La nota Agenzia Dogane e Monopoli 9.10.2017 n. 113015 ha analizzato il campo di applicazione dell’esonero, previsto dall’art. 1 co. 178 della L. 4.8.2017 n. 124 per gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, relativamente all’obbligo della preventiva denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e Monopoli e della correlata licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici.
La nota in esame ha precisato:
– i soggetti che sono esonerati dalla denuncia ex art. 29 co. 2 del DLgs. 504/95 (es. esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del TULPS, ecc.);
– la permanenza dell’obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza fiscale per i soggetti che esercitano la vendita all’ingrosso, inclusi i soggetti che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
Periodo di ferie – Mancata attribuzione da parte del dirigente – Diritto alla indennità sostitutiva (Cass. 23697/2017)
Con la sentenza n. 23697/2017, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di licenziamento di un dirigente, confermando la decisione d’appello che non aveva riconosciuto a quest’ultimo il diritto al pagamento delle ferie non godute relative ad annualità precedenti, bensì solo di quelle riferite all’anno in corso del licenziamento.
Nel caso di specie, infatti, il dirigente aveva il potere di attribuirsi i periodi di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro e, non avendo esercitato tale diritto, aveva così rinunciato al periodo di riposo annuale.
Inoltre, si osserva nella sentenza in esame, il dirigente in sede di giudizio non aveva provato che la mancata fruizione della ferie era dovuta ad imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali.
In altri termini, osserva la Cassazione, la mancata fruizione delle ferie annuali risultava essere conseguenza di una libera ed autonoma scelta del dirigente, che esclude l’ipotesi di un inadempimento colpevole del datore di lavoro, per violazione dell’art. 10 del DLgs. 66/2003.
Pertanto, appare corretta la sentenza della Corte d’appello che ha riconosciuto la monetizzazione solo delle ferie maturate relative all’annualità in corso del licenziamento.
Approvazione del Ddl. da parte del Consiglio dei Ministri – Principali novità
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl. relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Tra le misure del provvedimento, si segnalano:
– sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi;
– agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica;
– super-ammortamento e iper-ammortamento (nel primo caso, la maggiorazione del costo d’acquisto potrebbe scendere dal 40 al 30%);
– credito d’imposta al 50% per la formazione legata a Impresa 4.0;
– proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini” per piccole e medie imprese;
– obbligo di fatturazione elettronica tra privati;
– sgravi contributivi del 50% per l’assunzione di giovani under 35 (under 29 dal 2019) con contratti a tutele crescenti, esclusi i lavoratori domestici (l’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dall’1.1.2018);
– ampliamento della platea dei beneficiari dell’APE sociale;
– stabilizzazione e semplificazione della RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata).
Obbligo di accettare pagamenti elettronici – Regime sanzionatorio
In relazione all’obbligo dei professionisti di munirsi di POS, al fine di consentire ai propri clienti di procedere a pagamenti “elettronici”, si ricorda che, agli inizi dello scorso agosto, il Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, aveva preannunciato che, entro settembre di quest’anno, sarebbe stato firmato il decreto che avrebbe introdotto le prime sanzioni per chi rifiuti il pagamento elettronico. Di tale provvedimento, tuttavia, non vi sono, attualmente, notizie ufficiali.
Nel frattempo, peraltro, il Consiglio dei Ministri del 15.9.2017 ha approvato, in via preliminare, il DLgs. che recepisce la Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al Regolamento 751/2015/UE (c.d. IFR – Interchange fees regulation) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Subito dopo, il relatore del DLgs., Sergio Boccadutri, ha prospettato la possibilità di inserire in questo veicolo normativo modifiche all’art. 693 c.p. – ai sensi del quale, in esito alla depenalizzazione operata dagli artt. 32 e 33 della L. 689/1981, “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro” – in modo tale da rendere l’illecito amministrativo operativo anche al caso di chi si rifiuti di ricevere pagamenti tramite POS.
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti – Entità dell’indennizzo minimo e reintegro del lavoratore – Orientamenti giurisprudenziali
Negli ultimi anni le pronunce di merito sui temi legati al DLgs. 23/2015 sono state molteplici ed hanno offerto orientamenti divergenti su alcune fattispecie, quali:
– l’onere probatorio nei licenziamenti disciplinari delle aziende con più di 15 dipendenti;
– il licenziamento ritorsivo;
– il licenziamento per inidoneità alla mansione.
Nel primo caso, secondo Trib. Milano 29.5.2017, il DLgs. 23/2015 non è espressamente intervenuto sull’onere della prova in caso di licenziamento, ritenendosi ancora sussistente per siffatti licenziamenti l’art. 5 della L. 604/66, a norma del quale l’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al datore di lavoro. Di parere avverso, invece, Trib. Napoli 27.6.2017, secondo cui il dipendente che intende beneficiare della maggior tutela (reintegrazione) dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l’insussistenza del fatto addebitato.
Nel caso del licenziamento ritorsivo, poi, Trib. Roma 24.6.2016 n. 4157, a fronte dei dubbi interpretativi in merito, ha precisato che è applicabile la tutela reale.
Infine, per quanto attiene all’inidoneità alla mansione, una recente sentenza (Trib. Milano 23.6.2017) ha applicato la reintegrazione ad una dipendente licenziata per il richiamato motivo, anche se in tali casi sarebbe preferibile l’applicazione della sola tutela indennitaria (ex art. 3 del DLgs. 23/2015).
Locazioni brevi – Novità del DL 50/2017 convertito – Ritenuta sui corrispettivi pagati dall’intermediario – Termine del 16.10.2017
In applicazione dell’art. 3 co. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), la prima ritenuta sulle locazioni brevi dovrà essere versata dagli intermediari il 16.10.2017.
Infatti, sebbene il provvedimento attuativo della disciplina recata dall’art. 4 del DL 50/2017 sulle locazioni brevi sia stato emanato il 12.7.2017 (provv. 132395/2017), da tale data è scattato il termine di 60 giorni di cui allo Statuto dei diritti del Contribuente, sicché l’obbligo di operare la ritenuta, in capo agli intermediari, è stato “rimandato” all’11.9.2017 ed il primo versamento va operato, quindi, il 16.10.2017.
Si ricorda che la ritenuta del 21%, prevista dall’art. 4 del DL 50/2017, va operata sui canoni come versati dal conduttore all’intermediario, sicché la provvigione spettante all’intermediario andrebbe operata a parte, per non essere inclusa nel canone su cui viene operata la ritenuta.
Sponsorizzazioni – Prova dell’effettività
Negli accertamenti sulle sponsorizzazioni sportive, è illegittima la condotta dell’Erario che disconosca il costo ai fini delle dirette e la detrazione dell’IVA sulla sola base del fatto che alcuni soggetti a monte risultano implicati in un meccanismo di inesistenza parziale delle operazioni.
Se il contribuente produce le foto e i DVD da cui emerge che, nelle gare automobilistiche, la sponsorizzazione è in realtà avvenuta, il suo onere probatorio è adempiuto (C.T. Reg. Milano 13.4.2017 n. 1727/11/17), non potendosi esigere una prova negativa, consistente nel dimostrare di non essere in mala fede (C.T. Reg. Firenze 1.12.2014 n. 2322/8/14).
Permessi ex L. 104/92 – Benefici per i lavoratori disabili e i loro familiari – Modalità di accesso
La L. 104/92 è la normativa quadro che contiene disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da disabilità e dispone numerose agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che si occupano della loro assistenza.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap:
– il soggetto interessato deve richiedere al proprio medico il certificato medico introduttivo, contenente la diagnosi di disabilità;
– il medico deve provvedere a inviarlo telematicamente all’INPS e a rilasciare, al richiedente, il numero di protocollo del certificato;
– in seguito alla presentazione della domanda telematica di accertamento dei requisiti sanitari all’INPS, quest’ultimo fisserà un appuntamento presso l’apposita commissione medica o una visita domiciliare, se si è impossibilitati a spostarsi.
Ottenuto il riconoscimento dell’handicap, il disabile o le persone che lo assistono hanno diritto a numerose agevolazioni, tra le quali rientrano:
– i permessi retribuiti “Legge 104”;
– il congedo straordinario di due anni;
– il prolungamento del congedo parentale sino a un massimo di tre anni;
– il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto a non essere trasferito presso altra sede senza consenso.
Immobili strumentali – Contratto registrato recante canone inferiore al reale – Atto integrativo registrato che prevede canone più alto – Nullità – Effetti (Cass. SS.UU. 9.10.2017 n. 23601)
Pronunciandosi a Sezioni Unite, con la sentenza 9.10.2017 n. 23601, la Corte di Cassazione ha affermato che il contratto di locazione di un immobile non abitativo (ma lo stesso vale per gli abitativi), che non contenga alcuna simulazione sul canone, ove non registrato nel termine di 30 giorni, è nullo ex art. 1 co. 346 della L. 311/2004, ma tale nullità è sanabile, ex tunc, con la registrazione tardiva, atteso che si tratta di una nullità testuale per violazione della norma imperativa sulla registrazione.
Invece, ove il contratto di locazione sia tempestivamente registrato, ma indichi un canone inferiore a quello reale ed un accordo integrativo non registrato indichi il canone (più elevato) effettivamente pattuito, tale accordo è insanabilmente nullo (ex art. 13 della L. 431/98, se si tratta di un immobile abitativo, ed ex art. 79 della L. 392/78, se si tratta di immobile strumentale). La nullità dell’accordo:
– non può essere sanata da una tardiva registrazione dell’accordo medesimo, trattandosi di nullità virtuale per illiceità della causa (atteso che lo scopo della parti è l’evasione fiscale);
– non investe l’originario contratto di locazione che resta valido (compresa la previsione del canone inferiore).
Riduzione dei termini per la detrazione IVA – Novità del DL 50/2017 convertito – Effetti sulla registrazione delle fatture emesse a fine anno
L’art. 2 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha ridotto drasticamente i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta su acquisti e importazioni (da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi).
Possono verificarsi le seguenti casistiche, relative alle fatture emesse nel 2017 e ricevute dal soggetto passivo all’inizio del 2018:
– fattura datata 2017 ricevuta in data anteriore al 16.1.2018: il cessionario o committente dovrebbe poter registrare il documento nel registro degli acquisti del mese di dicembre 2017 ed esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione del 16.1.2018 relativa alla predetta mensilità;
– fattura datata 2017 ricevuta in data successiva al 16.1.2018 e sino al 30.4.2018: si pone il problema di capire come gestire, dal punto di vista operativo e contabile, l’esercizio del diritto alla detrazione nella dichiarazione annuale IVA per il 2017;
– fattura datata 2017 ricevuta in data successiva al 30.4.2018: il cessionario o committente dovrebbe poter esercitare il diritto alla detrazione attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale IVA integrativa.