Opzione per l’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – Valutazioni di convenienza (documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 28.2.2017)

L’adesione al regime IRI rende opportuna l’analisi di alcuni elementi da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali che intendono esercitare l’opzione di cui all’art. 55-bis del TUIR, nel modello REDDITI 2018.
In primo luogo, la scelta per il regime in parola comporta l’adozione della contabilità ordinaria (cfr. art. 55-bis co. 1 del TUIR).
Passando al meccanismo impositivo del regime IRI, si segnala:
– la tassazione separata degli utili IRI con aliquota del 24%, e la conseguente esclusione degli stessi dalla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci;
– l’imposizione progressiva IRPEF degli utili ritratti in capo al percettore all’atto del prelievo.
Inoltre, l’art. 55-bis co. 1 del TUIR riconosce la deduzione delle somme prelevate dall’impresa nel limite del c.d. plafond IRI, determinato dall’utile dell’esercizio e dalle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti, al netto delle perdite maturate non utilizzate in costanza del regime in esame (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017, § 7.1).
Al fine di valutare la tassazione IRI al 24%, rilevano, quindi, alcune variabili, quali, l’aliquota IRPEF marginale (e le relative addizionali) che sconta l’imprenditore (o il socio), l’entità degli utili che si stima di prelevare durante l’opzione e l’importo delle deduzioni e delle detrazioni personali del contribuente.
Sul punto secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (cfr. documento del 28.2.2017):
– qualora il contribuente disponga di un unico reddito d’impresa pari a 30.000,00 euro, la convenienza del regime IRI dovrebbe essere commisurata alle addizionali IRPEF applicabili e ai maggiori oneri derivanti dall’adozione della contabilità ordinaria;
– in presenza di un reddito d’impresa superiore a 50.000,00 euro, invece, la scelta per la tassazione IRI al 24% risulta generalmente più conveniente.

Fatture riferite al primo semestre 2017 – Termine del 5.10.2017 – Proposta di ulteriore proroga al 16.10.2017

In considerazione delle difficoltà tecniche riscontrate nel funzionamento del servizio per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017, già rinviato dal 28.9.2017 al 5.10.2017, potrebbe essere ulteriormente differito con l’emanazione di un DPCM. L’ipotesi più accreditata prevede la proroga al 16.10.2017.
Tuttavia, la definizione del nuovo termine è subordinata al pieno ripristino del servizio gratuito di trasmissione delle comunicazioni da parte di Sogei Spa, che dovrà garantire il funzionamento del sistema anche a fronte dell’invio di un numero molto elevato di dati e risolvere i problemi relativi alla violazione della privacy dei contribuenti.
Allo studio dell’Amministrazione finanziaria vi è anche un intervento, normativo o regolamentare, finalizzato alla disapplicazione delle sanzioni in caso di errori o inadempienza per il primo invio dei dati.

Estinzione della società – Accertamento emesso in capo ai soci – Trasparenza fiscale (Cass. 2.10.2017 n. 23029)

La cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese determina la sua irreversibile estinzione; dunque alcuna pretesa può essere fatta valere nei confronti della medesima.
In caso di accertamento del maggior reddito, quindi, è illegittima la decisione del giudice di merito che, sulla base dell’omessa impugnazione dell’atto ad opera della società quando era ancora esistente, ha dedotto l’impossibilità, per i soci, di contestare nel merito l’accertamento emesso per trasparenza (Cass. 2.10.2017 n. 23029).
Trattasi di un debito proprio dei soci, essendo relativo a imposte sui redditi; dunque è solo possibile affermare che, in ragione della cancellazione, non può sussistere litisconsorzio necessario con la società.

Agevolazioni per investimenti in start up innovative – Incremento dell’aliquota al 30% – Novità della L. 232/2016 – Autorizzazione della Commissione UE (comunicato Min. Economia e Finanze 2.10.2017)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato, alla luce della decisione della Commissione Europea SA.47184, la piena operatività delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 alle disposizioni fiscali di favore previste dall’art. 29 del DL 179/2012 con riferimento agli investimenti in start up innovative.
Pertanto, dall’1.1.2017:
– per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui;
– le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Prestazione svolta in modo discontinuo – Natura subordinata del rapporto – Riconoscimento – Condizioni (Cass. 3.10.2017 n. 23056)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.10.2017 n. 23056, ha affermato che il concetto di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. non presuppone necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, perché le parti possono esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedono una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.
Alla luce di questo principio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice che rivendicava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della struttura alberghiera presso la quale aveva prestato servizio, in modo discontinuo, come cameriera al piano, per quasi cinque anni.

Addetti a lavori usuranti – Accesso anticipato al pensionamento – Documentazione richiesta per l’accesso al beneficio (DM 20.9.2017)

Con riferimento alla disciplina ex DLgs. 21.4.2011 n. 67, che riguarda l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente pesanti o faticose, si segnala che sulla G.U. 231/2017 è stato pubblicato il DM 20.9.2017.
Con tale provvedimento, il Ministero del Lavoro ha introdotto alcune modifiche al DM 20.9.2011 alla luce delle riforme organizzative operate negli ultimi anni, stabilendo ad esempio che l’INPS possa ora avvalersi dell’operato dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le verifiche dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.
Inoltre, sono state modificate le scadenze delle comunicazioni dell’ente previdenziale ed è stata sostituita la tabella A, allegata al decreto, recante indicazioni sulla documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio.

Contratto di prestazione occasionale – Attività lavorativa che inizia prima della mezzanotte e termina il giorno successivo – Criticità

In risposta a un quesito formulato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro, l’INPS ha reso noto che, se la prestazione di lavoro occasionale si svolge a cavallo di due giorni solari, ossia prima e dopo la mezzanotte, le giornate di lavoro sono due e dunque si contano due prestazioni.
Questa lettura, tuttavia, comporta una distorsione ai danni dell’utilizzatore, tenuto conto che l’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito prevede che:
-nel contratto di prestazione occasionale, il compenso orario minimo sia di 9,00 euro;
-la prestazione non possa mai avere una durata inferiore a 4 ore nella singola giornata.
In questo modo, ciascuna delle due prestazioni (prima e dopo la mezzanotte) dovrà essere remunerata almeno 36,00 euro, per un totale di 72,00 euro.
La distorsione predetta non interessa il Libretto Famiglia, per il quale non vige il limite minimo delle 4 ore.

Aree edificabili – Determinazionedel valore venale (C.T. Prov. Bergamo 4.9.2017 n. 445)

Secondo C.T. Prov. Bergamo 4.9.2017 n. 445, la delibera estimativa comunale con cui è stabilito il valore venale in comune commercio di fondi con terreni edificabili svolge una funzione analoga a quella degli studi di settore ed è idonea a fondare l’accertamento analitico-induttivo.
Tale atto normativo, integrando una fonte di presunzione, può essere utilizzato, anche retroattivamente, sia dall’amministrazione comunale sia dallo stesso giudice tributario e può essere vinto dalla prova contraria fornita dal contribuente.

Operazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni – Ambito applicativo dello split payment – Obblighi di fatturazione elettronica

Il meccanismo dello split payment, per le operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009, trova una limitazione nelle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario o committente (vale a dire le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge).
Poiché il reverse charge riguarda le sole operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA, resta comunque applicabile lo split payment per tutti gli acquisti di beni e/o di servizi che le Pubbliche Amministrazioni effettuano nella propria sfera istituzionale.
Per gli acquisti di tipo “promiscuo” (destinati sia alla sfera istituzionale che alla sfera commerciale dell’Amministrazione), dovrà essere comunicata al fornitore la quota parte di corrispettivo riferibile alla sfera commerciale, sulla base di criteri oggettivamente determinabili.

Invio dei dati mediante il servizio Fatture e Corrispettivi – Criticità

I problemi tecnici relativi alla trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) persistono, come riportato dal CNDCEC e dall’Associazione nazionale commercialisti (ANC).
Per questi motivi il CNDCEC chiede che:
– sia concessa una proroga lunga dei termini per la comunicazione in esame (la scadenza è attualmente fissata al 5.10.2017, a fronte del differimento di cui al provv. Agenzia delle Entrate 28.9.2017 n. 199339). Si segnala che l’ANC ha espresso una posizione più radicale, ossia quella di annullare l’adempimento;
– venga disposta la sospensione delle sanzioni e riconosciuta la possibilità di correggere errori o ritardi;
– avvenga una rivalutazione e un ripensamento, anche a livello politico, circa la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Il Garante della Privacy Antonello Soro, alla luce di quanto rilevato da alcuni contribuenti negli scorsi giorni circa la possibilità di visionare i dati delle fatture di chiunque inserendo nel sistema il codice fiscale del soggetto passivo o del suo intermediario delegato, ha scritto una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri per sollecitare una puntuale verifica sullo “stato di sicurezza delle banche dati pubbliche e dei processi in corso di attuazione dell’Agenda digitale”.