Il ravvedimento operoso può avvenire in modo frazionato, riducendo le sanzioni a seconda dei momenti in cui il medesimo avviene e parametrando la diversa riduzione alla porzione di imposta versata (C.T. Reg. Cagliari 6.7.2017 n. 223/5/17).
Quanto esposto è coerente con il principio della ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2011 n. 67.
Così, se un tardivo versamento IVA viene ravveduto in parte entro i trenta giorni e in parte entro i novanta giorni, la riduzione della sanzione del 15% sarà, per la prima tranche, pari a 1/10, e, per la seconda tranche, pari a 1/9.
Cartella di pagamento -Causale generica – Nullità della cartella – Condizioni (C.T. Reg. Bari 18.9.2017 n. 2688/7/17)
Deve essere dichiarata nulla la cartella di pagamento avente una causale generica, del tipo “Ires interessi”, in quanto non è dato compredere a cosa si riferisce il recupero, nè se il medesimo è stato già definito dal contribuente (C.T. Reg. Bari 18.9.2017 n. 2688/7/17).
L’obbligo motivazionale degli atti impositivi, secondo cui essi devono indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa vale, ex art. 7 della L. 212/2000, anche per quelli degli Agenti della riscossione.
Iscrizione di ipoteca – Tutela cautelare – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (C.T. Prov. Milano 11.10.2017 n. 3572/4/17)
In caso di pregiudizio per la parte, anche nel processo tributario deve essere ammessa la tutela preventiva ex art. 700 c.p.c., e quindi va ordinata la cancellazione dell’ipoteca a cura del Conservatore dei registri immobiliari (C.T. Prov. Milano 11.10.2017 n. 3572/4/17).
La decisione appare criticabile, in quanto il meccanismo di tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. non sembra compatibile con la natura impugnatoria del processo tributario.
L’unico mezzo a disposizione della parte dovrebbe essere l’ordinaria sospensiva di cui all’art. 47 del DLgs. 546/92, che postula il ricorso contro l’atto impugnabile.
Acconti IRPEF/IRES e IRAP relativi al 2017 – Metodo previsionale – Principali disposizioni rilevanti
Tra le disposizioni che possono rendere conveniente l’applicazione del metodo previsionale per il calcolo degli acconti d’imposta, si ricordano, tra le altre:
– in ambito IRES, la riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24% (in pratica, l’IRES presunta 2017, sulla quale commisurare l’acconto, deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 24% e non del 27,5%);
– in ambito IRPEF, l’esclusione da imposizione dei redditi fondiari di coltivatori diretti e IAP per gli anni 2017, 2018 e 2019, nonché i nuovi limiti di deducibilità delle spese di formazione per gli esercenti arti e professioni, applicabili dal 2017.
Splitpayment – Condizioni di inapplicabilità – Poteri di non sanzionabilità (circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27)
Il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27, non trova applicazione:
– con riguardo alle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge, come previsto dall’art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72;
– qualora l’acquirente sia in possesso dello status di esportatore abituale e intenda avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) inviando la dichiarazione d’intento al fornitore;
Fra gli ulteriori chiarimenti forniti dalla predetta circolare si segnalano:
– la non applicabilità della liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (art. 32-bis del DL 83/2012) in relazione alle operazioni riconducibili alla disciplina dello split payment;
– la non sanzionabilità dei comportamenti difformi, adottati prima dell’emanazione del documento di prassi sopra citato, purché l’imposta sia stata assolta anche se irregolarmente.
Superammortamenti -Proroga per il 2018 – Novità del Ddl. di bilancio 2018 – Calcoli di convenienza
L’acquisto di beni strumentali può beneficiare del super/iper-ammortamento, la cui disciplina è stata modificata nel corso degli anni e sarà oggetto di ulteriori modifiche ad opera della legge di bilancio 2018. Riassumendo l’attuale disciplina:
– per gli investimenti effettuati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 spettava il super-ammortamento (maggiorazione del 40%) di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015; tale agevolazione riguardava anche tutti i veicoli di cui all’art. 164 del TUIR;
– per gli investimenti effettuati nel 2017 (o comunque entro il 30.6.2018 nel rispetto di determinate condizioni) spetta il super-ammortamento di cui all’art. 1 co. 8 della L. 232/2016; a differenza della precedente, tale agevolazione è riconosciuta ai veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa;
– per gli investimenti effettuati nel 2017 in beni “Industria 4.0″ (o comunque entro il 30.9.2018 nel rispetto di determinate condizioni) spetta l’iper-ammortamento (maggiorazione del 150%), se il bene è interconnesso.
Redditi relativi ad annualità precedenti percepiti in ritardo – Applicazione della tassazione separata – Condizioni (interpello Agenzia delle Entrate 954-1303/2017)
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello n. 954-1303/2017, afferma che i redditi riferiti ad annualità precedenti e percepiti in ritardo rispetto al termine fisiologico sono soggetti a tassazione separata.
Nel caso di specie, le retribuzioni di risultato relative al 2014 e 2015 sono state erogate in un periodo d’imposta successivo per il ritardo nella stipula del contratto integrativo.
Ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR, nell’ipotesi di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, l’imposta si applica separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.
Rottamazione delle cartelle di pagamento
Il maxiemendamento presentato in sede di conversione in legge del DL 148/2017 prevede:- la postergazione al 7.12.2017 delle prime tre rate da rottamazione dei ruoli;
– la postergazione da aprile 2018 a luglio 2018 della quarta rata da rottamazione dei ruoli;
– la riapertura, per i debitori che non hanno presentato domanda entro il 21.4.2017, della rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016, subordinata alla domanda da presentare entro il 15.5.2018 e al pagamento delle rate pregresse in scadenza al 31.12.2016 entro il 31.7.2018;
– la rottamazione per i carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017, con domanda da presentare entro il 15.5.2018;
– la postergazione dei termini caratterizzanti la riammissione alla rottamazione, prevista dall’art. 1 del DL 148/2017, per i debitori notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento di rate pregresse al 31.12.2016.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Il 30.11.2017 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al terzo trimestre 2017.Sono esonerati soltanto coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell’anno.
Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive.
Per le operazioni attive in reverse charge, si deve riportare la base imponibile dell’operazione nel campo VP2 del quadro VP.
Per le operazioni passive in reverse charge, la base imponibile si indica nel rigo VP3, mentre l’imposta è riportata nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se non vi sono limiti alla detrazione).
Le operazioni attive in split payment si indicano anch’esse nel rigo VP2, ma la relativa IVA (esposta in fattura) non è computata nel rigo VP4.
Saldo IMU e TASI
Scade il 18.12.2017 (in quanto il 16 dicembre cade di sabato) il termine entro cui dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI, a saldo e a conguaglio, per l’anno 2017.Con il comunicato 16.11.2017, il Dipartimento delle Finanze ha ribadito quali sono le aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI 2017.
Infatti, il versamento deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:
– la delibera sia stata adottata entro il 31.3.2017;
– la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28.10.2017 (le delibere dovevano essere a tal fine inviate entro il 14.10.2017);
– l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
In caso di superamento dei termini (salvo alcune eccezioni come gli enti in dissesto finanziario) si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2016.