Si illustrano le modalità di compilazione del Modello DA-2017 da presentare entro il prossimo 15 maggio 2018 ai fini dell’adesione alla c.d. rottamazione-bis.
L’approfondimento nella pagina delle informative di studio.
Si illustrano le modalità di compilazione del Modello DA-2017 da presentare entro il prossimo 15 maggio 2018 ai fini dell’adesione alla c.d. rottamazione-bis.
L’approfondimento nella pagina delle informative di studio.
Si informa circa le novità approvate nell’iter di conversione in legge del Decreto Fiscale, D.L. 148/2017, in materia di rottamazione bis.
L’approfondimento nella pagina delle informative di studio.
Per accedere alle prestazioni di lavoro occasionali, i soggetti legittimati ad usare il contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito (e quindi microimprese, professionisti, lavoratori autonomi, ecc) devono registrarsi sul sito INPS (direttamente o tramite intermediari) e fornire le informazioni identificative necessarie per gestire il rapporto di lavoro e gli adempimenti contributivi.
In seguito alla registrazione, l’utilizzatore deve creare la provvista finanziaria per il pagamento delle prestazioni, deposito che può essere effettuato versando le somme con modello F24 o tramite la procedura informatica PagoPa, con tempi di visualizzazione variabili (rispettivamente di 7 giorni o addirittura in tempo reale). Solo in seguito alla contabilizzazione delle somme l’utilizzatore potrà procedere con la comunicazione della prestazione almeno 60 minuti prima del suo inizio.
Nella sentenza 4.7.2017 n. 182/1/17, la C.T. Prov. di Massa Carrara ha affermato che, con riferimento alle c.d. “seconde case”, la TARI deve essere calcolata sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente, in ossequio quindi al principio comunitario “chi inquina paga” stabilito dall’art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE.
Di conseguenza, è stata ritenuta illegittima e iniqua la tassazione “piena” applicata dall’amministrazione comunale alla residenza secondaria del contribuente, utilizzata per frazione d’anno riferibile ai soli mesi estivi.
In relazione alla tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1), inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza 6.9.2017 n. 4223, ha ritenuto illegittimo sia il regolamento che la deliberazione comunale relativa al 2005 nella parte in cui per le utenze domestiche è stato stabilito di addossare il peso della TIA1 prevalentemente (oltre il 66%) alle utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune.
Secondo il supremo Collegio, la decisione dell’ente locale di suddividere la categoria delle utenze domestiche in due sub-categorie, residenti e non residenti (facendo pagare una tassa più alta ai non residenti) contrasta non soltanto con il principio di proporzionalità, ma anche con il principio comunitario “chi inquina paga” menzionato.
La responsabilità nella determinazione della corretta aliquota d’imposta da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi è onere del cedente o del prestatore. Non assumono dunque rilevanza, se non ai fini dei rapporti civilistici tra fornitore e cliente, eventuali dichiarazioni rese dal cessionario o dal committente in ordine all’aliquota da applicare alle operazioni.
L’IVA gravante sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relative alle costruzioni di fabbricati può beneficiare di importanti riduzioni. Si applica, ad esempio, l’aliquota al 10% nella costruzione di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nei confronti di soggetti privi dei requisiti “prima casa”. In tal caso è necessario che il committente rilasci al prestatore una dichiarazione nella quale attesti la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.
Il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 361705/1979, ha chiarito che laddove sia previsto un beneficio consistente nell’applicazione di aliquote agevolate in presenza di determinati presupposti, il soggetto d’imposta che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve “assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”.
Nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 99-2017/T, vengono esaminati alcuni aspetti relativi alla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro in caso di cessione di azienda.
In particolare, viene ricordato che la base imponibile, ai sensi degli artt. 43 e 51 del DPR 131/86, è costituita dal corrispettivo pattuito o dal valore dichiarato in atto, ma l’Agenzia delle Entrate ha il potere di rettificare tale valore ove esso non corrisponda a quello venale dell’azienda.
Le passività aziendali hanno molta rilevanza in caso di cessione di azienda, atteso che l’azienda è, per definizione, un compendio di attività e passività.
Per questo, dalla base imponibile vanno sottratte le passività inerenti all’azienda ceduta. Il Notariato consiglia, in proposito, di non indicare a parte nell’atto l’esistenza di un accollo di passività aziendali a carico dell’acquirente, perché ciò potrebbe indurre l’Agenzia a non sottrarre tale valore dal valore dell’azienda, ma ad applicare l’art. 43 co. 2 del DPR 131/86 che considera gli accolli nella base imponibile.
Il Ministero del lavoro, con la circ. 27.11.2017 n. 19, ha chiarito che lo sgravio contributivo previsto dall’art. 6 co. 4 del DL 510/96, in favore delle aziende che abbiano stipulato accordi di solidarietà difensivi, potrà essere richiesto con un’unica domanda, nel caso di un singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria previsto. Invece, in caso di più accordi, anche consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio dovrà essere richiesto con domande diverse, ognuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo; il criterio, infatti, è dato dall’accordo e non dall’unità produttiva che ne è interessata.
Tale precisazione si aggiunge ai chiarimenti forniti dalla circ. 22.11.2017 n. 18, con la quale lo stesso Ministero, facendo seguito al DM 2/2017 – che ha rideterminato, con efficacia dal 2017, i criteri per la concessione dell’agevolazione in esame – ha reso note le modalità di presentazione e gestione delle domande, che potranno essere presentate dal 30.11.2017 al 10.12.2017.
In vista della scadenza fissata al 18.12.2017, entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, si ricordano quali sono le condizioni richieste dalla norma al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le abitazioni concesse in comodato.
Dall’1.1.2016, l’art. 13 co. 3 del DL 201/2011 prevede, infatti, la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
I contribuenti chiamati a versare il secondo acconto delle imposte e dei contributi relativi al periodo d’imposta 2017, entro il 30.11.2017, devono prestare attenzione alle modalità di presentazione dei modelli F24 che riportano compensazioni di crediti fiscali ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazioni orizzontali), da ultimo modificate dal DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).
Per effetto di tali novità normative, infatti, è stato ampliato, con riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione “orizzontale”:
– di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e all’IVA (annuale o trimestrale);
– di qualsiasi importo.
Il suddetto obbligo non sussiste, tuttavia, in relazione a particolari codici tributo riportati nel medesimo F24, che identificano l’utilizzo del credito in compensazione “verticale” o “interna”, ossia con un importo a debito della stessa imposta (ris. Agenzia delle Entrate 68/2017, allegato 3).
Diversamente, i contribuenti non titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate solo nei casi di:
– presentazione dei modelli F24 che, per effetto delle compensazioni effettuate, riportano un saldo a zero;
– utilizzo in compensazione di determinati crediti d’imposta concessi a fini agevolativi (allegato 1).
Al di fuori di tali fattispecie, i contribuenti senza partita IVA possono, pertanto, presentare i modelli F24 contenenti compensazioni, esclusivamente in via telematica, anche mediante i sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento.
Il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, delle somme corrisposte al lavoratore in dipendenza di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. risente delle incertezze che caratterizzano il relativo trattamento contabile.
In base all’orientamento della dottrina e ad alcune pronunce di merito:
– laddove l’onere relativo al patto di non concorrenza sia ripartito sugli esercizi intercorrenti tra la data di stipulazione del patto e la data di cessazione del rapporto di lavoro, mediante la rilevazione di un fondo nel passivo dello Stato patrimoniale, il relativo accantonamento non è fiscalmente deducibile ex art. 107 co. 4 del TUIR;
– laddove l’onere sia interamente imputato all’esercizio in cui cessa il rapporto di lavoro e l’indennità viene erogata, lo stesso concorre a formare il reddito imponibile nel medesimo esercizio;
– laddove l’onere sia capitalizzato nell’esercizio in cui il corrispettivo viene erogato tra le altre immobilizzazioni immateriali e ammortizzato negli esercizi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, le relative quote di ammortamento sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio ex art. 108 co. 1 del TUIR;
– laddove l’onere sia rilevato nell’esercizio in cui cessa il rapporto di lavoro e l’indennità viene erogata, ripartendolo tra gli esercizi di efficacia del patto mediante la rilevazione di risconti attivi, il comportamento contabile assume rilevanza fiscale.