Estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dall’1.1.2019 – Novità del Ddl. di bilancio 2018 – Ambito applicativo

Il Ddl. di bilancio 2018 prevede, a partire dall’1.1.2019, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione dei soggetti che si avvalgono:
– del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “minimi”);
– del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014.
L’obbligo di fatturazione elettronica è introdotto in via anticipata, dall’1.7.2018, per le seguenti operazioni:
– cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti per motori;
– prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di contratti di appalto stipulati con amministrazioni pubbliche.
L’obbligo in parola non riguarda, invece, le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. Il Ddl. di bilancio prevede, infatti, che i dati di tali operazioni (fatte salve quelle per le quali è stata emessa fattura elettronica ovvero una bolletta doganale) siano trasmessi telematicamente entro il giorno 5 del mese successivo alla data di emissione del documento o di ricezione dello stesso.

Plusvalenze su partecipazioni qualificate – Percentuale di imponibilità – Novità del Ddl. di bilancio 2018

Con l’art. 88 del Ddl. di bilancio 2018 si provvede ad eliminare la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini della disciplina dei dividendi e delle plusvalenze; entrambe le componenti sono, quindi, destinate a scontare l’imposizione del 26%, nel primo caso a mezzo di ritenuta a titolo d’imposta e nel secondo con imposizione sostitutiva.
E, però, prevista una decorrenza differenziata:
– per i dividendi, le nuove misure riguarderanno gli utili percepiti dall’1.1.2018;
– per le plusvalenze, esse riguarderanno quelle realizzate dall’1.1.2019.
E, però, prevista un’apposita disciplina transitoria per utili “qualificati” che si sono formati nei periodi d’imposta sino al 2017, per i quali continueranno ad operare le regole attualmente previste (con tassazione nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare) per tutte le distribuzioni deliberate sino al 31.12.2022.

Superammortamenti – Proroga per il 2018 – Novità del Ddl. di bilancio 2018

Il testo bollinato del Ddl. di bilancio 2018 prevede la proroga per il 2018 di super e iper-ammortamenti. Con particolare riferimento agli iper-ammortamenti, si evidenzia che:
– la maggiorazione del 150% è confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019, qualora entro il 31.12.2018 l’ordine sia accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%);
– viene integrata la disciplina originaria, consentendo la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.
Viene, inoltre, confermata per il 2018 la correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali.

IRI – Decorrenza – Rinvio al 2018 – Novità del Ddl. di bilancio 2018 – Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRPEF dei soci – Riflessi sanzionatori

Il rinvio del regime IRI, la cui decorrenza dovrebbe slittare al periodo d’imposta 2018 secondo quanto previsto dal Ddl. di bilancio 2018 presentato al Senato, potrebbe cogliere impreparati i contribuenti che, nella prospettiva di aderire all’opzione di cui all’art. 55-bis del TUIR, non hanno versato gli acconti d’imposta, o lo hanno fatto in misura minore, adottando il c.d. metodo previsionale.
Per tali contribuenti, la suddetta modifica normativa potrebbe, infatti, determinare l’omesso versamento, in tutto o in parte, degli acconti IRPEF 2017, fattispecie in relazione alla quale è prevista la sanzione del 30% per ogni importo non versato, dimezzata al 15% per i versamenti con ritardi non superiori a 90 giorni (art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97).
Fatte salve le eventuali clausole di salvaguardia che potranno essere previste durante l’iter di approvazione della Legge di bilancio 2018 al fine di escludere conseguenze sanzionatorie per i contribuenti, sarebbe, in ogni caso, possibile sostenere la non applicazione delle suddette sanzioni, tenuto conto che:
– tali violazioni sono state determinate da una modifica normativa che ha posticipato (con effetto retroattivo) la decorrenza dell’opzione IRI al 2018, condizione in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate ha già escluso in precedenza ogni conseguenza sanzionatoria (ris. n. 176/2003);
– più in generale, le stesse non potrebbero essere, in nessun modo, attribuite ad una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa, dei medesimi (art. 5 co. 1 del DLgs. 472/97).

Abrogazione studi di settore – Indici di affidabilità fiscale – Pubblicazione delle bozze dei modelli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione dedicata del proprio sito alcune bozze delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2017 (mod. REDDITI 2018). Rispetto alle comunicazioni relative agli studi di settore, si nota una riduzione dei dati extracontabili richiesti, mentre sono pressochè confermate le informazioni contabili contenute nei quadri F e G.
Il campo relativo all’adeguamento in dichiarazione è denominato “ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale” e, come per gli studi di settore, i maggiori ricavi/compensi dichiarati rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA (art. 9-bis co. 9 del DL 50/2017).