La legge di bilancio 2018 uniformerà il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata, prevedendo anche per tali fattispecie la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%.
In merito, si segnala che il nuovo regime dei capital gain non entrerà in vigore dal 2018 (come quello degli utili) bensì dal 2019 e che sempre il Ddl di bilancio 2018 prevede la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, versando l’imposta sostitutiva dell’8%.
Per effetto della riforma, verrà meno l’obbligo di tenere distinte le plus/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, che confluiscono in un’unica “massa” e possono essere compensate tra di loro, anche qualora si applichino i regimi del risparmio amministrato e gestito. Tale regola sembrerebbe applicabile anche per le minusvalenze pregresse riportate in avanti anche se non è stata prevista un’apposita disciplina transitoria in merito.
Si segnala anche che verrà prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022, sarà possibile applicare le “vecchie regole”.
Accertamenti da notificare entro il 2.1.2018
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2017 devono essere notificati gli accertamenti di imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2012 modello UNICO 2013 (2011 modello UNICO 2012 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione).
Tuttavia, quest’anno il 31.12 cade di domenica; dunque, ai sensi degli artt. 66 del DPR 600/73 e 2963 c.c., il termine per tutti gli atti da notificare entro il 31.12.2017 slitta al 2.1.2018, primo giorno successivo non festivo.
Codice dell’Amministrazione digitale – Modifica e integrazione – Schema di DLgs. – Domicilio digitale
In data 11.12.2017 è stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, il decreto attuativo della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento modifica il Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005), prevedendo a carico delle P.A., a partire dall’1.1.2018, l’obbligo di garantire a ogni cittadino l’accesso ai relativi servizi mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Un ulteriore decreto ministeriale definirà, invece, il termine entro il quale i cittadini dovranno individuare il proprio domicilio digitale, che consiste in un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, presso il quale verranno ricevute, in forma digitale, tutte le comunicazioni da parte delle P.A.
Per i soggetti già in possesso di una PEC, la casella di posta elettronica diventerà automaticamente domicilio digitale (salvo individuazione di una diversa PEC), da iscrivere nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.
Start up innovative – Agevolazioni applicabili dal 2017
Con particolare riferimento all’ambito fiscale, si ricorda che gli incentivi per gli investimenti in start-up innovative sono stati resi permanenti a decorrere dal 2017, innalzando le percentuali e uniformandole al 30% a prescindere, quindi, dal tipo di soggetto che effettua l’investimento e dal tipo di start-up o PMI innovativa a cui lo stesso è destinato.
Inoltre:
– è stato elevato il tetto massimo dell’investimento detraibile ai fini IRPEF, portandolo da 500.000,00 a 1.000.000,00 di euro;
– il tempo minimo di investimento, sia per le società, sia per le persone fisiche, da due anni è salito a tre.
BONUS LAVORI. NEWS LEGGE DI BILANCIO 2018
Si illustrano le novità in materia di lavori di ristrutturazione e di efficienza energetica previste dal DDL di Bilancio 2018.
L’approfondimento nella pagina delle informative di studio.
Lavoro agile – Caratteristiche dell’istituto
Il lavoro agile, introdotto dalla L. 81/2017 (c.d. Jobs Act del lavoratori autonomi), costituisce una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato:
– che si attiva tramite un accordo stipulato obbligatoriamente per iscritto ai fini della prova e della regolarità amministrativa, con ciò potendosi intendere, ad esempio, che senza l’atto scritto il lavoratore potrebbe restare sprovvisto delle tutele contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
– che può essere stipulato a tempo indeterminato o indeterminato e, anche in tale ultimo caso, ciascuno dei contraenti può recedere anticipatamente in presenza di un giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo;
– nel cui accordo occorre regolare altresì l’esercizio del potere di controllo e del correlato potere disciplinare da parte del datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).
Diritto camerale annuale – Ipotesi di aumento – Emendamenti al Ddl. di bilancio 2018
In forza di un emendamento approvato al Ddl. di bilancio 2018, viene introdotta la possibilità per le Camere di Commercio che dimostrino la presenza di squilibri strutturali del proprio bilancio di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico l’incremento del 50% del diritto camerale annuale (attualmente l’incremento può essere disposto nella misura massima del 20%).
L’aumento del tributo potrà essere effettivamente applicato solo a seguito dell’autorizzazione ministeriale che accerti la condizione della CCIAA.
Obbligo di munirsi di POS – Profili sanzionatori
Il Consiglio dei Ministri dell’11.12.2017 ha approvato, in via definitiva, il DLgs. di attuazione della Direttiva 2015/2366/UE, sui servizi di pagamento nell’Unione europea, e di adeguamento al Regolamento n. 751/2015/UE, sulle commissioni interbancarie per operazioni con carte di pagamento.
Nel testo definitivo non si è ritenuto opportuno recepire le osservazioni formulate in materia nel parere (favorevole) approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che, oltre a paventare una delimitazione del campo di applicazione di tale obbligo, ne prospettava anche una sanzionabilità in via amministrativa con una somma fino a 30,00 euro.
In particolare, si invitava il Governo a valutare l’opportunità di sostituire l’art. 15 co. 4 del DL 179/2012 con il seguente: “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie … esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
Il nuovo comma 5 dell’art. 15, inoltre, avrebbe dovuto precisare che le sanzioni amministrative, rimesse ad un prossimo DM, dovevano essere conformi a quanto stabilito dall’art. 693 c.p. (sanzione amministrativa fino a 30,00 euro).
Tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici – Novità del DL 148/2017 convertito – Effetti sugli obblighi di conservazione
L’art. 7 del DL 357/94, modificato dal DL 148/2017 convertito con l’introduzione del nuovo comma 4-quater, prevede che i registri IVA delle vendite e degli acquisti, ove tenuti con sistemi elettronici, si considerano regolari anche qualora non si proceda alla relativa stampa entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, a condizione che, in sede di accertamento:
– i registri risultino sempre aggiornati sui supporti elettronici;
Tale novità attiene alla sola tenuta dei registri e non anche alla loro conservazione. Soltanto al termine del processo di conservazione analogica (con la trascrizione dei registri su supporti cartacei) o di conservazione elettronica (secondo le regole di cui al DPCM 3.12.2013), i registri assumono le caratteristiche di staticità e immodificabilità tali da renderli opponibili a terzi.
Rottamazione – Novità del DL 148/2017 convertito (risposte Agenzia delle Entrate-Riscossione 13.12.2017)
In sede di risposta ad una serie di quesiti del 13.12.2017 posti dall’ODCEC di Roma, Agenzia delle Entrate-Riscossione specifica che:
– la rottamazione dei ruoli estesa dal DL 148/2017, per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016, opera solo per i debitori che non hanno presentato la domanda entro il 21.4.2017 e per coloro i quali si sono visti opporre il diniego per mancato pagamento di rate pregresse scadute entro il 31.12.2016;
– la rottamazione di cui sopra è possibile altresì per i carichi che, sebbene trasmessi dal 2000 al 2016, non erano inclusi nella domanda presentata entro il 21.4.2017;
– il contribuente che, dopo aver presentato domanda di rottamazione, non ha eseguito il pagamento della prima o unica rata entro il 7.12.2017 può riprendere i pagamenti delle rate pregresse relativi a piani di dilazione in essere al 24.10.2016, a seguito di riliquidazione del piano ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nello stesso numero di rate previsto nel piano originario.