 24.7.2017);
– gli elenchi delle società attualmente disponibili sono ancora soggetti a revisione da parte del MEF; ci si chiede, pertanto, se la “clausola di salvaguardia” prevista dal nuovo decreto con riferimento alle fatture emesse nei confronti della P.A. possa estendersi anche alle fatture emesse in split payment nei confronti delle società non più presenti negli elenchi aggiornati.
Trasferimenti transfrontalieri – Trasporto di denaro al seguito – Obbligo di dichiarazione – Disciplina sanzionatoria – Novità del DLgs. 90/2017
La violazione dell’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle dogane il contante trasportato al seguito, da parte di chi entra nel territorio nazionale o ne esca, per importi pari o superiori a 10.000,00 euro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300,00 euro:
-dal 10 al 30% dell’importo trasferito o che si tentava di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore non era superiore a 10.000,00 euro;
-dal 30 al 50% dell’importo trasferito o che si tentava di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore era superiore a 10.000,00 euro.
La sanzione è applicabile anche nel caso in cui le informazioni fornite dovessero essere inesatte o incomplete.
Al fini di mitigare il rigore di tale previsione, con il DLgs. 90/2017 si è precisato che, nel caso in cui la violazione consista nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l’importo trasferito e l’importo dichiarato non sia superiore a 30.000,00 euro, il minimo edittale della sanzione è pari al 3% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia. In tali casi, inoltre, ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, l’amministrazione procedente tiene conto:
-dell’entità dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia;
-dell’entità dell’importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali;
-delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini”) – Istanze di accesso al contributo – Condizioni di accesso (Risposte Min. Sviluppo Economico 24.7.2017)
Con la risposta alla FAQ 6.A.1, il MISE specifica che, per accedere al contributo maggiorato al 3,575% annuo, previsto nell’ambito della Nuova Sabatini, i “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” di cui all’allegato 6/A della circ. n. 14036/2017, devono essere dotati di:
– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due su tre delle seguenti caratteristiche:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).