Contratto di leasing – Novità del Ddl. Concorrenza

Nella circ. 2.8.2017 n. 22, Assilea fornisce un primo commento delle norme in materia di leasing (locazione finanziaria) introdotte dal Ddl. Concorrenza, approvato dal Senato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al contratto di locazione finanziaria mancava finora una disciplina civilistica, se non per quanto concerne la disciplina recata dall’art. 1 co. 76 della L. 28.12.2015 n. 208 limitatamente al leasing abitativo.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme il contratto di leasing diviene un contratto tipico, fornito di una disciplina generale unitaria e coerente, applicabile quale che sia l’oggetto del contratto. In particolare, vengono disciplinate in maniera puntuale la risoluzione del contratto, le conseguenze dell’inadempimento, il corrispettivo ed il prezzo di vendita.

Notifica presso la residenza del contribuente defunto (Cass. 17.7.2017 n. 17694)

Se la notifica dell’accertamento ICI intestato al contribuente defunto avviene presso la residenza di quest’ultimo, si verifica l’inesistenza tanto della notifica, quanto dell’accertamento (Cass. 17.7.2017 n. 17694).
L’art. 65 del DPR 600/73 sancisce che, in caso di decesso del contribuente, “la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
In altre sentenze, però, era stato affermato un principio diverso, sancendo la validità della notifica se l’Agenzia delle Entrate, a causa della mancata comunicazione degli eredi, fosse stata all’oscuro del decesso (Cass. 17.7.2013 n. 17430).

Ddl. Concorrenza – Approvazione definitiva da parte del Senato – Principali novità – Assicurazione professionale

Ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte del Senato la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (c.d. Ddl. Concorrenza), nel testo licenziato dalla Camera lo scorso 29.6.2017.
Come precisato dal Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel comunicato 2.8.2017, l’obiettivo è quello di “stimolare la crescita e la produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo”.
Il provvedimento introduce, in maniera più generale, una serie di liberalizzazioni, estendendosi a diversi settori e, fra gli altri, ai seguenti: assicurazioni, fondi pensione, comunicazioni, poste, energia, ambiente, banche, locazione finanziaria, farmacie, trasporti, turismo.
Quanto, in particolare, ai professionisti, si segnala la modifica all’art. 3 co. 5 lett. e) del DL 138/2011, contenente l’obbligo di stipula di una polizza per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Viene aggiunta la previsione per le polizze di contenere, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti realizzatisi nel periodo di operatività della copertura stessa.

Contributo asili nido – Richiesta del contributo – Attivazione del servizio on line – Novità applicabili dal 7.8.2017

L’INPS ha reso noto che dal 7.8.2017 saranno operative alcune novità che riguardano l’apposito applicativo on line per gestire le domande per il c.d. “bonus asilo nido”, ossia il buono erogato direttamente dallo stesso Istituto previdenziale nella misura di 1.000 euro annui a favore delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1.1.2016.
In sintesi, le predette novità riguardano: la variazione dei dati aziendali dell’asilo riportati nella domanda già protocollata e l’inserimento di quelli riportati nella fattura/ricevuta, accessibile sotto la funzionalità “Allegati Domande”, all’atto dell’allegazione della documentazione di spesa; la variazione delle modalità di pagamento solo per le domande già protocollate (obbligo di allegare il modulo SR163 se si variano i dati IBAN), accessibile sotto la nuova funzione “comunicazioni”; l’annullamento della domanda protocollata, accessibile sotto la nuova funzione “comunicazioni”.
Infine, sarà possibile, successivamente all’invio di una comunicazione, visualizzare lo stato di lavorazione con la funzionalità “consultazione comunicazioni”.

Indennità di disoccupazione per gli operai agricoli (messaggio INPS 1.8.2017 n. 3180)

Con il messaggio 1.8.2017 n. 3180, l’INPS è intervenuto in merito alla disciplina dell’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli, chiarendo in primis come per questi ultimi sia precluso il beneficio dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio antecedente il licenziamento, la relativa contribuzione è stata versata prevalentemente nel settore agricolo.
Alla stregua, per i lavoratori in argomento non è possibile fruire dell’ASpI se l’attività agricola è stata svolta sempre con carattere di prevalenza nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel quadriennio o nei 12 mesi precedenti nel caso della NASpI.
In più, riferendosi al caso particolare di un operaio agricolo a tempo indeterminato che viene licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed ha svolto attività lavorativa per l’intero anno, l’INPS precisa che non è possibile erogare alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto, ai sensi di legge, non residuano giornate indennizzabili.
Resta comunque ferma la possibilità di percepire ad esempio la NASpI, purché nei 4 anni o negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il predetto lavoratore possa far valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.

Unioni civili – Applicabilità delle regole in materia di assegni familiari (messaggio INPS 1.8.2017 n. 3179)

L’INPS, con il messaggio n. 3179/2017, ha chiarito che le disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare e assegno familiare relative ai genitori separati o divorziati, con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, debbano essere estese anche alle ipotesi di scioglimento dell’unione civile, ai nuclei familiari formati:
– dai componenti dell’unione e i figli di una delle due parti nati da precedenti relazioni;
– dagli uniti civilmente e dai figli di una delle due parti nati dopo l’unione, che siano stati inseriti nella famiglia del genitore a seguito di affidamento ex art. 252 c.c.

Prestazioni di lavoro occasionale – Definizione del carattere occasionale della prestazione – Novità del DL 50/2017 convertito

L’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito, in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio ad opera del DL 25/2017 (conv. L. 49/2017), ha introdotto la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
I dubbi sorgono in merito all’occasionalità della prestazione, perché:
– se da un lato questa è definita, come per i vecchi voucher, facendo leva su limiti economici e quantitativi (5.000 euro complessivi e 2.500 euro come limite massimo percepibile dal prestatore, da parte dello stesso utilizzatore, per un massimo di 280 ore nel corso dell’anno civile);
– dall’altro il co. 13 specifica che il Contratto di prestazione occasionale è utilizzato per acquisire, “con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previste”.
Questo consentirebbe di affermare che, oltre ai limiti di importo è necessaria anche l’occasionalità e saltuarietà della prestazione che, pertanto, non potrebbe svolgersi in modo continuativo.

Dichiarazioni fiscali relative all’anno 2015 – Richieste di documentazione e comunicazioni per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati – Termini di risposta (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 2.8.2017 n. 167)

Con il comunicato stampa 2.8.2017 n. 167, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, fino al prossimo 2.10.2017, sarà possibile rispondere alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015 e alle comunicazioni inviate per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati. Si tratta, in particolare, di comunicazioni inviate dalla stessa Agenzia nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio, relative:
– a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2013;
– ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.
I contribuenti che hanno ricevuto queste comunicazioni:
– se ritengono corretti i dati riportati nella rispettiva dichiarazione, possono comunicarlo all’Agenzia entro il suddetto termine del 2 ottobre, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento;
– se riconoscono di aver commesso gli errori segnalati dall’Agenzia, possono correggerli tramite ravvedimento operoso.

Mediazione atipica – Procacciamento di affari – Diritto alla provvigione (Cass. SS.UU. 2.8.2017 n. 19161)

Nella sentenza n. 19161, pronunciata a Sezioni Unite e depositata in data 2.8.2017, è stato chiarito che il contratto di procacciamento di affari configura una mediazione atipica ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni recate:
– al tempo dei fatti, dall’art. 2 della L. 39/89 (che richiedeva l’iscrizione del mediatore nel “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, oggi soppresso);
– oggi, dal combinato disposto della L. 39/89 e del DLgs. 59/2010 (che richiede la comunicazione di inizio attività e l’iscrizione al Registro delle imprese o al REA).
Pertanto, non ha diritto alla provvigione il procacciatore di affari che non fosse iscritto all’apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione (quando esso era previsto) e che, oggi, non risulti iscritto al Registro delle imprese o al repertorio tenuto dalla Camera di Commercio.