Il nuovo regime delle spese di formazione e delle spese “prepagate”

La presente Circolare analizza le novità in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo contenute nella L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), applicabili dal periodo d’imposta 2017 (con impatto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018).
Le novità riguardano:
– le spese di formazione;
– le spese sostenute per la certificazione delle competenze;
– i premi per le assicurazioni facoltative stipulate contro il rischio dei mancati pagamenti;
– le spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese “prepagate”).

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Benefici normativi e contributivi – Condizioni per la fruizione (circ. INL 18.7.2017 n. 3)

Con la circ. 18.7.2017 n. 3, l’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, la norma che subordina la fruizione dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”:
– al possesso dei requisiti necessari per il rilascio della tipologia di DURC utile a tal fine, ossia la regolarità contributiva e l’assenza di violazioni di determinate norme in materia di condizioni di lavoro, le quali, se accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, ostano alla regolarità necessaria all’accesso alle agevolazioni per il periodo (da 3 a 24 mesi) indicato (art. 8 del DM 30.1.2015);
– all’osservanza degli “altri obblighi” previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi, di qualsivoglia livello, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
In particolare, si precisa che:
– mentre l’assenza del DURC determina, in maniera definitiva, l’impossibilità di godere dei benefici di cui usufruisce l’intera compagine aziendale;
– le violazioni afferenti al rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui i benefici si riferiscono, senza influire sugli altri benefici di cui goda la compagine.

Titolari di reddito d’impresa – Proroga dei termini per il versamento delle imposte (comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze 20.7.2017 n. 125)

Con il comunicato stampa 20.7.2017 n. 125, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato firmato il DPCM (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che dispone la proroga del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, nonché i versamenti del primo acconto, ma solo per i titolari di reddito d’impresa. Questi ultimi soggetti potranno dunque effettuare i versamenti:
– entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione (ancorché questo termine sia, di fatto, decorso nella giornata di ieri);
– oppure dal 21.7 al 20.8.2017, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Con riferimento al secondo punto, si osserva che il termine del versamento dovrebbe, tuttavia, slittare al successivo 21 agosto, in quanto il prossimo 20 agosto cade di domenica.
Dal punto di vista soggettivo, la proroga è stata prevista solo per “i titolari di reddito d’impresa”, compresi i soci che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” dalla società partecipata, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Pertanto, non pare che possano beneficiare della suddetta proroga anche i lavoratori autonomi, compresi quelli che fanno parte di un’associazione professionale ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

Versamenti in scadenza nel mese di agosto – Sospensione

In base al combinato disposto degli artt. 1 della L. 742/69, 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e 7-quater co. 17 del DL 193/2016:
– i pagamenti di somme derivanti da accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e definizione al terzo delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97) sono sospesi dall’1.8 al 31.8;
– i pagamenti di imposte che, nonostante derivino da atti impositivi, si eseguono mediante modello F24, sono sospesi dall’1.8 al 20.8 (quest’anno il 20.8 cade di domenica, quindi il termine slitta al 21.8);
– i pagamenti di avvisi bonari sono sospesi dall’1.8 al 4.9;
– le somme da pagare a seguito di cartella di pagamento e intimazione ad adempiere (artt. 25 e 50 del DPR 602/73) non beneficiano di alcuna sospensione.

Modelli REDDITI 2017, modello IRAP 2017, modello 770/2017 e spesometro relativo al primo semestre 2017 – Proroga dei termini di presentazione allo studio del Governo

Secondo quanto affermato dal Viceministro all’Economia, Luigi Casero, nel corso di un incontro con una delegazione del CNDCEC, sarebbe allo studio la proroga delle scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770, oltreché delle comunicazioni dei dati delle fatture riguardanti il primo semestre 2017.
I termini potrebbero essere prorogati a fine ottobre con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770, mentre le comunicazioni dei dati delle fatture del primo semestre 2017 dovrebbero slittare quantomeno al 30 settembre.
In merito alla proroga dei versamenti con la maggiorazione dello 0,40% per i titolari di reddito di impresa, ufficializzato con comunicato stampa 20.7.2017 n. 125 (DPCM in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, ha sottolineato la portata discriminatoria nei confronti dei professionisti.

APE sociale e beneficio pensionistico per i lavoratori precoci – Integrazione delle domande (messaggio INPS 11.7.2017 n. 2884)

L’INPS, con il messaggio 12.7.2017 n. 2884, fornisce ulteriori chiarimenti sulla presentazione delle domande dell’APE sociale e di quelle di pensionamento anticipato dei lavoratori precoci.
In entrambi i casi la domanda deve essere presentata telematicamente tramite un’apposita procedura, al termine della quale all’utente viene rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. Sul punto, il messaggio chiarisce che:
– è possibile integrare la domanda con la documentazione necessaria, anche dopo la presentazione della stessa, senza che a tal fine sia necessario modificare il numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio;
– l’integrazione è possibile per i soli documenti allegati e non per i dati forniti al momento dell’invio della domanda, entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici;
– in caso di difformità tra i documenti integrativi e quelli, invece, già indicati, la domanda presentata sarà respinta e sarà necessario presentarne una nuova alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.

Contratto di prestazione di lavoro occasionale – Criteri di computo dei limiti dimensionali (messaggio INPS 12.7.2017 n. 2887)

Con riferimento alla nuova disciplina delle prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis del DL 50/2017 convertito, il mess. INPS 12.7.2017 n. 2887 corregge l’errore contenuto nella circ. 5.7.2017 n. 107 relativo all’inclusione degli apprendisti nel novero dei dipendenti a tempo indeterminato utili al raggiungimento del limite dei 5 dipendenti, oltre il quale imprese e professionisti non possono utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale.
Per il settore agricolo, inoltre, l’Istituto di previdenza si occupa della misura minima del compenso che deve essere riconosciuto dalle imprese, per le quali oltre al limite dimensionale, è previsto anche un limite soggettivo, che consente il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale solo utilizzando pensionati, studenti, disoccupati e soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.
Il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ammonta, in relazione alle tre aree di classificazione degli operai del settore, a:
-9,65 euro per la 1° fascia;
-8,80 euro per la 2° fascia;
-6,56 euro per la 3° fascia.

Contratti di locazione breve – Obblighi degli intermediari (provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395)

Con il provvedimento 12.7.2017 n. 132395, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dando attuazione all’art. 4 co. 6 del DL 50/2017, ha individuato le modalità con cui gli “intermediari” debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi.
Il DL 50/2017 ha, infatti, disposto che gli intermediari immobiliari ed i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare debbano, in relazione ai contratti di locazione breve e assimilati (sublocazione e locazione del comodatario):
– comunicare i dati dei contratti conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto;
– effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento.
La ritenuta va operata all’atto del pagamento e, poi, versata all’Agenzia utilizzando il codice tributo istituito con la ris. 88/2017 entro il 16 del mese successivo.
Con “corrispettivo lordo” della locazione breve – precisa il provvedimento – si intende “l’ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto”.

Fatturazione differita in assenza del documento di trasporto – Documentazione sostitutiva per cessioni di beni e prestazioni di servizi continuative

Le cessioni di beni, effettuate da commercianti al minuto, per le quali è emessa fattura differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale) se il cedente provvede al rilascio, all’atto della consegna dei beni, di un documento sostitutivo dello scontrino o ricevuta. Tale documento deve essere “idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione” e, quindi, riportare i dati previsti ex art. 1 co. 3 del DPR 472/96, vale a dire, se la merce è ritirata direttamente dal cessionario nel punto vendita del cedente: la data dell’operazione, le generalità del cedente e del cessionario, la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
Per le prestazioni di servizi, rese continuativamente nei confronti del medesimo soggetto, non è previsto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi nell’ipotesi in cui la prestazione sia documentata mediante fattura differita.
Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18 ha ammesso la possibilità, per il prestatore, di “utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta”, a condizione che da tale documentazione possa identificarsi con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e i soggetti tra i quali è effettuata la prestazione.