Cessione o costituzione del diritto di superficie – Cessione della proprietà superficiaria – Aliquote dell’imposta di registro applicabili

La cessione e la costituzione del diritto di superficie o della proprietà superficiaria ricadono nella disposizione recata dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che si rivolge, in generale, a tutti gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali. Pertanto, si dovrebbe ritenere che anche la cessione/costituzione del diritto di superficie, se operata da un privato, sconti l’imposta di registro con le aliquote e le franchigie di cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Tuttavia, va rilevato che:
– la DRE Emilia Romagna nella nota n. 909-47106/2010 ha negato l’applicabilità delle (vecchie) agevolazioni per la piccola proprietà contadina alla costituzione del diritto di superficie (in senso opposto, con riferimento alle “nuove” agevolazioni per la PPC, si veda lo studio del Notariato n. 49-2010/T);
– il tenore letterale della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa non sembra includere il diritto di superficie tra gli atti che possono godere dell’agevolazione prima casa, ma la dottrina propone di estendere l’applicazione del beneficio anche alla proprietà superficiaria.

Acquisti intracomunitari – Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione – Fatture emesse nel 2017 e ricevute nel 2018

Il DL 50/2017 ha modificato l’art. 19 del DPR 633/72, anticipando di due anni il termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA. In base alle nuove disposizioni, la detrazione deve essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Ciò posto, alcune difficoltà potrebbero sorgere con riguardo alle fatture emesse alla fine dell’anno e ricevute e registrate dall’acquirente nei primi mesi dell’anno successivo.
Tali difficoltà, tuttavia, non riguardano gli acquisti intra-UE (art. 38 del DL 331/93) la cui fattura, ad esempio, viene emessa nel 2017 e ricevuta nel 2018. Infatti, in tal caso, l’esigibilità dell’imposta sorge solo a partire dal mese di ricezione della fattura e non dal momento di effettuazione dell’operazione, coincidente con la partenza dei beni dallo Stato membro del cedente. Pertanto, la detrazione potrà essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura. Ad esempio, una fattura ricevuta per un acquisto intra-UE dopo il 16.1.2018 potrà essere integrata e annotata entro il 15.2.2018 e la relativa imposta potrà essere detratta nell’ambito della liquidazione del mese di gennaio 2018 e, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno.

Diniego di rottamazione – Mancato pagamento di rate in scadenza al 31.12.2016 – Ammissione – Approvazione dei modelli

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato la modulistica necessaria per fruire della riammissione alla rottamazione dei ruoli per i debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento di rate in scadenza al 31.12.2016, riguardanti dilazioni dei ruoli in essere al 24.10.2016 (art. 6 del DL 193/2016).
Sul versante procedurale:
– entro il 31.12.2017 occorre presentare il modello ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
– entro il 31.3.2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo delle rate non onorate, che hanno causato il diniego;
– entro il 31.5.2018 il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riammissione, deve pagare le rate anzidette;
– entro il 31.7.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli;
– in unica soluzione entro il settembre 2018, o in tre rate (scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018), occorre eseguire i versamenti.
Il modello deve essere presentato manualmente presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione o alle apposite caselle PEC.

Riepilogo degli istituti a sostegno della genitorialità

Il DLgs. 151/2001 tutela i genitori lavoratori assicurando, tra le misure più importanti:
– il congedo obbligatorio per maternità, un periodo di assenza dal lavoro che, salvo eccezioni, riguarda i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi successivi;
– il congedo sostitutivo di paternità, che consente al padre di fruire dell’astensione obbligatoria per maternità in caso di impossibilità della madre (ad es. per morte di quest’ultima, ecc.);
– il congedo di paternità obbligatorio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012, che si sostanzia in due giornate (per il 2017, elevate a quattro, per l’anno 2018, dalla L. 232/2016), retribuite al 100%, riconosciute al padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino e non alternative al congedo di maternità;
– la possibilità, a partire dal 2018, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno rispetto al congedo di paternità obbligatorio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione;
– il congedo parentale (c.d. “astensione facoltativa”), un ulteriore periodo di astensione della durata complessiva di 10 mesi (in alcuni casi estesi a 11), che vanno ripartiti tra i due genitori, e deve essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino.

Fruizione di benefici normativi e contributivi – Possesso del Durc – Attività ispettiva per l’accertamento di omissioni contributive (lett. circ. INL 17.10.2017 n. 255)

Con la nota 17.10.2017 n. 255, l’Ispettorato Nazionale del lavoro è intervenuto con riferimento al recupero dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale, laddove siano fruiti dalle aziende in mancanza delle condizioni di cui all’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia il possesso del DURC e il rispetto dei contratti collettivi e degli altri obblighi di legge.
Nello specifico, l’INL evidenzia che l’art. 4 del DM 30.1.2015 – che prevede l’invito alla regolarizzazione qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale nel sistema del “DURC on line” – ha portata generale e si applica anche alle omissioni contributive accertate in sede ispettiva.
Pertanto, nel caso in cui il personale ispettivo accerti, in relazione ad un lavoratore, una violazione contrattuale determinante un’omissione contributiva, si provvederà al recupero dello sgravio, per mancata osservanza degli obblighi di legge, limitatamente al lavoratore interessato, indipendentemente da regolarizzazioni successive.
Tuttavia, se l’azienda – anche a seguito dell’invito ex art. 4 del DM 30.1.2015 – non provveda alla regolarizzazione, ciò impedirà il rilascio il DURC interessando l’intera compagine aziendale, comportando, per tutto il periodo di non rilascio del documento, l’impossibilità di fruire di qualsivoglia beneficio contributivo e normativo.

Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione per gli atti successivi – Termine applicabile – Bozza Ddl. di bilancio 2018

In base alla bozza del disegno di legge di bilancio 2018, il diritto alla riscossione per i titoli resi esecutivi a partire dall’1.1.2018, nel caso in cui l’atto amministrativo rimanga inoppugnato, si prescriverà nei termini stabiliti dalla legge in relazione al diritto di credito sottostante. Per tutti i titoli divenuti esecutivi in epoca antecedente opererà, a prescindere dalla tipologia di diritto di credito sottostante, il termine di prescrizione decennale.
La modifica legislativa è in contrasto con la soluzione adottata dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397), in forza della quale ove sia previsto un termine prescrizionale inferiore a quello decennale, esso non subisce modifiche quando la pretesa derivi da una cartella di pagamento rimasta inoppugnata (non opera l’art. 2953 c.c., secondo cui in caso di giudicato la prescrizione è in ogni caso di dieci anni).
Quindi, se, anni fa, fosse stata notificata una cartella di pagamento contenente debiti contributivi e sanzioni tributarie (che, di norma, si prescrivono in cinque anni ex artt. 3 co. 9 della L. 335/95 e 20 del DLgs. 472/97), e il contribuente, non avendo ricevuto atti interruttivi della prescrizione nei cinque anni successivi, avesse fatto valere in giudizio l’intervenuta prescrizione, è destinato a soccombere, vista la retroattività della norma.

Split payment – Estensione dell’ambito applicativo – Novità del DL 148/2017

L’art. 3 del DL 148/2017 ha ulteriormente modificato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment. Appare complesso l’iter di individuazione delle società e delle fondazioni incluse in tale perimetro, sia per la numerosità dei casi da valutare, sia in quanto il criterio dell’entità della partecipazione (non inferiore al 70% del capitale sociale e fondo di dotazione), che stabilisce l’applicabilità o meno dello split payment, può subire continue modifiche.
Le nuove regole si applicano alle fatture emesse a partire dall’1.1.2018. Inoltre, entro il 30.11.2017 dovrebbe essere emanato il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle finanze che definisce le modalità di attuazione delle nuove disposizioni e che potrebbe riscrivere il calendario della formazione degli elenchi di riferimento. Si segnala, altresì, che, entro la data di oggi, 20.10.2017, il dipartimento delle finanze dovrebbe pubblicare un elenco provvisorio delle società che, a partire dall’1.1.2018, saranno soggette alla scissione dei pagamenti.