Società immobiliari – Canoni di locazione di cespiti ammortizzabili – Assoggettamento a IVA e imposta di registro proporzionale (C.T. Reg. Lombardia 30.5.2017 n. 2387/15/17)

Il principio di alternatività IVA-registro, secondo C.T. Reg. Lombardia 30.5.2017 n. 2387/15/17, non si applica ai corrispettivi percepiti da società immobiliari a fronte dei contratti di locazione di fabbricati strumentali. Sono ammessi, pertanto, l’assoggettamento dell’operazione ad IVA e l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
SI rileva, fra l’altro, che:
– l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE vieta agli Stati membri dell’UE di introdurre o mantenere imposte, tasse o diritti con il carattere di imposta sul volume d’affari;
– la Corte di Giustizia UE 16.12.93 causa C-208/91 aveva dichiarato compatibile con la normativa UE il cumulo IVA-registro, in quanto l’imposta di registro non ha carattere generale e considera l’intero valore del bene (non solo il valore aggiunto);
– la C.T. Reg. Lombardia non si è pronunciata sulla citata giurisprudenza UE accogliendo le ragioni dell’Agenzia delle Entrate sulla base di argomentazioni inconferenti;
– sussiste un contrasto interpretativo nelle pronunce della C.T. Reg. Lombardia sul tema, che dovrà essere ricomposto dalla Corte di Cassazione.

Termini di pagamento – Sospensione dall’1.8 al 4.9 – Ambito applicativo

L’art. 7-quater co. 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dall’1.8 al 4.9 i termini di trenta giorni per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario, utili per fruire della definizione di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.
Uguale disposizione è prevista dall’art. 37 co. 11-bis secondo periodo del DL 223/2006, per i termini di trasmissione di atti e documenti agli enti impositori, con l’eccezione di quelli relativi agli accessi e dei rimborsi IVA.
Trattandosi di vera e propria sospensione, ne dovrebbe conseguire che, ad esempio, se l’avviso bonario è recapitato dall’1.8 al 4.9, il termine slitta automaticamente al 4.10, cominciando a decorrere dal 5.9.

Versamenti e prelevamenti bancari – Possessori di reddito di lavoro autonomo e d’impresa (Cass. 9.8.2017 n. 19806 e 19810)

La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di redditi di lavoro autonomo, le presunzioni legali di cui all’art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73 operano unicamente sui versamenti non giustificati e non già sui prelevamenti.
La decisione si pone in continuità con il quadro emerso dalla pronuncia Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 co. 1 n. 2 secondo periodo del DPR 600/73 limitatamente alle parole “o compensi” e con le modifiche apportate dal DL 193/2016 (Cass. 9.8.2017 n. 19806).
Con un’altra decisione (Cass. 9.8.2017 n. 19810), è stato invece ribadito che i titolari di reddito d’impresa, anche per i prelevamenti, devono fornire adeguata prova contraria, non risultando sufficiente affermare che i prelevamenti sono stati utilizzati per il pagamento in contanti di fatture ricevute.

Prestazioni di lavoro occasionale – Definizione dell’istituto – Rilevanza dei limiti economici

La circ. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non ha chiarito tutte le problematiche sulle nuove forme di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 convertito.
In particolare, l’INL non chiarisce cosa accade se, pur rispettando la soglia dei 2.500,00 euro di compensi percepibili dal prestatore da parte dello stesso utilizzatore, un utilizzatore superi il proprio limite complessivo di 5.000,00 euro e, viceversa, quali conseguenze possono derivare se lo sforamento riguarda il limite economico previsto per il prestatore.
La conseguenza potrebbe essere la stessa prevista per il superamento di 2.500,00 euro, ossia la conversione dell’intero rapporto in subordinato, in ragione di quanto previsto dai principi civilistici generali e dall’art. 1418 c.c.

Incentivo occupazione Sud – Proroga dei termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo da parte dei datori di lavoro (messaggio INPS 10.8.2017 n. 3272)

Con il messaggio 10.8.2017 n. 3272, l’INPS ha comunicato l’avvenuta proroga dei termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo Occupazione Sud ex DM 16.11.2016 n. 367, consentendo ai datori di lavoro interessati di poter effettuare il relativo conguaglio contributivo con il flusso UniEmens di competenza del mese di agosto 2017, il cui termine di invio è il 30.9.2017.
Tale proroga si è resa opportuna in seguito ad alcuni ritardi nell’aggiornamento degli archivi dell’ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione dei lavoratori, con conseguente ritardo nel riconoscimento dell’incentivo da parte dell’Istituto.
Operativamente, i datori di lavoro potranno indicare nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo del bonus relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2017. Tali importi saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” con i codici di recupero “L463″ e “L465″ e la valorizzazione del predetto elemento potrà quindi essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza agosto 2017.

Morte del socio – Liquidazione della quota – Diritto in capo agli eredi – Termine di prescrizione (Cass. 31.7.2017 n. 18963)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31.7.2017 n. 18963, ha asserito che il diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale del socio di società di persone deceduto è soggetto, ai sensi dell’art. 2949 c.c., al termine di prescrizione di cinque anni, dando conferma, tra l’altro, ad un proprio precedente (si veda Cass. 23.10.2014 n. 22574).
Più nello specifico, la Cassazione ha affermato che, sebbene la titolarità del diritto alla liquidazione della quota provenga, ex art. 2284 c.c., da una fattispecie di successione “mortis causa”, il diritto nel quale gli eredi succedono “deriva” dal rapporto sociale, in quanto è implicito che dello stesso rapporto fosse parte il socio defunto.
Deve ritenersi, pertanto, che il diritto alla liquidazione indicato dall’art. 2284 c.c. è soggiacente al termine di prescrizione in materia di società di cui all’art. 2949 c.c. e non al termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Riorganizzazione dell’attività per crisi aziendale – Legittimità (Cass. 7.8.2017 n. 19655)

La Corte di Cassazione, con sentenza 7.8.2017 n. 19655, ha precisato che è da ritenersi legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, comprese anche quelle collegate ad una migliore efficienza gestionale ovvero dirette ad un aumento della redditività d’impresa.
Nel caso di specie, un datore di lavoro, a seguito della perdita di una commessa, sopprimeva un reparto aziendale allo scopo di preservare il profitto aziendale da eventuali alterazioni.
Una siffatta scelta, secondo la Suprema Corte, risulta essere insindacabile, in quanto attinente a ragioni connesse ad un conforme andamento produttivo.

Disciplina delle transazioni commerciali – Estensione ai lavoratori autonomi – Novità del Jobs Act Autonomi

Tra le novità introdotte dalla L. 81/2017 (c.d. Jobs Act Autonomi), l’art. 2 prevede l’estensione, ai lavoratori autonomi, della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, nonché tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Più precisamente, viene prevista l’applicabilità delle disposizioni del DLgs. 231/2002, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra:
– lavoratori autonomi e imprese;
– lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
– lavoratori autonomi.
In particolare, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto e tali interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
In riferimento al termine di pagamento, se le parti non lo concordano, questo non può superare i 30 giorni, che decorrono, in generale:
– dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
– dalla data di ricevimento della prestazione, se è successiva al ricevimento della fattura.
In ogni caso, le parti non possono pattuire termini di pagamento superiori a 60 giorni.

Agevolazioni contributive per il settore edile relative al 2017 – Ambito applicativo (DM 5.7.2017)

Con il DM 5.7.2017, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato il valore della riduzione contributiva valevole per il 2017 e prevista per le imprese che operano nel settore edile.
Il valore della riduzione è pari, anche per quest’anno, all’11,50% e trova applicazione sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS e all’INAIL e diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
La riduzione contributiva in argomento (concedibile ai datori di lavoro previo possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi, assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nel quinquennio antecedente) è prevista dall’art. 29 del DL 244/95 (conv. L. 341/95) per gli operai a tempo pieno del settore edile, occupati a 40 ore a settimana, con esclusione dei lavoratori part time e di quelli già destinatari di specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Notai e altri pubblici ufficiali – Obbligo di versamento delle somme riscosse in apposito conto dedicato – Novità del Ddl. Concorrenza

L’art. 143 della legge sul mercato e la concorrenza (al momento, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) prevede che il notaio è tenuto a versare su apposito conto corrente tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta e gli importi che gli vengono affidati fiduciariamente.
La suddetta disciplina, pertanto, continua ad affidarsi alla figura del notaio per il prelevamento delle imposte indirette, imponendo, questa volta, una specifica tracciabilità.
Inoltre, le lett. c) e d) della succitata norma individuano una maggiore tensione alla garanzia di buon esito dei trasferimenti. Più in particolare, a fronte di esplicita richiesta da parte del venditore o dell’acquirente, il notaio può accordare una maggiore certezza al buon esito della stipula dell’atto: in sostanza, qualora il professionista venga utilizzato come tramite del pagamento, lo stesso dovrà custodire la somma affidatagli e versarla al venditore solo dopo aver verificato l’insussistenza di eventuali ipoteche o pignoramenti.