Con l’avviso pubblicato il 12.9.2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i medici e gli altri soggetti di cui all’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) non sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della comunicazione dei dati delle fatture da inviare entro il 28.9.2017, i dati che sono già oggetto di trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria” (TS). Laddove le comunicazioni inviate dovessero ricomprendere tali dati, l’Agenzia eviterà, comunque, la duplicazione delle informazioni.
È stato altresì chiarito che anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto dei termini normativamente previsti per l’adempimento, ma limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta. Resta ferma la possibilità, per gli stessi soggetti, di inviare i dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data.
Indici di affidabilità fiscale
Sono in corso di approvazione i primi indici di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di settore. Per l’anno d’imposta 2017, saranno operativi 70 nuovi ISA.
Rispetto agli studi di settore, gli indici faranno applicazione di una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità del contribuente su una scala da 1 a 10. Sarà considerata la plausibilità dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito, l’affidabilità dei dati dichiarati ed eventuali anomalie economiche; dalla media di questi indicatori emergerà un punteggio che rappresenterà il posizionamento di ogni contribuente in termini di affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. Tale valutazione considererà i dati disponibili dal 2008 al 2015, circostanza che consentirà di evitare il ricorso futuro ai correttivi congiunturali.
Rettifica del valore dell’immobile ceduto – Perizia di parte – Stima dell’Agenzia del Territorio – Valore probatorio (Cass. 13.9.2017 n. 21257)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.9.2017 n. 21257, si è pronunciata sul tema della rettifica del valore dell’immobile ceduto, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, la Corte ha stabilito che la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della perizia tecnica della (ex) Agenzia del Territorio, a sua volta fondata sui valori OMI, può essere superata dalla perizia di parte che abbia considerato analiticamente le condizioni dell’immobile, la sua vetustà, la sua collocazione, ecc.
Pertanto, la Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito che aveva annullato la rettifica dell’Agenzia ritenendo che i contribuenti avessero fornito la prova (mediante la perizia di parte) che il valore da essi dichiarato fosse più aderente alla realtà.
Contenuto letterale della fattura – Rilevanza ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del costo (norma di comportamento AIDC n. 199)
La norma di comportamento AIDC n. 199 analizza la rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Ai fini IVA, la prescrizione inserita nell’art. 21 co. 1 e 2 lett. g) del DPR 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l’altro, l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione”, non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione, l’automatica indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell’imposta, se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell’operazione.
Per la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito, l’esistenza della fattura non è di per sé indispensabile. Pertanto, ancorché sia uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, il contenuto della fattura non é in sé determinante. Perché siano deducibili, infatti, i costi possono essere dimostrati con documenti accessori che consentano di valutare se siano inerenti, determinati (o determinabili), imputati al corretto periodo d’imposta ed effettivi.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017 – Operazioni con l’estero – Modalità di esposizione
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle bollette doganali, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, a decorrere dal 2017 non contempla esclusioni specifiche per le fatture riferite alle operazioni da/verso l’estero.
Alcune fatture sono valorizzate indicando uno speciale codice identificativo nel campo “Natura dell’operazione” del tracciato di invio dei dati:
– le cessioni di beni intra-UE e le cessioni all’esportazione (comprese quelle in regime del margine), in quanto operazioni non imponibili IVA, sono identificate con il codice “N3″;
– le prestazioni di servizi “fuori campo” IVA con il codice “N2″ (lo stesso dovrebbe valere per i servizi B2B a soggetti passivi UE e per le cessioni di beni ubicati all’estero verso soggetti passivi UE);
– gli acquisti di servizi da soggetti non residenti in reverse charge, mediante l’integrazione della fattura ricevuta dal prestatore UE ovvero documentati con autofattura (se il fornitore è extra-UE), sono identificati con “N6″;
– gli acquisti intracomunitari sono identificati con “N6″, fatta eccezione per gli acquisti intra non imponibili ai fini IVA (codice “N3″) o esenti (codice “N4″) ex art. 42 del DL 331/93.