Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità:
– mentre il contratto di agenzia è caratterizzato dalla continuità e stabilità del rapporto e ha come oggetto l’attività di promozione, da parte dell’agente, della conclusione di contratti per conto del proponente;
– il rapporto di procacciamento d’affari si caratterizza per il fatto di non avere carattere stabile, di essere limitato a singoli affari, di avere una durata ridotta e un oggetto più circoscritto, essendo l’oggetto dell’attività del procacciatore limitata alla mera segnalazione di clienti o alla raccolta sporadica di ordini.
Nell’ipotesi in cui – come nel caso deciso dalla recente sentenza Trib. Roma 7295/2017 – il rapporto duri nel tempo e sia riferito ad una molteplicità di clienti, oltre ad essere basato su una lettera di incarico recante una clausola di rinnovo tacito e la fissazione di specifici obblighi di informazione, la scelta della figura del procacciatore d’affari espone l’azienda al rischio della riqualificazione del rapporto, in sede ispettiva o giudiziaria (su ricorso del lavoratore), in un rapporto di agenzia, con conseguente pretesa dell’ENASARCO in ordine al pagamento dei contributi sui corrispettivi versati.
Riforma del diritto fallimentare – Approvazione della delega al Governo da parte del Senato – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Nell’ambito della Legge di “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’art. 4 prevede alcune novità in tema di procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Si tratta di procedure di natura non giudiziale e confidenziale, che dovranno essere istituite per incentivare l’emersione della crisi e agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori. La competenza per tali procedure sarà attribuita ad un apposito Organismo costituito presso ciascuna Camera di Commercio, incaricato di assistere il debitore.
Per il ricorso alle suddette, saranno riconosciute misure premiali, sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità.
In merito, si segnala che l’art. 14 della legge di delega al Governo prevede anche l’introduzione dell’obbligo per l’imprenditore e gli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, oltre a quello di attivarsi per il tempestivo ricorso a uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Rateazione – Revoca tacita – Illegittimità (C.T. Prov. Latina 16.10.2017 n. 1147/3/17)
L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che, in caso di mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione.
Tuttavia, ancorchè, sul piano normativo, la revoca abbia carattere automatico, è necessario notiziare di tale circostanza il contribuente, posto che solo in questo modo possono essere rispettati i principi di trasparenza e buona fede che devono sussistere tra le parti (C.T. Prov. Latina 16.10.2017 n. 1147/3/17).
Donazione di area edificabile a un prossimo congiunto – Successiva vendita a un terzo – Tassabilità della plusvalenza (Cass. 26.7.2017 n. 18487)
Secondo la Cass. 18487/2017 configura un’ipotesi di simulazione relativa la donazione di un’area edificabile a un prossimo congiunto, con successiva vendita da parte di quest’ultimo a un terzo; non risultano, infatti, sufficienti ad escludere lo scopo elusivo le circostanze che le operazioni siano state effettivamente poste in essere e il prezzo della cessione sia stato incassato dal donatario (tra le altre, cfr. anche Cass. 21794/2014 e 20250/2015).
In tali casi, per la Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria può imputare la plusvalenza al donante, non considerando la donazione e utilizzando, per il calcolo della plusvalenza, il prezzo di acquisto del terreno da parte del donante e il corrispettivo della cessione finale ai terzi.
Diverso orientamento, che pare destinato a rimanere isolato, è stato espresso dalla Cass. 12316/2017, in base alla quale la donazione di un terreno edificabile a favore dei figli non è simulata se il prezzo della successiva vendita è effettivamente incassato dai donatari e non vi è alcun elemento per dimostrare che il corrispettivo sia stato, da questi ultimi, retrocesso al donante (nel caso di specie, tra le operazioni di donazione e cessione, avvenute al medesimo importo, erano trascorsi circa due mesi).
Rottamazione dei ruoli. Il mancato perfezionamento dei pagamenti.
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle conseguenze legate al mancato pagamento della 2° rata della definizione agevolata dei ruoli e delle novità introdotte in materia dal decreto fiscale che accompagna la manovra 2018.
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Dichiarazione reddituale – Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 25.10.2017 n. 4189)
I pensionati appartenenti a determinate categorie soggette al regime di incumulabilità parziale ex DLgs. 503/92, che nel 2016 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare all’Ente previdenziale di competenza, entro il 31.10.2017, un’apposita comunicazione che indica i redditi conseguiti per tale attività.
Con il messaggio 25.10.2017 n. 4189, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni per l’adempimento in questione, previsto dall’art. 10 del citato decreto, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensione con i redditi da lavoro autonomo (si tratta di un’incumulabilità parziale nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi).
Operativamente, la dichiarazione può essere resa tramite CAF oppure, in alternativa, utilizzando l’apposito applicativo on line presente sul sito www.inps.it.
In caso di mancato adempimento, scatterà l’obbligo di versare all’INPS – tramite prelievo sulle rate di pensione erogate al trasgressore – una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.
In analogo modo si potrà inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2017, prevista per coloro che svolgono, nel corrente anno, attività di lavoro autonomo, nella quale occorre indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.
Note di variazione in diminuzione – Termine di emissione
In base alla lettura combinata dell’art. 26 del DPR 633/72 e dell’art. 19 del DPR 633/72 (come riformulato dall’art. 2 del DL 50/2017), il termine per l’emissione delle note di variazione in diminuzione è rappresentato da quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per porre in essere la maggiore detrazione.
Si evidenzia, inoltre, quanto segue:
– il citato termine ridotto per l’emissione delle note di variazione in diminuzione si applica a partire dall’1.1.2017, mentre per le note emesse sino al 31.12.2016 trova applicazione la precedente scadenza (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto della variazione);
– la nuova disciplina non incide sul contenuto sostanziale della nota di variazione in diminuzione che dipende dalle regole in vigore quando è stata effettuata l’operazione originaria.
Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta che sia stata addebitata in rivalsa a seguito di accertamento divenuto definitivo non è stato invece modificato (art. 60 co. 7 del DPR 633/72).
Indagini finanziarie – Utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Risposta del Ministro Padoan al question time alla Camera
A seguito di specifiche interrogazioni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha precisato che il ritardo nell’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari (operativo dal 2009) è stato generato da diverse criticità che si sono presentate, relative alle modalità di comunicazione e conservazione dei dati, alla qualità e congruità degli stessi e alle finalità di classificazione dei contribuenti interessati dalla raccolta di tali informazioni. L’introduzione del Sistema di interscambio dati (SID) ha consentito, poi, di risolvere le problematiche relative alla tutela della privacy nella fase di transito delle informazioni all’Agenzia delle Entrate.
È stato annunciato l’avvio di un’attività di sperimentazione su un campione ristretto di contribuenti attraverso l’applicazione di un modello basato sull’analisi integrata delle informazioni finanziarie e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Parallelamente, prosegue la valutazione delle movimentazioni dei rapporti finanziari, allo scopo di elaborare indicatori di anomalia per l’individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Conto cassa con saldo negativo (Cass. 25.10.2017 n. 25289)
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25289 del 25.10.2017, il conto cassa aziendale con saldo negativo legittima l’emanazione di un accertamento induttivo puro ai sensi degli artt. 39 co. 2 lett. d) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.
In particolare, l’inattendibilità delle scritture contabili (causa che legittima l’accertamento induttivo in oggetto) e, dunque, la presenza di ricavi occulti, può essere desunta dal raffronto fra il conto cassa negativo e l’analisi degli estratti conto bancari.
Clausola di opzione del patto di non concorrenza a favore del datore di lavoro – Legittimità (Cass. 26.10.2017 n. 25462)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.10.2017 n. 25462, è intervenuta sull’ipotesi in cui al patto di non concorrenza apposto ad un contratto di lavoro subordinato sia annessa una clausola di opzione che consenta al datore di lavoro di decidere, entro un determinato termine dalla cessazione del rapporto, se aderire o meno allo stesso. In tale ipotesi, il patto ex art. 2125 c.c.:
– in caso di esercizio dell’opzione da parte del datore, entra in vigore, acquistando immediatamente efficacia alle condizioni in esso specificate;
– in caso contrario, non entra in vigore.
Nella specie, la società non si era avvalsa dell’opzione e il lavoratore ne era stato messo a conoscenza. La Suprema Corte, ritenendo la clausola in questione legittima, trae le conseguenze del suo mancato esercizio, negando il diritto del dipendente al corrispettivo stabilito in suo favore in un patto di non concorrenza mai perfezionatosi.
Con la sentenza 8715/2017, pur con riguardo alla medesima parte datoriale, il giudice di legittimità si era, invece, espresso nel senso della nullità della suddetta clausola.