Iper e super-ammortamenti (risposte Min. Sviluppo economico 12.7.2017)

Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato in data 12.7.2017 le FAQ su super e iper-ammortamenti, fornendo risposta ad alcuni dubbi interpretativi sulla fruizione della misura anche da parte di imprese non manifatturiere, in coerenza con i principi guida del Piano Industria 4.0.
In particolare, vengono chiariti gli aspetti legati all’agricoltura 4.0, al concetto di “fabbrica” e alla definizione del termine “trasformazione”.

Definizione ex DL 193/2016 – Diniego di rottamazione – Mancato pagamento di rate antecedenti a ottobre 2016

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta opponendo i dinieghi di rottamazione dei ruoli sulla base del mancato pagamento di rate antecedenti a ottobre 2016, nonostante l’art. 6 del DL 193/2016 faccia riferimento alle rate scadenti da ottobre a dicembre 2016.
Il diniego, però, viene sempre motivato con riferimento alle rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016, anche se in realtà relativo a rate scadute prima.
Detta condotta, palesemente illegittima, si scontra con la ratio alla base dell’art. 6 co. 2 della L. 212/2000, secondo cui l’ente impositore deve informare il contribuente di circostanze che potrebbero comportare la mancata erogazione di un credito.

Dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013 – Segnalazione agli intermediari delle irregolarità nella trasmissione – Termini di risposta (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 154)

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 12.7.2017 n. 154, ha specificato che per rispondere alle segnalazioni inviate tramite Entratel a partire dal 24.7.2017 in merito alle dichiarazioni trasmesse nel 2014 (relative all’anno 2013) ci sarà tempo sino al 16.10.2017.
Trattasi di eventuali anomalie rinvenute dall’Agenzia delle Entrate derivanti dall’incrocio dei dati presenti in Anagrafe tributaria, che possono comportare, in assenza di giustificazione, l’irrogazione delle sanzioni dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97 nei confronti dell’intermediario.
La sanzione, concernente il tardivo oppure omesso invio della dichiarazione dei redditi/IVA/sostituto d’imposta è da 516,00 euro a 5.164,00 euro, ed è prevista per l’intermediario.
I chiarimenti potranno essere forniti mediante l’applicativo “In.Te.S.A.” accessibile all’interno del portale Entratel.

Contratto di lavoro occasionale nel settore agricolo – Caratteristiche (circ. INPS 5.7.2017 n. 107)

L’INPS dovrebbe provvedere alla correzione dei compensi minimi previsti dalla circ. n. 107/2017 per il lavoro occasionale agricolo, in accoglimento delle richieste di alcuni sindacati che hanno notato l’errore di aver preso a riferimento il settore florovivaistico e non quello agricolo.
Si ricorda l’importanza della determinazione dei minimi orari, a cui risulta legata la fissazione del monte ore annue che legittima il lavoro occasionale e che, una volta superato, è sanzionato con la trasformazione del rapporto “occasionale” in un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Prestazioni di lavoro occasionali – Libretto Famiglia – Erogazione dei voucher baby sitting

La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54 bis del DL 50/2017 convertito) prevede la fruizione di tali prestazioni mediante l’accesso al Libretto Famiglia o al Contratto di prestazione occasionale.
Il Libretto Famiglia consentirà anche l’erogazione, in favore delle madri lavoratrici, dei c.d. “voucher baby sitting” o dell’agevolazione per gli asili nido, introdotte in via sperimentale dall’art. 4 co. 24, lett. b) della L. 92/2012 e prorogate, per il biennio 2017-2018, dalla L. 232/2016.
Quanto ai voucher baby sitting, si segnala che la loro erogazione ha sempre seguito le stesse modalità previste per quelli destinati al lavoro accessorio (DLgs. 81/2015), la cui disciplina gode di un periodo transitorio fino al 31.12.2017, per i voucher acquistati fino al 17.3.2017. Per questo, fino a fine anno l’INPS continuerà ad emettere i voucher baby sitting secondo tale disciplina, mentre a partire da gennaio 2018, si seguiranno le modalità del Libretto Famiglia, secondo le istruzioni che l’INPS emanerà sul punto.

Società tra professionisti – Attività non soggetta a fallimento (Trib. Forlì 25.5.2017)

Il Tribunale di Forli, con la sentenza del 25.5.2017, ha precisato che è esclusa dal fallimento la società tra professionisti, respingendo così un’istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società tra professionisti, nella specie, in forma di srl, con oggetto sociale l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Secondo il Tribunale, infatti, l’impossibilità di fallire (seguendo i criteri di fallibilità di cui all’art. 1 del RD 267/42) è da ricollegare al fatto che la società tra professionisti non svolge attività di impresa commerciale.
Sul punto, si segnala che, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. m) della L. 247/2012, recante la delega al Governo per l’introduzione della società tra avvocati, il legislatore ha posto, fra i criteri e i principi direttivi, quello che la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Regime forfetario – Modello 770 – Esclusione dell’obbligo di presentazione

I contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non devono presentare il modello 770/2017 in quanto, non rivestendo la qualifica di sostituti d’imposta, non devono operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 – 30) del DPR 600/73 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, ecc.). Ai fini dichiarativi resta l’obbligo di compilare l’apposita sezione del quadro RS del mod. REDDITI PF 2017 in cui indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
A loro volta i sostituti d’imposta che hanno corrisposto ricavi o compensi a soggetti in regime forfetario non hanno dovuto operare la ritenuta e non sono tenuti ad indicare quanto corrisposto nel mod. 770/2017 da loro presentato anche se è stata rilasciata la certificazione unica.

Novità del DLgs. 139/2015 – Eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico – Effetti sul test di operatività delle società di comodo

È possibile presentare l’interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che applicano per la prima volta le novità in tema di principi contabili derivanti dalle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015, tale termine, ordinariamente previsto al 30.9.2017 per i soggetti “solari”, è differito al 16.10.2017.
Si osserva che le nuove disposizioni in materia di contabilità e bilancio che prevedono l’eliminazione dell’area straordinaria potrebbero rendere più agevole la verifica della causa di esclusione prevista per i soggetti che realizzano un valore della produzione (aggregato A) superiore all’attivo.
Lo spostamento dei proventi e oneri straordinari nelle voci A) e B) non ha invece impatto immediato sulla causa di disapplicazione automatica delle società in perdita sistematica rappresentata dall’esistenza di un Margine Operativo Lordo (c.d. Mol) positivo.

Rottamazione ex DL 193/2016 – Riattivazione della dilazione pregressa – Condizioni

La rottamazione dei ruoli, che comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, si perfeziona con l’intero pagamento degli importi entro le scadenze di legge.
Il 31.7.2017 scade il termine per pagare la prima rata o la totalità degli importi, e, secondo le indicazioni di Equitalia, presenti nelle FAQ pubblicate sul relativo sito:
– se il debitore non paga la prima rata o tutte le somme, può riprendere il pagamento delle rate di piani già in essere, e la rottamazione non produce effetti;
– se il debitore paga tardi o non paga una rata successiva, la rottamazione decade, e il debito non può più essere dilazionato.
Bisogna però considerare che, ex art. 6 co. 5 del DL 193/2016, per coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione, le rate già in essere sono di diritto sospese da gennaio a luglio 2017.
Secondo Agenzia delle Entrate-Riscossione, se il debitore non può pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2017, deve, per evitare la decadenza dalla dilazione dei ruoli già in essere, onorare un numero di rate tale da far sì che quelle inadempiute siano al massimo 4, in quanto se fossero 5 la dilazione decadrebbe come prevede l’art. 19 del DPR 602/73.
Quindi, se non sono state pagate 7 rate (da gennaio a luglio 2017), occorrerebbe, ad agosto, pagarne almeno 3 in unica soluzione più quella di agosto.

Collegio Sindacale – Dimissioni

In relazione a Cass. 9416/2017 che, in ordine alla previgente disciplina, ha ribadito la configurabilità della prorogatio nei confronti dei sindaci dimissionari, si osserva, innanzitutto, come alla luce della disciplina vigente, il CNDCEC (nella Norma di comportamento 1.6) abbia sostenuto che le dimissioni del sindaco producano effetto immediato a prescindere dalla sostituibilità del medesimo, a cui peraltro la società è tenuta (art. 2400 co. 3 c.c.).
Al riguardo, inoltre, il MISE ha chiarito che:
-spetta agli amministratori procedere, entro trenta giorni, all’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio di sindaco;
-decorsi i trenta giorni senza che gli amministratori abbiano provveduto, le risultanze del Registro delle imprese non saranno allineate alla reale situazione della società, rendendosi pertanto necessaria l’iscrizione d’ufficio della cessazione del sindaco ai sensi dell’art. 2190 c.c. In questa seconda ipotesi, il sindaco dimissionario può sollecitare il Registro delle imprese a procedere con l’iscrizione d’ufficio (ex art. 9 della L. 241/90).