Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 14.9.2017, cause riunite C-168/16 e C-169/16), quando i lavoratori svolgono la propria attività lavorativa sul territorio di più Stati, come il personale di cabina nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, il datore di lavoro non può far valere le clausole del contratto di lavoro volte a designare come competente il giudice di un particolare Stato.
Al riguardo, l’art. 19 del reg. CE 44/2001 stabilisce che il datore di lavoro possa essere convenuto – tra le altre cose – in un altro Stato membro rispetto a quello in cui è domiciliato, davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge o svolgeva abitualmente la propria attività. Secondo la Corte, tale norma deve essere interpretata come il luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
Se il giudice non è in grado di individuare in modo certo detto luogo, deve individuare il luogo a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente alle proprie obbligazioni, mentre non rileva la nazionalità dell’aereo.
Esenzione IPT per i disabili – Acquisto di un secondo veicolo nel corso del quadriennio
In relazione all’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) prevista per i disabili che acquistano un veicolo, non è chiaro se il beneficio si estenda al caso in cui si acquisti un secondo veicolo quando si è perso il possesso del primo per cause di forza maggiore.
La norma prevede che l’esenzione dall’IPT spetti per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. L’art. 8 della L. 449/97 stabilisce, tuttavia, che è possibile acquistarne un altro prima che siano trascorsi quattro anni nel caso in cui il primo veicolo sia stato rubato e quando sia stato cancellato dal PRA (ad esempio, perchè demolito). La norma non affronta il caso in cui il veicolo non sia più nella disponibilità dell’interessato per cause di forza maggiore (ad esempio, per appropriazione indebita da parte di terzi, requisizione, distruzione o provvedimenti giudiziari come il sequestro). Mentre gli uffici provinciali del PRA di Lecce hanno concesso l’equiparazione dei casi di forza maggiore a quelli già riconosciuti dalla legge, quelli di Roma, Torino, Venezia e Frosinone hanno ribadito che l’esenzione spetta soltanto in caso di furto.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017 – Termine di trasmissione – Profili critici
Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) si rileva che la scadenza per la trasmissione relativa al 1° semestre 2017 è fissata per il giorno 28.9.2017, in base a quanto indicato nel comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147 e nonostante il provvedimento di proroga non sia stato pubblicato entro la scadenza fissata originariamente per l’adempimento (18.9.2017).
Rimangono, tuttavia, numerose criticità rilevate anche in una lettera all’Agenzia delle Entrate predisposta dai vertici del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.
Le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni dubbi relativi alla citata comunicazione. Fra i chiarimenti si segnalano i seguenti:
– per le fatture intestate a clienti privati esteri, in assenza di partita IVA e codice fiscale, nel campo “IDPaese” del file deve essere indicato il codice dello Stato dell’acquirente, mentre il campo “IDCodice” può essere valorizzato con qualsiasi elemento;
– per i file contenenti i dati di più fatture, in caso di errore riguardante anche solo una di quest’ultime, l’intero file è scartato. Può essere utile, pertanto, predisporre file di dimensione ridotte;
– qualora sia stato inviato un file che non contiene tutte le fatture del periodo è ammesso l’invio di un nuovo file contenente solo i dati delle fatture non precedentemente comunicati.
Fatture emesse successivamente allo scontrino o alla ricevuta fiscale – Obbligo di comunicazione
L’art. 21 del DL 78/2010 dispone, per la generalità dei soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare periodicamente i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. Secondo quanto chiarito con circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017, sono compresi anche i dati delle fatture emesse dai commercianti al minuto, annotate o da annotare sul registro dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 co. 2 del DPR 633/72. Ciò vale, dunque, per le fatture emesse in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. Tuttavia, permangono incertezze circa l’obbligo di comunicare i dati delle fatture immediate, emesse successivamente allo scontrino o alla ricevuta.
In assenza di specifici chiarimenti, e in via prudenziale, si ritiene che anche i dati delle fatture in argomento debbano essere inseriti nella comunicazione, dando rilievo alla circostanza che le stesse sono comunque soggette a registrazione. Peraltro, tale soluzione sarebbe anche volta ad assicurare il corretto incrocio dei dati tra le fatture emesse dal commerciante e quelle ricevute e registrate dal cliente.
Anticipo pensionistico (APE) – Requisiti
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 232/2016 in materia di APE volontario – l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, consistente nell’erogazione, con cadenza mensile, nel periodo che precede la pensione, di un prestito che sarà restituito nei primi anni di pensionamento, con trattenuta sull’assegno previdenziale – si richiama l’attenzione sul fatto che:
– mentre la normativa pensionistica subordina l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre che al possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, alla “cessazione del rapporto di lavoro”;
– la citata L. 232/2016 e il relativo provvedimento attuativo, da un lato, prevedono che, al momento della richiesta dell’APE volontario, l’assicurato debba presentare anche una domanda non revocabile di pensionamento di vecchiaia (“da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge”), dall’altro, non contemplano alcun esplicito riferimento all’impegno, da parte del lavoratore, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Agevolazioni prima casa – Condizioni agevolative – Mancata titolarità di abitazione nel Comune – Titolarità di abitazione usata come ufficio – Non spettanza del beneficio (Cass. 2.8.2017 n. 19255)
Nell’ordinanza 2.8.2017 n. 19255, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può acquistare un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” il contribuente che sia titolare di un immobile abitativo nel medesimo Comune, anche ove tale immobile sia concretamente utilizzato come ufficio.
La Corte accoglie, quindi, l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 25646/2015; Cass. 25521/2016) secondo cui la condizione individuata dalla lettera b) della nota II-bis per l’accesso al beneficio “prima casa”, ove richiede che il contribuente non sia titolare di “altra casa di abitazione nel Comune” non fa riferimento alla concreta idoneità dell’immobile all’uso come abitazione, sicché non assume rilievo il concreto utilizzo dell’immobile preposseduto ma solo la sua classificazione catastale.
In senso opposto si sono espresse altre pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 100/2010; Cass. 18128/2009), affermando che il beneficio possa applicarsi ove l’immobile preposseduto non sia, per le sue dimensioni o condizioni, concretamente idoneo all’uso abitativo.
Sindacato sulla congruità di costi e ricavi esposti in bilancio – Orientamenti giurisprudenziali
L’Amministrazione finanziaria verifica la congruità dei costi e dei ricavi indicati in bilancio e nella dichiarazione reddituale, nonostante la contabilità risulti attendibile.
Rispetto a tali verifiche, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato dell’Amministrazione finanziaria non può spingersi sino alla verifica dell’opportunità di sostenere determinate spese (anche apparentemente antieconomiche) in quanto si tratta di valutazioni sulle strategie commerciali, di stretta competenza dell’imprenditore (Cass. 15.9.2017 n. 21405).
Inoltre, gli accertamenti riguardanti la valutazione di antieconomicità delle scelte imprenditoriali interessano solo le imposte dirette, salvo non si verta in caso di operazioni inesistenti, sovrafatturazioni o abuso del diritto (Cass. 3.2.2017 n. 2875).
Criteri per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (Cass. 12.9.2017 n. 21121)
Con l’ordinanza 12.9.2017 n. 21121, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso originato da un verbale ispettivo dell’INPS, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un’azienda e un lavoratore con il quale era stato stipulato un contratto di collaborazione.
Nell’occasione, viene giudicata corretta la decisione d’appello, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato escludendo il rilievo della volontà delle parti – manifestata con la conclusione di un contratto di co.co.co. – e attribuendo prevalenza all’indagine sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
In particolare, erano stati considerati a tal fine l’orario di lavoro, la retribuzione fissa e il pieno inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, rendendo superflua l’indagine sull’effettiva soggezione a un potere direttivo del datore di lavoro e la stringente vigilanza sull’attività svolta.
Sul punto, la Cassazione afferma che la presenza di indici tipici del lavoro subordinato (orario di lavoro, retribuzione fissa, ecc.) può rendere superflua l’indagine sulla soggezione a ordini, poiché la subordinazione può realizzarsi anche solo con l’assoggettamento a una direttiva dettata dall’imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale.
Liberi professionisti – Obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata – Condizioni – Contrasti interpretativi
Anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 co. 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) – intervenuta per porre fine al dibattito sulle condizioni in presenza delle quali sussiste, per i liberi professionisti, l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS – risulta prestarsi a più letture, come dimostrato dall’insorgere di nuovi contrasti interpretativi tra:
– l’indirizzo da sempre seguito dall’Istituto di previdenza, cui ha aderito, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 17.5.2016, secondo cui sono assoggettati all’obbligo contributivo alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, siano esonerati, sulla base di norme statutarie o regolamentari, dal versamento alla Casse di previdenza di categoria del contributo soggettivo sul reddito professionale, a nulla rilevando il pagamento alle Casse del contributo integrativo sul volume d’affari ai fini IVA;
– l’orientamento assunto da numerosi altri Tribunali (tra i quali, Trib. Taranto 19.11.2015 e Trib. Pescara del 22.9.2016), secondo cui, poiché la lettera della norma prevede l’obbligo di iscrizione di cui si tratta per le attività autonome non soggette al “versamento contributivo” alle Casse, senza distinguere tra tipologia di contributi, il suddetto obbligo deve essere escluso anche qualora il professionista paghi il solo contributo integrativo, trattandosi, comunque, di soggetto assoggettato al versamento di un contributo, di qualsivoglia natura, ad una Cassa professionale.
Liquidazioni periodiche – Effettuazione di sole operazioni esenti IVA – Acquisto in reverse charge nel trimestre di riferimento – Effetti sull’esonero dall’obbligo di comunicazione
L’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2011 dispone l’esonero dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA in favore di coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Sono, quindi, esonerati dalla comunicazione periodica i soggetti che, nel periodo d’imposta, pongono in essere esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA.
L’agevolazione opera a condizione che “nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero”.
L’evenienza può verificarsi, tra l’altro, nell’ipotesi di un soggetto che effettua solo operazioni esenti (es. medico che rende prestazioni ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72) e nel trimestre realizza un acquisto in reverse charge (es. acquisto intra-UE di beni).
È, quindi, dovuta la comunicazione dei dati delle liquidazioni per il trimestre nel corso del quale è effettuato l’acquisto in reverse charge con insorgenza del debito IVA, ma anche per i trimestri successivi, essendo venuta meno la condizione che legittimava l’esonero dagli obblighi di comunicazione.