Locazione di immobile da parte di un soggetto diverso dal titolare di diritti reali

Con la sentenza 8.11.2017 n. 26447, la Corte di Cassazione ha precisato che i canoni di locazione relativi ad alcuni immobili sono tassabili, quali redditi fondiari, soltanto in capo al soggetto che possiede l’immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale escludendo ogni altra forma di possesso o detenzione (art. 26 del TUIR).La Corte precisa che tale previsione non è suscettibile di interpretazione estensiva per cui non va compreso tra i redditi di fabbricati quello derivante dalla locazione di un immobile stipulato da una un soggetto che non risulti l’effettivo proprietario (in tal senso Cass. 19166/2003).

Nello specifico, i canoni non possono essere tassati con le regole proprie dei redditi fondiari in capo al promissario acquirente dell’unità immobiliare locata.

In questo caso, infatti, come precisato dalla C.M. 27.5.94 n. 73 (risposta 2.3.1), nelle more del trasferimento del diritto di proprietà, il reddito dell’unità immobiliare oggetto della futura compravendita (pari alla rendita catastale rivalutata) deve essere dichiarato dal promittente venditore, sia nel caso in cui il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso, sia se il medesimo lo abbia concesso in locazione a terzi. In quest’ultimo caso, tuttavia, il promissario acquirente avrebbe dovuto dichiarare i relativi proventi quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR alla stregua di un reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente. 

Durata massima dei trattamenti di CIG – Parametri del quinquennio e biennio mobile (circ. Min. Lavoro 8.11.2017 n. 17)

Con la circ. 8.11.2017 n. 17, il Ministero del Lavoro ha illustrato in termini operativi i concetti di quinquennio e biennio mobile, utilizzati come parametri per definire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015, nell’applicazione della normativa in materia di CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà.
In particolare, il Ministero chiarisce che, per quinquennio mobile, si intende un periodo di tempo pari a 5 anni, da calcolarsi a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo previsto dalla legge, come ad esempio i 24 mesi previsti dall’art. 4 del Dlgs. 148/2015.
Ad esempio, per il calcolo della durata massima complessiva nel caso di un trattamento CIGS, occorre considerare l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione del trattamento e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti, ossia il c.d. “quinquennio mobile”. Se in tale lasso di tempo, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, il trattamento di CIGS richiesto non può essere riconosciuto.

Spesometro – Esclusione delle sanzioni – Emendamenti al DL 148/2017

Le novità in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010), presenti nell’emendamento al DL fiscale (DL 148/2017 in corso di conversione) approvato in commissione Bilancio al Senato, comprendono la non applicazione delle sanzioni per l’errata trasmissione della comunicazione in relazione ai dati del 1° semestre 2017, purché si provveda a inviare i dati corretti entro il 28.2.2018. Tale misura riguarda anche coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1 del DLgs. 127/2015.
È prevista, inoltre, l’introduzione delle seguenti facoltà per i soggetti passivi:
– l’indicazione nella comunicazione in esame solamente dei dati essenziali della fattura;
– la comunicazione dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante la trasmissione del documento riepilogativo previsto dall’art. 6 del DLgs. 695/96;
– la presentazione della comunicazione con cadenza semestrale anziché trimestrale.
Si prevede poi l’esonero integrale dall’adempimento analizzato con riguardo agli agricoltori che applicano il regime di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Riduzione dei termini per la detrazione IVA – Novità del DL 50/2017 – Effetti sulla registrazione delle fatture emesse a fine anno – Possibile incompatibilità con le norme comunitarie (conclusioni Avv. generale 26.10.2017 n. C-533/16)

Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE 26.10.2017 causa C-533/16 si prestano ad essere lette con riguardo alla normativa nazionale, modificata dal DL 50/2017, sui termini per l’esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive.
L’Avvocato generale sottolinea come il diritto alla detrazione sia subordinato a specifici requisiti statuiti dalla normativa europea. In particolare, da un punto di vista sostanziale, il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, mentre, da un punto di vista formale, al fine di poter beneficiare della detrazione, il soggetto passivo deve “essere in possesso di una fattura”. L’esercizio del diritto è possibile, quindi, “solo dal momento in cui il soggetto passivo entri in possesso della fattura in cui sia riflessa la cessione dei beni”.
Alla luce di tali considerazioni, appare necessaria una revisione delle disposizioni dettate dal DL 50/2017 in tema di detrazione.
Diversamente, sarebbe probabile l’avvio di una procedura di infrazione contro il nostro Paese (una denuncia alla Commissione UE in merito ai nuovi termini per la detrazione dell’IVA è stata presentata da ANC – Confimi).

Definizione ex DL 193/2016 – Riapertura dei termini – Emendamenti al DL 148/2017

Un emendamento all’art. 1 del DL 148/2017 propone di introdurre una vera e propria riammissione alla rottamazione dei ruoli, a differenza di quanto fatto sino ad ora: infatti, la norma attuale ammette alla rottamazione i debitori i cui carichi sono stati trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017, ma non ha l’effetto di riammettere i contribuenti che, entro il 21.4.2017, non avevano presentato domanda ai sensi dell’art. 6 del DL 193/2016.
Ove l’emendamento venisse approvato in via definitiva, ci sarebbe una riammissione alla rottamazione, in quanto essa riguarderebbe i carichi trasmessi dall’1.1.2000 al 30.9.2017.

Il “bonus pubblicità”

Con questo documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza del fatto che la Manovra Correttiva 2017, tra le varie novità, ha introdotto un credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti “incrementali” in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative.

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Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di età inferiore a 40 anni – Esonero contributivo (circ. INPS 3.11.2017 n. 164)

Con la circ. 164/2017, l’INPS è nuovamente intervenuto sull’agevolazione prevista dall’art. 1 co. 344 e 345 della L. 232/2016 a favore dei coltivatori diretti e degli IAP con meno di 40 anni che possano vantare una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 (o nel 2016 nel caso di aziende ubicate in territori montani o aree agricole svantaggiate) – già oggetto della circ. 85/2017 – chiarendo che, ai fini dell’ammissione alla stessa:
– è sufficiente che il requisito della mancata precedente iscrizione venga accertato con riferimento al c.d. “capo” del nucleo familiare coltivatore diretto;
– la condizione che alla nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni la realizzazione di un “nuova realtà imprenditoriale” può essere integrata da un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
Si ricorda che il beneficio in questione consiste in un esonero contributivo nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per ulteriori 12 mesi.

Assunzione a tempo indeterminato dei giovani – Esonero contributivo – Novità del Ddl. di bilancio 2018

Al fine di promuovere l’occupazione stabile dei giovani, il Ddl. di bilancio 2018, introduce, dall’1.1.2018, un incentivo strutturale a favore dei datori di lavoro privato:
– per l’effettuazione di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine, riguardanti soggetti con meno di 30 anni (35 anni per il 2018) che non siano già stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro;
– consistente nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi.
Detto esonero – che viene subordinato, oltre che ai principi generali ex art. 31 del DLgs. 150/2015, a specifiche condizioni di accesso e viene qualificato come incumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento – viene, inoltre, esteso:
– per un massimo di 12 mesi, alle prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, riguardanti soggetti con meno di 30 anni;
– nella misura del 100%, alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello.
A tale quadro, si aggiunge l’art. 74 del Ddl., specificamente dedicato al Mezzogiorno.

Novità del DL 50/2017 convertito – Operazioni per le quali è emessa fattura dall’1.7.2017 al 31.12.2017 (circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27)

La circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27 ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) alla disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) prevista dall’art. 17-ter del DPR 633/72.
Fra le indicazioni contenute nella predetta circolare si segnalano quelle riguardanti:
– l’individuazione dei soggetti acquirenti ai quali si applica il meccanismo dello split payment;
– le operazioni escluse dall’ambito di applicazione del citato meccanismo (es. gli acquisti non imponibili IVA effettuati da esportatori abituali ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 e le operazioni permutative).
È stata riconosciuta la non applicabilità delle sanzioni per i comportamenti, adottati prima dell’emanazione della circolare in esame, che risultano difformi ai chiarimenti forniti da quest’ultima, purché l’imposta sia stata assolta anche se irregolarmente.
Il documento di prassi in esame ha esaminato, inoltre, ulteriori profili riguardanti gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’operazione soggetta al meccanismo dello split payment, l’esigibilità dell’imposta, l’emissione delle note di variazione, la determinazione dell’acconto IVA, i rimborsi d’imposta e le sanzioni.