Relativamente all’IVA, la bozza di Ddl. di bilancio 2018 dovrebbe introdurre le seguenti misure principali:
– l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica attuata in due fasi: a decorrere dall’1.7.2018, per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. e, a decorrere dall’1.1.2019, per le transazioni tra operatori economici privati (B2B); in tali fattispecie, la fattura si considera non emessa se sono utilizzate modalità differenti da quelle prescritte;
– l’abolizione dello “spesometro” di cui all’art. 21 del DL 78/2010 e l’introduzione del beneficio della riduzione dei termini di accertamento di due anni per soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, a decorrere dal 2019.
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) – Proposte di modifica alla disciplina – Intervento del Viceministro Casero
Ieri, 19.10.2017, in occasione di un convegno sul tema delle partecipate pubbliche, il viceministro Casero ha confermato l’intenzione del Governo di riformare la comunicazione dei dati delle fatture mediante quattro interventi che prevedono:
– “l’eliminazione di una serie di sanzioni” relative al primo invio;
– la modifica della periodicità dell’adempimento (che diverrà annuale o semestrale);
– la ridefinizione del contenuto della comunicazione, che riguarderà i soli dati fondamentali;
– l’indicazione cumulativa dei dati delle fatture di modesto importo.
Con riguardo alle partecipate pubbliche, è stato evidenziato lo sforzo di razionalizzazione sotteso alla recente riforma (Testo Unico delle società pubbliche e DLgs. 100/2017).
Plusvalenze su partecipazioni qualificate – Percentuale di imponibilità – Novità del Ddl. di bilancio 2018
Il Ddl della legge di bilancio 2018 prevede l’eliminazione dall’1.1.2019 della distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini dell’imposizione dei capital gain realizzati da soggetti che non svolgono attività di impresa.
Infatti, verrà esteso l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% a tutte le plusvalenze finanziarie che costituiscono redditi diversi e che risultano ricomprese tra le lett. c) e c-quinquies) dell’art. 67 co. 1 del TUIR.
Contestualmente, è prevista l’abrogazione del co. 3 dell’art. 68 del TUIR, recante la percentuale di concorrenza al reddito delle plusvalenze su partecipazioni qualificate.
Resterà ferma, invece, la possibilità di portare in deduzione le minusvalenze dalle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Sempre sul tema, si segnala anche la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e detenute al di fuori dal regime di impresa. Il regime agevolativo si applicherà per le quote detenute all’1.1.2018 e l’imposta sostitutiva (o la prima rata), con aliquota dell’8%, dovrà essere versata entro il 30.6.2018.
Super ammortamenti – Proroga per il 2018 – Novità del Ddl. di bilancio 2018
La bozza del Ddl. di bilancio 2018 prevede la proroga per il 2018 di super e iper-ammortamenti, con alcune modifiche alle agevolazioni.
Con riferimento ai super-ammortamenti, si segnala che:
– sarebbero agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– la maggiorazione per tali investimenti sarebbe ridotta al 30% (in luogo dell’attuale 40%);
– sarebbero esclusi dalla proroga 2018 tutti i veicoli (ivi inclusi quelli esclusivamente strumentali).
In merito agli iper-ammortamenti:
– la maggiorazione del 150% sarebbe confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 alle suddette condizioni);
– verrebbe integrata la disciplina originaria, consentendo la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione;
– sarebbe confermata la correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali.
Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia – Acquisto di fabbricati ristrutturati da imprese costruttrici – Rilevanza della comunicazione di fine lavori
Nella risposta all’interrogazione parlamentare 14.9.2017 n. 5-12157 e nella circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 è precisato che la detrazione del 36-50% spettante per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati dalle imprese ai sensi del co. 3 dell’art. 16-bis del TUIR spetta soltanto se i lavori sono conclusi.
Se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta (e quindi non si perde), ma può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sono ultimati.
Nel caso in cui, ad esempio, sia stata acquistata un’unità immobiliare nel corso dell’anno 2016 ed i lavori siano stati ultimati nel 2017, dovrebbe essere possibile fruire dell’agevolazione soltanto a partire dall’anno d’imposta 2017. A tal fine, dovrebbero essere adeguati i software dei modelli dichiarativi (REDDITI e 730) in quanto non è possibile indicare una rata non coerente rispetto all’anno di sostenimento delle spese (cfr. Allegato C al provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017 n. 33127).
Cumulo gratuito dei periodi assicurativi – Estensione alle Casse di previdenza professionali – Istruzioni (circ. INPS 12.10.2017 n. 140)
Dopo che l’INPS, con la circ. 140/2017, è nuovamente intervenuta sulla disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui all’art. 1 co. 239 ss. della L. 228/2012, come modificata dalla L. 232/2016, occupandosi dell’innovazione consistente nella possibilità di esercizio di tale facoltà anche da parte degli iscritti alle Casse di previdenza privati dei liberi professioni, si propone un confronto – finalizzato ad una valutazione di convenienza, da effettuare caso per caso – con gli altri due principali istituti a disposizione di chi sia interessato a riunire i contributi versati in Enti diversi:
– la ricongiunzione, caratterizzata dal trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica Gestione allo scopo di ottenere una sola pensione, con conseguente possibilità di fare riferimento ai requisiti di accesso vigenti nella stessa (eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale), e dall’onerosità;
– la totalizzazione, nella quale, al pari del cumulo, i contributi non si trasferiscono da una Gestione all’altra, ma vengono semplicemente sommati, in modo gratuito, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, con calcolo del trattamento pensionistico “pro quota” da parte di ciascun Ente previdenziale. Le quote di trattamento vengono, però, calcolate in linea di massima con il metodo contributivo.
Diniego di rottamazione – Mancato pagamento di rate antecedenti all’1.10.2016 – Novità della bozza di DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2018
L’art. 6 co. 8 del DL 193/2016 sanciva che, per poter accedere alla rottamazione dei ruoli, sarebbe stato necessario pagare le rate da dilazione dei ruoli scadenti da ottobre a dicembre 2016.
Illegittimamente, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha opposto il diniego di rottamazione non solo per coloro i quali avessero omesso di versare rate scadenti prima dell’ottobre 2016, ma anche per semplici tardività.
In base alla bozza di decreto legge collegato alla legge di bilancio 2018, l’Esecutivo ha intenzione di sanare le illegittimità indicate, ammettendo i debitori notificatari del diniego ad una nuova rottamazione, previa domanda da presentare entro il 31.12.2017, e pagamento di tutte le rate che risultavano scadute al 31.12.2016.
Per come è formulato il testo normativo, non è previsto lo scomputo della quota di sanzione per i debitori che, dopo il diniego, sono stati costretti ad onorare tutte le rate scadute, in ragione della mancata ammissione alla rottamazione.
Postergazione al 30.11.2017 del pagamento della prima e seconda rata – Ammissione per i carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017 – Novità della bozza di DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2018
Per effetto dell’art. 6 del DL 193/2016, previa domanda che avrebbe dovuto essere presentata entro il 21.4.2017, i debitori potevano rottamare i carichi di ruolo (in special modo tributari e contributivi) trasmessi dal 2000 al 2016. A fronte di ciò, era previsto lo stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
In base alla bozza di decreto legge collegato alla legge di bilancio 2018, si prevede:
– la postergazione al 30.11.2017 delle rate da rottamazione scadute a luglio e a settembre 2017 (in sostanza, il 30.11.2017 diviene il termine per il pagamento delle prime tre rate, visto che la terza, come scadenza naturale, ha proprio il 30.11);
– la riapertura della rottamazione per i ruoli trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017.
Relativamente al primo punto, si tratta di un aspetto molto importante, in quanto, secondo il dato normativo, qualsiasi inadempienza, anche esigua, relativa al pagamento delle rate comporta l’inefficacia della rottamazione, e l’esazione di tutto il debito in unica soluzione.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Novità della bozza di DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2018
Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede che il credito d’imposta per investimenti in pubblicità di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 spetti per gli investimenti incrementali realizzati già dal 24.6.2017.
In particolare, il decreto fiscale sembra confermare quanto previsto dall’ordine del giorno G/2853/218/5, prevedendo che siano agevolabili gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Si attendono, comunque, le disposizioni attuative.
Lavoro domestico – Inquadramento dei lavoratori – Disposizioni del CCNL
Nell’ambito del lavoro domestico, il lavoratore deve prestare la propria opera per il funzionamento della vita familiare, per un datore di lavoro che può essere un privato, una famiglia o una comunità senza fini di lucro, a condizione che l’attività svolta non sia di tipo industriale o professionale.
Perché la prestazione sia riconducibile al rapporto di lavoro domestico (a tempo indeterminato o a termine), la prestazione lavorativa deve essere continuativa, resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro e deve rispondere a un suo bisogno personale o legato al funzionamento della vita familiare, mentre se la prestazione non è resa in modo continuativo ma occasionale, è possibile utilizzare il Libretto Famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017).
L’inquadramento del lavoratore domestico deve essere effettuato, in base a quanto previsto dal CCNL di riferimento (CCNL “Collaboratori familiari – Lavoro domestico” del 20.2.2014), tenendo conto sia delle mansioni svolte, sia della qualifica acquisita dal lavoratore, dalla convivenza o meno con la famiglia e dall’orario di lavoro.