È prevista per oggi, 30.8.2017, la presentazione del decreto destinato a regolare i controlli del nuovo Polo unico per le visite fiscali gestito dall’INPS, operativo dall’1.9.2017, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.
Con riferimento a questi ultimi, è prevista la possibilità di effettuare le verifiche sulle assenze per malattia in modo sistematico e ripetitivo, anche in prossimità dei giorni festivi e di riposo.
Più in particolare, le visite fiscali INPS così regolate riguarderanno tutte le amministrazioni dello Stato, incluse scuole, aziende statali e Camere di commercio. In aggiunta, rientreranno nel perimetro della misura, tra gli altri, i magistrati di tutte le magistrature, i docenti e i ricercatori universitari, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, con esclusione, invece, del personale dei Corpi armati dello Stato, dei vigili del fuoco, degli enti pubblici economici, degli enti morali e delle aziende speciali.
Per quanto concerne, le fasce orarie di reperibilità, esse dovrebbero essere ancora le seguenti:
– 9-13 e 15-18 per il settore pubblico;
– 10-12 e 17-19 per il settore privato.
Misura unica di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale – Reddito di inclusione
Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 29.8.2017, è stato approvato in esame definitivo il DLgs. attuativo della L. 33/2017 che introduce, con decorrenza 1.1.2018, il reddito di inclusione (c.d. ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
La misura in argomento è strutturata secondo due modalità di intervento, costituite da un sostegno al reddito e da iniziative mirate di inclusione.
La prima consiste dunque in un beneficio economico erogato su base mensile per un periodo non superiore a 18 mesi, il cui importo potrà variare da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo familiare con 5 o più componenti.
La seconda modalità consiste invece nell’offerta di servizi a soggetti specificamente individuati sulla base di determinati criteri (valutazione del bisogno del nucleo familiare, situazione lavorativa, profilo di occupabilità, eccetera), con la finalità predisporre un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà.
Per quanto concerne i requisiti per l’accesso al ReI, si precisa che verrà richiesto ai nuclei familiari un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017 – Termine del 18.9.2017 – DPCM di proroga in corso di emanazione – Anticipazioni
Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Economia e delle finanze, il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, con riferimento al primo semestre 2017, dovrebbe essere rinviato mediante l’approvazione, nei prossimi giorni, di uno specifico DPCM.
Plausibilmente, il termine per l’invio, attualmente fissato al 18.9.2017 (primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria del 16.9.2017), verrà differito al 30.9.2017. Tuttavia, vi sono ancora incertezze circa l’individuazione della nuova scadenza.
Tra le ragioni della proroga vi sono:
– i problemi legati alla codificazione delle operazioni non soggette ad IVA, le quali, nell’ambito della comunicazione, devono essere distinte in base alla natura dell’esclusione;
– le difficoltà informatiche connesse alla trasmissione di file contenenti un numero elevato di dati.
Nessun rinvio è previsto, invece, per la trasmissione, entro il 18.9.2017, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2017, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010.
Lavoro agile – Novità del Jobs Act autonomi
Ai sensi dell’art. 19 della L. 81/2017, la prestazione di lavoro agile viene regolata interamente fra lavoratore e datore di lavoro con un’intesa individuale di forma scritta, la quale, oltre a precisare la durata dell’accordo di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato), dovrà anche individuare i luoghi dove sarà consentito lavorare o, al contrario, escludere quelli ritenuti incompatibili, come ad esempio i luoghi pubblici dove risulta difficile assicurare la protezione dei dati aziendali.
Gli altri aspetti da definire nell’accordo di lavoro agile sono l’orario di lavoro in riferimento ai tempi di riposo e al c.d. “diritto di disconnessione”, la dotazione tecnologica per potere espletare le proprie mansioni “agilmente” e una integrazione del regolamento disciplinare.
Infatti, con l’individuazione del luogo di lavoro al di fuori del perimetro dei locali aziendali, è fondamentale definire quelle condotte non realizzabili nell’ambito aziendale, ma più facilmente attuabili in altri contesti, e prevedere i relativi profili sanzionatori.
Tirocini formativi e di orientamento – Linee guida della Conferenza Stato-Regioni
Con l’accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 25.5.2017, sono state definite le nuove linee guida in materia di tirocini. Va comunque precisato che le novità in questione – che devono essere recepite dalle Regioni entro 6 mesi – riguardano i soli tirocini extra curriculari; non sono quindi interessati i tirocini curriculari realizzati nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro, nonché quelli collegati ai periodi di pratica professionali per accedere alle professioni ordinistiche.
Sul punto, si osserva come le nuove linee guida dettaglino con particolare precisione le ipotesi che impediscono al datore di lavoro che ha effettuato licenziamenti di poter procedere all’attivazione di nuovi tirocini.
In particolare, si tratta del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, per risoluzione del contratto di apprendistato per volontà del datore di lavoro e, più in generale, dei casi di licenziamenti collettivi.
Rettifica del valore degli immobili – Stime OMI e relazioni tecniche redatte da istituti finanziari per la richiesta di mutuo (Cass. 24.8.2017 n. 20378)
Le stime dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), unitamente ad altri elementi, possono fondare l’accertamento: il giudice deve valutare le prove nel loro complesso e verificare se congiuntamente possano supportare adeguatamente la rettifica operata dall’Ufficio (Cass. 24.8.2017 n. 20378).
Sul punto, i giudici di legittimità hanno, inoltre, affermato che:
– la stima OMI per aree edificabili non è un elemento idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, poiché il prezzo può dipendere da molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione);
– tuttavia, è censurabile la decisione dei giudici di merito che, nel caso di specie, hanno negato il valore indiziario di tali elementi senza accertare se gli stessi, anche se sforniti singolarmente di valenza indiziaria, sono in grado di acquisirla se valutati nel complesso, nel senso che ciascuno potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (nel caso in esame, peraltro, vi era uno scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, e, inoltre, dalle promesse di vendita stipulate emergevano differenze rispetto ai prezzi dichiarati negli atti notarili).
Unità immobiliari a destinazione speciale – Celle frigorifere presenti in un opificio destinato a ortofrutta – Esclusione dalla rendita catastale (Cass. 2.8.2017 n. 19248)
In ordine alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (gruppo catastale D), la Cassazione, con ordinanza n. 19248/2017, ha ritenuto che le celle frigorifere, presenti in un opificio destinato a ortofrutta, debbano essere escluse dal computo estimativo della relativa rendita catastale in ragione della loro amovibilità.
In altri termini, le celle frigorifere sono state qualificate come elementi non stabilmente infissi al suolo, per cui il principio della rilevanza catastale degli impianti fissi, sostenuto nel caso di specie dall’Agenzia delle Entrate, non ha trovato applicazione.
Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Trattamento contabile e fiscale
Il trattamento contabile e fiscale delle indennità corrisposte alle società che svolgono attività di agente di commercio va distinto a seconda che si tratti di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), corrisposta dall’ENASARCO, o di indennità suppletiva di clientela, erogata direttamente dall’impresa preponente.
Mentre il versamento della parte di indennità destinata al FIRR prescinde dall’effettuazione di una controprestazione specifica da parte dell’agente, l’indennità suppletiva di clientela spetta solo se il rapporto si scioglie per causa non imputabile all’agente e al ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 1751 co. 1 c.c.
Da quanto sopra emerge come per l’indennità corrispondente al FIRR appaia corretta l’imputazione pro rata temporis nel bilancio dell’agente, in quanto si tratta di importi che, fatte salve alcune patologie del rapporto (es. ritenzione indebita di somme), spettano in ogni caso all’agente. Analogamente, sotto il profilo fiscale tali importi sono assoggettati ad imposizione per competenza.
Considerazioni diverse valgono in merito all’indennità suppletiva di clientela, per la quale, trattandosi di un componente positivo non certo, in ossequio al principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.), appare corretta l’impostazione per cui la stessa debba essere iscritta nel bilancio dell’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.
Ddl. Concorrenza – Approvazione definitiva da parte del Senato – Avvocati e società tra avvocati – Principali novità
Fra le novità introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (il c.d. Ddl. Concorrenza – AS n. 2085-B) vi sono quelle specificatamente previste per gli avvocati, dettate al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’avvocatura.
In particolare, il legislatore è intervento con alcune modifiche alla L. 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense, coinvolgendo le seguenti disposizioni:
– art. 4, relativo alle associazioni tra avvocati e multidisciplinari; viene soppresso il co. 4, in base al quale l’avvocato può essere associato ad una sola associazione, e il co. 3 quarto periodo, ai sensi del quale gli associati hanno domicilio professionale nella medesima sede dell’associazione;
– art. 13, relativo al conferimento dell’incarico e al compenso professionale; è stato eliminato il riferimento alla specifica richiesta del cliente per il rilascio della comunicazione in forma scritta della “prevedibile” misura del costo della prestazione.
È stato, poi, introdotto il nuovo art. 4-bis, contenente disposizioni in materia di società tra avvocati, e contemporaneamente abrogato l’art. 5, recante la delega al Governo per l’esercizio della professione forense in forma societaria (fino ad oggi mai attuata).
Prestazioni di lavoro occasionale – Regime sanzionatorio (circ. INL 9.8.2017 n. 5)
L’INL, con la circ. 9.8.2017 n. 5, ha dettato le istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 convertito), spiegando che:
– sia con il Libretto Famiglia che con il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), il rapporto si trasforma in uno a tempo pieno e indeterminato se, nel corso dell’anno, l’utilizzatore retribuisce il prestatore più di 2.500 euro o lo impiega per più di 280 ore;
– la violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co. comporta la conversione ex tunc del rapporto, a condizione che sia accertato il carattere subordinato dello stesso;
– nell’ambito del Cpo, la mancata, tardiva o errata comunicazione preventiva dello svolgimento della prestazione o il mancato rispetto dei limiti soggettivi sono puniti con la sanzione ridotta di 833,33 euro per ogni giornata non tracciata;
– si tratta di mancata comunicazione, se la prestazione è comunque possibile perché non risultano superati i limiti economici e quantitativi e se, tenuto conto di analoghe attività lavorative correttamente gestite, ha realmente carattere occasionale. Diversamente si tratta di lavoro nero, punito con la maxisanzione.