Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 14.9.2017 n. 21333) e di merito (cfr. C.T. Prov. Vicenza 7.6.2017 n. 444/1/17), non occorre provare l’inerenza delle sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, in presenza di determinati requisiti, l’art. 90 co. 8 della L. 289/2002 prevede una presunzione legale assoluta di qualificazione di tali oneri quali spese di pubblicità (in questo senso, anche circ. Agenzia delle Entrate 21/2003).
La suddetta dimostrazione deve essere resa soltanto per le spese di importo superiore.
Scomputo delle ritenute subite – Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto (Cass. 7.6.2017 n. 14138) – Redditi tassati per competenza
L’art. 22 del TUIR subordina lo scomputo delle ritenute subite non al possesso della certificazione del sostituto d’imposta, ma al fatto che le stesse siano state “operate”.
Per la menzionata ragione, la giurisprudenza (Cass. 7.6.2017 n. 14138), in armonia con la ris. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 68, ha sancito che, pure in assenza della certificazione, le ritenute possono essere scomputate se la loro esecuzione è dimostrata con documentazione alternativa, come le fatture e i registri IVA.
Per i redditi tassati per competenza, ai sensi dell’art. 5 co. 2-bis del DL 193/2016, lo scomputo può avvenire, per le ritenute operate successivamente all’anno di competenza ma prima della presentazione della dichiarazione, o per competenza o per cassa.
Ove si opti per lo scomputo per competenza, potrebbe essere opportuno chiedere al sostituto una certificazione aggiuntiva relativa alle ritenute operate nell’anno successivo, visto che la certificazione UNICA riporta le sole ritenute operate per cassa.
Limiti all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore – Novità del DLgs. 90/2017 (FAQ Min. Economia e Finanze ottobre 2017)
Il Dipartimento del Tesoro, nelle FAQ predisposte in risposta alle richieste di chiarimento pervenute in esito alle recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio, con riguardo ai limiti all’uso del denaro contante, ha, tra l’altro, chiarito che nell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007:
– con le parole “soggetti diversi” ci si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, ad esempio, a trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi. Non si configura, invece, un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo/versamento in banca (che, pertanto, sono operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia);
– l’avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. Il divieto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Infortuni con prognosi superiore a un giorno – Nuovi obblighi di comunicazione dal 12.10.2017
Così come previsto ai sensi del DM 25.5.2016 n. 183, dal prossimo 12.10.2017 per i datori di lavoro scatterà il nuovo obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni dei lavoratori con una prognosi superiore di un giorno oltre a quello dell’infortunio (e non più 3, come da disciplina previgente).
Tale adempimento, valido ai fini statistici e informativi, dovrà essere effettuato dal datore di lavoro con modalità esclusivamente telematiche mediante appositi servizi messi a disposizione dall’INAIL, entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico.
Operativamente, il lavoratore che subisce l’infortunio deve tempestivamente richiedere la certificazione al medico aziendale, al pronto soccorso o al proprio medico curante, il quale invierà il certificato al datore di lavoro.
Da quel momento, per quest’ultimo scatta il termine di 48 ore utile per effettuare la comunicazione all’INAIL. Qualora la comunicazione non venisse effettuata, ferme le possibili sanzioni previste per l’inadempimento, la stessa potrà essere presentata dal lavoratore presso la sede INAIL competente per territorio.
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) – Modalità di effettuazione – Indicazioni operative (circ. ANPAL 28.9.2017 n. 1)
Con la circ. 28.9.2017 n. 1, l’ANPAL ha fornito nuove indicazioni in ordine alla “DID” – la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria, ex art. 19 del DLgs. 150/2015, per dare formalmente inizio allo “stato di disoccupazione” – statuendo che, dall’1.12.2017, il cittadino sarà considerato disoccupato solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della Scheda anagrafica professionale (“SAP”) l’identificativo univoco della DID stessa, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Per consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi e il rafforzamento della cooperazione applicativa, si consente, comunque, al cittadino di continuare a rendere la DID secondo le modalità attualmente operative, prorogando ulteriormente, dall’1.10.2017 al 30.11.2017, il periodo in cui può farsi ricorso ai seguenti canali:
– registrazione sul Portale Nazionale (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
– registrazione sul Portale Nazionale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente;
– inserimento sui Sistemi informativi del Lavoro regionali, con trasmissione della DID al nodo di coordinamento nazionale.
Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico ex DL 201/2011 – Modifiche proposte dal Governo
Secondo fonti governative, i prossimi provvedimenti dell’Esecutivo in materia di pensioni potrebbero disporre l’aumento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Si tratterebbe, in particolare, di un aumento di 5 mesi a partire dal 2019, che disattende le richieste dei sindacati, finalizzate a ottenere il blocco dell’età pensionabile a 66 anni e 7 mesi, assieme al “congelamento” di tutti i requisiti per la pensione.
Pertanto, se venisse confermato tale aumento, sarebbero necessari ben 67 anni per ottenere la pensione di vecchiaia, 43 anni e 3 mesi di contributi per la pensione anticipata degli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per quella delle donne.
Inoltre, aumenterebbero di 5 mesi tutti i requisiti delle prestazioni soggette ad adeguamento, come ad esempio le pensioni di anzianità e di vecchiaia in regime di totalizzazione, l’assegno sociale e l’APE.
Le possibilità di evitare l’aumento sono estremamente ridotte, poiché le risorse finanziarie a disposizioni per bloccarlo sono insufficienti e l’ISTAT ha reso noto che l’aspettativa di vita media è aumentata e non ha subito ulteriori decrementi, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 24 co. 12 del DL 201/2011, anche i requisiti per la pensione devono essere incrementati secondo specifici parametri individuati dal decreto medesimo.
Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi – Abolizione dell’obbligo di presentazione dal 2018 (provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409)
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 ha modificato la disciplina relativa agli INTRASTAT con decorrenza dal 2018, in particolare, abolendo i modelli INTRA relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute per gli operatori “trimestrali”.
A tal proposito, si evidenzia la necessità di coordinamento con la disciplina di cui all’art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72, che prevede l’invio di specifiche comunicazioni finalizzate all’esclusione dal VIES per i soggetti IVA che non presentano modelli INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
Sono altresì modificate le soglie stabilite per l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dei modelli. La soglia è innalzata:
– a 200.000 euro su base trimestrale per gli acquisti di beni;
– a 100.000 euro su base trimestrale per le prestazioni ricevute;
– a 100.000 euro su base trimestrale per le cessioni di beni, ai fini dell’esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli.
Occorre, dunque, verificare il superamento della soglia prestabilita con riferimento a ciascuna tipologia di operazione.
Prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti UE – Indicazione del codice “Natura” (FAQ Agenzia delle Entrate)
L’Agenzia delle Entrate, con una nuova risposta inserita all’interno delle FAQ pubblicate sul sito internet dell’interfaccia “Fatture e corrispettivi”, ha chiarito che tutte le fatture recanti l’annotazione “inversione contabile” (art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72) devono essere indicate nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) compilando il campo “Natura” dell’operazione con il codice “N6 – inversione contabile”.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato, più in generale, che nella comunicazione sopra citata devono essere riportate l’imposta o la “Natura” dell’operazione così come indicate nel documento emesso. Ne consegue che:
– per le fatture nelle quali è presente l’annotazione “inversione contabile” si indicherà il codice “N6″;
– per le fatture relative a operazioni non soggette all’IVA si indicherà il codice “N2″.
Spese processuali – IVA e oneri accessori – Liquidazione (C.T. Reg. Milano 19.7.2017 n. 3253/10/17)
In base all’art. 70 del DLgs 546/92, nel giudizio di ottemperanza il giudice è tenuto all’adozione degli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, senza alcun potere di integrazione (C.T. Reg. Milano 19.7.2017 n. 3253/10/17).
Ne consegue che le spese processuali relative all’IVA ed agli oneri accessori vanno liquidate solamente nel caso in cui il giudice di merito ne abbia fatto menzione.
In caso contrario, il pagamento coinciderà con la somma liquidata nella decisione, da intendersi onnicomprensiva.
Omesso versamento di ritenute previdenziali – Soglia di punibilità – Calcolo – Criterio di competenza (nota INL 25.9.2017 n. 8376)
La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (istituito dal DLgs. 149/2015 al fine di integrare in un’unica struttura le attività ispettive di Ministero, INPS e INAIL), con la nota 25.9.2017 n. 8376, uniformandosi alle posizioni della Cassazione (cfr. Cass. nn. 39882/2017, 39464/2017, 22140/2017, 649/2017, 53722/2016 e 37232/2016), ha precisato che per accertare il superamento della soglia di punibilità, di 10.000 euro annui, inserita nella fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983) dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, il periodo di un anno è da intendersi come quello nel quale il debito sia sorto, secondo un principio di competenza e non di cassa.
Di conseguenza, il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni della Nota n. 9099/2016, sulla quale anche l’INPS aveva fondato i propri chiarimenti.