Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 5.12.2017, emanato dal Ragioniere generale dello Stato di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, diviene operativo l’adeguamento alla c.d. “speranza di vita” dei requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici nel biennio 2019-2020.
In pratica, a fronte della variazione della speranza di vita per i soggetti con 65 anni di età rilevata dall’ISTAT nel triennio 2014-2016, i principali requisiti pensionistici subiranno un incremento generale di 5 mesi.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel biennio 2019-2020 per accedere alla pensione di vecchiaia saranno necessari 67 anni di età. Per la pensione anticipata (che si raggiunge a fronte di un determinato numero di anni di contributi indipendentemente dall’età) si salirà dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini a 43 anni e 3 mesi, mentre le donne passeranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.
Licenziamento durante il periodo di prova – Forma (Cass. 12.12.2017 n. 29753)
Con la sentenza 12.12.2017 n. 29753, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il requisito della forma scritta per il licenziamento durante il periodo di prova:
– non è prescritto dalla legge, a differenza di quanto stabilito, in generale, dall’art. 2 della L. 604/66 per il recesso da parte del datore di lavoro;
– nelle ipotesi in cui sia richiesto dal contratto di assunzione, è rispettato – in assenza della previsione di modalità specifiche – con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (ad esempio, come nella specie, tramite una comunicazione via mail di cui sia dimostrata la ricezione da parte del lavoratore).
IRAP – Autonoma organizzazione – Dipendente assunto per la sostituzione di altro dipendente in maternità – Irrilevanza – Condizioni (Cass. 17.11.2017 n. 27378)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.11.2017 n. 27378, ha affermato che non è soggetto ad IRAP il professionista che ha assunto due dipendenti, qualora il secondo sia stato assunto temporaneamente in sostituzione del primo in maternità.
In pratica, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell’assoggettamento ad imposta rileva la presenza contemporanea di due dipendenti.
Ingiunzione fiscale – Ammissibilità – Agevolazioni tributarie (ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2017 n. 149)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 12.12.2017 n. 149, è giunta ad affermare che l’ingiunzione fiscale disciplinata dal RD 639/10 costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR 602/73.
Decisive, sul punto, sono le modifiche apportate dall’art. 14-bis co. 1 del DL 201/2011 all’art. 7 co. 2 lett. gg-quater) del DL 70/2011, con cui viene sancita, in merito ai Comuni, l’applicabilità delle disposizioni del titolo II del DPR 602/73 in quanto compatibili e con specifico riferimento all’ipoteca.
Di conseguenza, i Comuni che si avvalgono di tale metodo di riscossione possono beneficiare anche delle agevolazioni tributarie ivi connesse e, in particolare, di quelle previste agli artt. 47 co. 1 e 2 e 47-bis del DPR 602/73.
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente – Regime sanzionatorio
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa dall’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall’accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta.
Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
In questo senso, indirettamente, C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
Sottoscrizione digitale ai fini fiscali di atti societari – Novità del DL 148/2017 convertito
L’operatività dell’art. 11-bis del DL 148/2017, che introduce la possibilità di firmare digitalmente determinati atti societari, è circoscritta ai connessi atti di “natura fiscale”. Conseguentemente, la norma non produce alcun effetto rispetto all’operatività delle procedure civilistiche prescritte per la formazione e la pubblicizzazione delle operazioni societarie, le quali non sono influenzate dall’utilizzo della firma digitale che costituisce la forma elettronica della tradizionale firma autografa cartacea che va apposta sui documenti informatici.
Così, prendendo ad esempio l’operazione di trasformazione societaria, la validità dell’atto continuerà ad essere condizionata alla forma dell’atto pubblico.
APE sociale – Modalità di pagamento (messaggio INPS 11.12.2017 n. 4947)
L’INPS, con il messaggio 11.12.2017 n. 4947, ha reso noto che i primi assegni dell’APE sociale – l’indennità prevista, fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, a favore dei soggetti in possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici che abbiano presentato domanda (art. 1 co. 179 ss. della L. 232/2016 e DM 88/2017) – saranno pagati dall’Istituto il 19.12.2017, con valuta 22.12.2017.
L’importo comprenderà i ratei spettanti dal mese di decorrenza fino al mese di dicembre 2017, includendo, quindi, anche gli eventuali arretrati relativi ai mesi precedenti cui l’interessato abbia diritto (l’APE sociale avrebbe, infatti, dovuto avere avvio dallo scorso mese di maggio).
Più precisamente, il riferimento è agli anticipi liquidati fino alle ore 12 della predetta data del 19.12.2017; per gli altri si passerà, invece, al 20.1.2018.
Vengono altresì fornite indicazioni sul regime di compatibilità con altri trattamenti e sulle modalità di tassazione.
Autonoma organizzazione – Associazioni di medici – Assoggettamento ad IRAP – Condizioni
L’art. 2 co. 1-bis del DLgs. 446/97 (che ha delineato la nozione di autonoma organizzazione ai fini IRAP con riferimento ai medici convenzionati con le strutture ospedaliere) si ritiene applicabile soltanto all’attività svolta in forma individuale. In questo senso, sembrano deporre il tenore letterale del dato normativo e la Relazione tecnica al Ddl. di stabilità 2016.
Così, per le attività svolte in forma associata, occorre rifarsi ai principi elaborati dalla giurisprudenza.
In particolare, secondo Cass. SS. UU. 7371/2016 e 7291/2016, le associazioni di medici (al pari delle altre associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici) sono sempre soggette ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.
A tale principio generale fanno eccezione le forme associative tipiche della c.d. medicina di gruppo. In questo caso, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, occorre accertare la presenza di un’autonoma organizzazione (secondo i criteri definiti da Cass. 7291/2016).
IMU – Terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – Esenzione da imposta – Dubbi interpretativi
Il 18.12.2017 scade il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI relativa all’anno 2017.
Sono esenti e, quindi, l’imposta non deve essere versata entro la predetta scadenza:
– i terreni montani (l’elenco dei Comuni è contenuto nella CM 9/93);
– i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola (sono altresì esenti le aree edificabili se possedute dai medesimi soggetti e destinate alla coltivazione).
In relazione a quest’ultimo punto, la norma sembrerebbe voler estendere l’agevolazione anche alle società in possesso della qualifica di IAP (in tal senso la circ. Min. Economia e Finanze 3/DF/2012), ma alcuni Comuni contestano l’esenzione in quanto ritengono che essa sia di carattere personale alla luce dell’obbligo della iscrizione nella previdenza agricola che per sua natura non può riguardare una società. In assenza di una decisione della Corte di Cassazione in relazione all’IMU, sulla questione la giurisprudenza si divide.
Note di credito IVA – Termini per l’emissione
Le disposizioni contenute nell’art. 2 del DL 50/2017, che ha modificato, restringendoli, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, rendono superata la regola secondo cui la nota di variazione deve essere emessa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. L’art. 19 del DPR 633/72, come modificato dalla norma citata, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto, mentre il novellato art. 25 consente l’annotazione “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Un’interpretazione sistematica delle menzionate disposizioni porterebbe pertanto ad affermare che la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 possa essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.