Comunicazione dei dati delle fatture

Nella fase di conversione del DL 148/2017, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato alcune modifiche alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010).Detta comunicazione sarà poi abolita a decorrere dall’anno d’imposta 2019, stante l’introduzione dell’obbligo generalizzato, per i soggeetti passivi IVA, di emissione delle fatture in formato elettronico.

Secondo quanto previsto dall’emendamento approvato in Commissione (il DL 148/2017 dovrà essere convertito in legge entro il 15.12.2017), in conformità con la risoluzione parlamentare 10.10.2017 n. 7-01355, le novità più rilevanti consistono:

– nella facoltà di trasmettere i dati delle fatture con cadenza semestrale anche per l’anno d’imposta 2018, anziché su base trimestrale come dispone l’art. 21 del DL 78/2010;

– nella possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro (art. 6 del DPR 695/96);

– nella riduzione dei dati informativi delle fatture emesse e ricevute (ad esempio, è sufficiente la sola partita IVA o codice fiscale del committente/prestatore, senza ulteriori dati anagrafici).

È, inoltre, esclusa, l’applicabilità delle sanzioni ex art. 11 del DLgs. 471/97 per l’errata trasmissione dei dati delle fatture, con riferimento alla comunicazione del primo semestre 2017, sempreché i dati esatti siano trasmessi entro il 28.12.2018. 

Societa non operative – affitto d’azienda

Secondo la Cass. 13.11.2017 n. 26728, l’affitto d’azienda, peraltro stipulato tra società costituite tra gli stessi soci, non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T. Reg. Puglia, la quale aveva valorizzato, quali elementi validi ai fini della disapplicazione della disciplina, la contrazione del mercato nazionale del pesce a causa della concorrenza da parte di altri Paesi con costi di produzione inferiori a quelli delle società ittiche italiane, nonché la grave crisi del settore con conseguente riduzione dell’attività o cessazione della stessa. Alla luce di tali circostanze, la decisione della società contribuente di concedere in affitto l’azienda, secondo la C.T. Reg., non poteva ritenersi dettata da una volontà elusiva.

Secondo la Suprema Corte, la C.T. Reg. Puglia avrebbe fatto riferimento alla crisi di settore e ad alcune, imprecisate, difficoltà gestionali, “indicate” dalla società contribuente, nonché alla circostanza per cui il contratto di affitto d’azienda è stato stipulato tra società costituite tra gli stessi soci, senza accertare, con riscontri oggettivi e dati concreti, se la società avesse correttamente documentato e provato le situazioni oggettive normativamente richieste per la disapplicazione della disciplina.

La sentenza in esame si pone in contrasto con il precedente orientamento della giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Genova 3.2.2011 n. 17, C.T. Reg. Firenze 4.5.2016 n. 800/5/16, C.T. Prov. Udine 16.3.2012 n. 41/02/2012, C.T. I° Trento 27.9.2012 n. 55/4/12 e C.T. Prov. Catanzaro 27.2.2013 n. 48/04/13). 

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 è ancora in attesa delle disposizioni attuative, che avrebbero dovuto essere emanate con apposito decreto entro lo scorso 22.10.2017.Il comma 3-bis (introdotto dal DL 148/2017 in corso di conversione) ha integrato la disciplina del credito d’imposta, anticipandone in parte gli effetti, con estensione agli investimenti effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; sembrano quindi esclusi per tale periodo gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali. 

Il valore degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (ossia dal 24.6.2016 al 31.12.2016). 

Lavoro agile – Obbligo di comunicazione

A partire dal 15.11.2017, le aziende che abbiano sottoscritto accordi di lavoro agile (c.d. smart working) con i propri dipendenti, potranno procedere al loro invio, attraverso l’apposita procedura telematica, messa a disposizione dal Ministero del Lavoro sul proprio portale dei servizi www.cliclavoro.gov.it (circ. INAIL n. 48/2017). Ai sensi dell’art. 23 della L. 81/2017, infatti, l’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile forma oggetto di comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del DL 510/96 (conv. L. 608/96).L’accesso alla procedura in questione è possibile per i soggetti che siano in possesso delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale). Dovranno dotarsi di tali credenziali anche i soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, mentre i consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati già in possesso delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro potranno accedere all’applicativo senza utilizzare lo SPID.

Le informazioni contenute nella comunicazione – possibile anche in forma “massiva”, per le aziende che procederanno alla sottoscrizione di un elevato numero di accordi bilaterali – saranno trasmesse anche all’INAIL per il monitoraggio degli effetti prodotti dal lavoro agile sul piano assicurativo, ai fini dell’eventuale aggiornamento dei rischi assicurati. 

Tari illegittimamente pagata sulle pertinenze 

In relazione alla modalità di calcolo della TARI, nella risposta all’interrogazione parlamentare 18.10.2017 n. 5-10764, è stato precisato che la “quota variabile” della tariffa sui rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze (box, cantine), essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia. La TARI, infatti, è determinata dalla somma di due componenti:

– quella “fissa”, legata ai metri quadrati dell’immobile;

– quella “variabile”, che cambia in base al numero dei componenti della famiglia, rapportata quindi alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Molte amministrazioni comunali (o loro società di gestione e riscossione), nel liquidare il tributo dovuto dai contribuenti, hanno tenuto distinto e separato (nell’applicazione delle tariffe fissa e variabile) l’abitazione dalle sue pertinenze, duplicando così la quota variabile.

In questi casi, i contribuenti potranno presentare una richiesta di rimborso dell’eventuale doppia quota variabile della TARI e della TARES sulle pertinenze. L’istanza deve essere presentata in forma libera al comune impositore competente o al suo soggetto incaricato di gestite e riscuotere la tassa sui rifiuti, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. 

Fornitore con partita iva “cessata”

Il Sistema Ricevente, a fronte della trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010), può rilevare la presenza di una partita IVA “cessata” nei dati trasmessi con riguardo al cedente o prestatore oppure al cessionario o committente, nonché al rappresentante fiscale di un soggetto non residente.Qualora la descritta situazione riguardi un fornitore è opportuno verificare se la partita IVA del citato soggetto sia “cessata”:

– dopo l’emissione della fattura, non comportando criticità particolari;

– prima dell’emissione della fattura, dando luogo a una situazione “anomala” che può incidere, fra l’altro, sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta dal cessionario o committente.

In questa seconda ipotesi, qualora si abbia l’intenzione di scongiurare un possibile contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, appare prudente regolarizzare l’indebita detrazione dell’imposta operata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e “stornare” la fattura annotata nel registro degli acquisti.

Si deve considerare, comunque, che, secondo la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia UE 19.10.2017 causa C-101/16):

– non si può imporre al soggetto passivo di effettuare controlli complessi e approfonditi sul fornitore;

– non è ammesso un diniego sistematico e definitivo del diritto alla detrazione, qualora il fornitore sia stato dichiarato inattivo e tale dichiarazione sia accessibile pubblicamente su Internet. 

Plusvalenza su partecipazioni qualificate 

Le novità prospettate dal Ddl. di bilancio 2018, finalizzate ad estendere alle cessioni di partecipazioni qualificate l’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’art. 5 del DLgs. 461/97, determinano un aggravio impositivo in capo alle società non residenti senza stabile organizzazione in Italia. Vi sono, infatti, alcuni casi in cui le cessioni effettuate da non residenti risultano imponibili in Italia per effetto delle Convenzioni che assegnano la potestà impositiva anche allo Stato dove la società è localizzata (ad esempio, il Trattato con la Francia) al ricorrere di particolari condizioni (svolgimento, da parte della partecipata, di attività immobiliare, o entità rilevante della partecipazione). 

Si verifica, quindi, un fenomeno di discriminazione rispetto alle società residenti che effettuano analoghe cessioni, le quali sono tassate nella misura dell’1,2% del provento realizzato (il 24% di IRES applicato su una base imponibile del 5%) se beneficiano della participation exemption. 

In ambito comunitario si potrebbe ledere la libertà di stabilimento (problema che, comunque, sussisteva anche prima della prospettata riforma); la soluzione potrebbe essere quella di prevedere in capo ai soggetti residenti nell’Unione europea un’imposta sostitutiva dell’1,2%, in modo simile a quanto avviene per i dividendi. 

Abbonamenti al trasporto pubblico

Il Ddl. di bilancio 2018 prevede una modifica all’art. 51 del TUIR volta ad escludere dal reddito di lavoro dipendente le somme destinate all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico.In particolare, sarebbe prevista l’introduzione della nuova lettera d-bis) all’art. 51 co. 2 del TUIR, in base alla quale non dovrebbero concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo sostenute volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari di cui all’art. 12 co. 2 del TUIR. 

Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:- dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);

– dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Una parte dell’investimento (almeno il 30% del 70%) deve essere destinato a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati esteri e gli strumenti finanziari devono essere detenuti per il periodo di tempo minimo di cinque anni (c.d. “holding period”).

Secondo i chiarimenti forniti dalle linee guida del MEF pubblicate il 4.10.2017, la disciplina in parola è indirizzata esclusivamente alle persone fisiche residenti (anche minorenni). Infatti, in caso di trasferimento della residenza all’estero, la persona fisica non potrà più beneficiare dell’agevolazione, ma il compimento dell’holding period le consentirà comunque di detassare i redditi maturati fino a quella data.

In caso di cessione o il rimborso, purché seguiti dal reinvestimento nei 90 giorni, è stato chiarito che continua l’investimento originario, senza che si verifichi alcun meccanismo di recapture con recupero a tassazione dei redditi relativi allo strumento ceduto o rimborsato. 

IRI

Il Ddl. di bilancio 2018 dovrebbe prevedere il rinvio del regime IRI, che, in assenza di una norma di decorrenza specifica, avrebbe dovuto applicarsi dal 2017 in via opzionale agli imprenditori individuali, alle società di persone commerciali e alle “piccole” srl trasparenti ai sensi dell’art. 116 del TUIR. Sulla base delle prime bozze in circolazione, infatti, la possibilità di aderire all’opzione slitterebbe al 2018, escludendo dunque per il periodo d’imposta in corso la possibilità di accedere alla tassazione separata del reddito d’impresa al 24%. La novità normativa non tiene, tuttavia, conto delle scelte poste in essere dai contribuenti nell’ottica di aderire al regime IRI, quali, ad esempio, il calcolo degli acconti d’imposta con il metodo previsionale, che, in alcuni casi, può aver determinato versamenti in misura inferiore o addirittura nulla da parte dei soci o dell’imprenditore individuale.

Al riguardo, sarebbe, ad ogni modo, auspicabile che in relazione alle condotte in esame non vengano irrogate sanzioni, dal momento che tali comportamenti sono stati, comunque, tenuti sulla base delle norme in vigore.