Plusvalenze su partecipazioni qualificate – Percentuale di imponibilità – Novità del Ddl. di bilancio 2018

Per effetto delle novità del Ddl. di bilancio 2018, dovrebbe essere eliminata la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini della disciplina dei c.d. capital gain (artt. 67 e 68 del TUIR): le plusvalenze derivanti da entrambe le predette fattispecie, infatti, saranno assoggettate a tassazione uniforme mediante un’imposta sostitutiva del 26%.
Tali modifiche, che si applicheranno in relazione alle plusvalenze realizzate dall’1.1.2019, devono essere, tuttavia, coordinate con il DM 26.5.2017, che ha rideterminato le percentuali di imponibilità delle plusvalenze realizzate dall’1.1.2018.
Pertanto, per le cessioni di partecipazioni realizzate nel 2017, le plusvalenze saranno tassate (nel periodo di percezione del corrispettivo) per il 49,72% del relativo ammontare; nel caso di aliquota IRPEF massima del 43%, la tassazione sulla plusvalenza sarà, quindi, pari al 21,38%.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di azioni o quote che si perfezioneranno nel 2018, le plusvalenze conseguite saranno imponibili per il 58,14%; data un’aliquota IRPEF massima del 43%, la plusvalenza sconta, dunque, un prelievo del 25%.
In quest’ultimo caso, comunque, possibile beneficiare della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, detenute fuori dal regime d’impresa, possedute all’1.1.2018, prorogata dal Ddl. di bilancio 2018, provvedendo al pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%.

Lavoro agile – Assicurazione INAIL (circ. INAIL 2.11.2017 n. 48)

L’INAIL, con la circ. 2.11.2017 n. 48, ha diffuso le istruzioni operative per l’assolvimento degli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori che, in virtù di un accordo scritto con il datore di lavoro, si avvalgono del lavoro agile (artt. 18 e ss. della L. 81/2017). Nello specifico, la circolare precisa che:
– l’attività lavorativa “agile” mantiene i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo (artt. 1 e 4 del DPR 1124/65) e, pertanto, è assoggettata alla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, mantenendo la classificazione tariffaria della medesima lavorazione svolta in azienda;
– la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, per i lavoratori agili, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori;
– la tutela contro gli infortuni sul lavoro, per il lavoro agile, ricorre quando sussiste una diretta connessione tra l’evento e la prestazione lavorativa. L’infortunio in itinere è riconosciuto solo se la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda, comunque, a criteri di ragionevolezza;
– il lavoro agile forma oggetto di comunicazione ex art. 9-bis del DL 510/96 e, quindi, a partire dal 15.11.2017, sul sito del Ministero del Lavoro, sarà disponibile un apposito modello per la comunicazione, da parte delle aziende, dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Ammissione allo stato passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria – Mancata inclusione del cespite nell’attivo fallimentare – Irrilevanza (Cass. 2.11.2017 n. 26058)

Nell’ordinanza n. 26058/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ammissione allo stato passivo di un credito ipotecario può avvenire anche ove il cespite non sia ancora acquisito all’attivo fallimentare.
Nel caso di specie, in particolare, il bene era stato oggetto di azione revocatoria della curatela, ma il giudizio non era ancora stato definito.
Infatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in sede di verifica dello stato passivo, è sufficiente l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, in quanto è la successiva fase del riparto che verificherà la sussistenza dei beni.
Così, nel caso di specie, il bene doveva essere ammesso in via ipotecaria, con riserva all’esito dell’azione revocatoria.

Ipoteca – Mancata impugnazione della comunicazione preventiva – Effetti (Cass. 2.11.2017 n. 26129)

Il contribuente può impugnare la comunicazione del preavviso di ipoteca di cui all’art. 77 del DPR 602/73 in via autonoma e facoltativa, sebbene esso non rientri nell’elenco di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92 (Cass. 2.11.2017 n. 26129).
Ne consegue che la sua omessa impugnazione non ha natura preclusiva rispetto all’eventuale ricorso contro il successivo atto di iscrizione ipotecaria.
Va però detto che l’iscrizione dell’ipoteca non viene notificata, quindi, per rispettare i sessanta giorni per il ricorso (che potrebbero decorrere dall’iscrizione nel registro) è necessario monitorare con periodicità le iscrizioni.
I principi esposti dovrebbero valere anche per il fermo dei beni mobili registrati.

Operazioni rese negli appalti pubblici – Estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 – Novità del Ddl. di bilancio 2018 – Ambito applicativo

Il Ddl. di bilancio 2018 prevede, a partire dall’1.7.2018, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un contratto di appalto pubblico.
Si precisa che si tratta di tutta la filiera di imprese che intervengono nella realizzazione del contratto, destinatari della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010.
Le relative fatture elettroniche dovranno riportare i codici CUP e CIG indicati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della P.A.
La misura in argomento è in linea, fra l’altro, con quanto previsto dalla direttiva 2014/55/UE in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici europei. Essa prevede l’obbligo per le P.A. di ricevere fatture elettroniche quando predisposte con uno specifico modello elaborato dal Comitato europeo per la standardizzazione. I relativi provvedimenti di recepimento dovrebbero essere adottati entro novembre 2018.

Patto di non concorrenza – Trattamento contabile

Secondo il documento OIC 31, laddove le parti abbiano previsto un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 1751-bis c.c., riconoscendo all’agente, al momento della cessazione del rapporto, un’indennità, il preponente deve rilevare un apposito fondo nella voce “B.1 – Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili” del passivo dello Stato patrimoniale.
In relazione alle somme corrisposte al lavoratore subordinato in dipendenza di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., sono prospettabili, in mancanza di indicazioni specifiche da parte dei principi contabili nazionali, le seguenti soluzioni contabili:
– l’onere relativo al patto di non concorrenza è ripartito negli esercizi intercorrenti tra la data di stipulazione del patto e la data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso la rilevazione di un fondo nella voce B.1 del passivo dello Stato patrimoniale;
– l’onere è imputato nell’esercizio in cui cessa il rapporto di lavoro e l’indennità viene erogata;
– l’onere è di competenza degli esercizi successivi alla cessazione del rapporto, durante i quali il patto limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro. In tale contesto, l’indennità potrebbe essere capitalizzata nella voce B.I.7 dell’attivo dello Stato patrimoniale e ammortizzata in base alla durata del vincolo oppure potrebbe essere ripartita tra gli esercizi di efficacia del patto mediante la rilevazione di risconti attivi.

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte di debito e di credito – Profili sanzionatori – Parere della Commissione Finanze della Camera dei Deputati

In relazione al DLgs. che recepisce la Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno e adegua la normativa nazionale al Regolamento 751/2015/UE relativo alle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento basate su carta, la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole subordinatamente a talune condizioni ed osservazioni.
Tra queste ultime, in particolare, figura l’invito al Governo a valutare l’opportunità di sostituire l’art. 15 co. 4 del DL 179/2012 con il seguente: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie:
a) vendita di valori bollati;
b) pagamento delle tasse automobilistiche;
c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;
d) vendita di carburanti per autotrazione;
e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
Il nuovo comma 5 dell’art. 15, inoltre, dovrebbe precisare che le sanzioni amministrative rimesse al prossimo DM devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 693 c.p. (sanzione amministrativa fino a 30 euro).

Prestazioni di lavoro occasionale – Coesistenza con la disciplina del lavoro accessorio – Chiarimenti (Vademecum INPS ottobre 2017)

Con il vademecum di ottobre 2017, l’INPS ha riepilogato gli adempimenti necessari ad evitare disservizi nell’utilizzo della procedura delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017). Nello specifico, l’Istituto ha precisato che:
– la disciplina del lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017, convive, fino al 31.12.2017, con la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, con la coesistenza, sino a tale data, delle relative procedure, nonché dei limiti economici previsti da entrambe le discipline. Pertanto, è possibile guadagnare/erogare fino a 7.000 euro nell’anno civile con i voucher e fino a 5.000 euro con le prestazioni di lavoro occasionale;
– l’utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale, dopo essersi registrato, deve procedere alla creazione del “portafoglio virtuale”, versando le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali tramite F24 o “PagoPa”, tenendo conto, ai fini dell’inserimento della comunicazione della prestazione, dei tempi tecnici affinchè dette somme siano “visualizzabili” e “utilizzabili”, nonché contabilizzate e rese disponibili in procedura;
– la revoca della prestazione, nell’ambito del Contratto di prestazione occasionale, deve avvenire tassativamente entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione, tenendo conto che tale possibilità si riferisce alle singole giornate, da revocare singolarmente, ciascuna entro il terzo giorno successivo alla singola giornata.

Riforma del diritto fallimentare – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Procedura di composizione assistita della crisi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.10.2017 n. 254 la L. 19.10.2017 n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
Fra le principali novità, si segnala la nuova procedura di allerta e composizione assistita della crisi, disciplinata all’art. 4, che il Governo dovrà introdurre con esclusione, però, dell’applicazione alle società quotate in Borsa (o in altro mercato regolamentato) e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione Europea.
Dovrà essere istituito, presso ciascuna Camera di Commercio, un apposito Organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Spetta all’Organismo nominare un collegio, composto da almeno tre esperti, di cui:
– uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui ha sede l’imprenditore;
– uno dalla Camera di Commercio;
– uno dalle associazioni di categoria.
I membri devono essere iscritti in un apposito albo, da formare presso il Ministero della Giustizia.