È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 10.11.2017, che individua, per l’anno 2018, i settori e le professioni che presentano un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla disparità media, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione al 2016.
In particolare, poiché, relativamente a tale anno, il tasso di disparità medio è risultato pari al 9,9%, la soglia sopra la quale un ambito settoriale o professionale può dirsi caratterizzato dal suddetto elevato tasso di disparità è pari al 12,3%.
Ciò premesso, si annoverano, ad esempio:
– tra i settori, l’agricoltura, il settore delle costruzioni, l’industria estrattiva ed energetica, i servizi di trasporto e magazzinaggio;
– tra le professioni, conduttori di veicoli, artigiani e operai specializzati dell’edilizia, imprenditori, amministratori e direttori di aziende, ingegneri e architetti.
I lavoratori rientranti nell’elenco in discorso sono riconducibili – ove appartenenti al genere sottorappresentato – ai lavoratori “svantaggiati” individuati a livello comunitario. Nel nostro ordinamento, tale elencazione rileva ai fini della concessione, anche nel 2018, degli incentivi all’occupazione femminile di cui all’art. 4 co. 11 della L. 92/2012.
Riforma del diritto fallimentare – Novità della L. 155/2017 – Crisi d’impresa – Segnalatori d’allerta
L’art. 4 della L. 155/2017, recante la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, prevede l’obbligo a carico degli organi di controllo societari e del revisore legale di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi.
Tali indizi vengono identificati in base a specifici parametri di natura finanziaria e cioè: il rapporto tra i mezzi propri e quelli di terzi, i tempi di incasso dei crediti (non è, invece, previsto alcun riferimento al turnover dei debiti), la rotazione del magazzino e l’indice di liquidità.
In attesa dei decreti attuativi, il Quaderno n. 71 dell’ODCEC di Milano, con riferimento alle anomalie contabili e di bilancio, individua, fra gli elementi segnaletici, la riduzione superiore al 50% del patrimonio netto per effetto di perdite.
TASI – Detenzioni temporanee – Soggetti tenuti al versamento – Criticità
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (co. 673 dell’art. 1 della L. 147/2013).
In merito a detta disposizione l’unico chiarimento è stato fornito dall’IFEL con la nota 1.9.2014 in relazione alla norma contenuta nel co. 643, identica a quella del co. 673, in materia di TARI. In detto documento si precisa che, se la detenzione inferiore a sei mesi nell’anno solare non è riconducibile ad un utilizzo temporaneo, come nell’ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, la soggettività passiva sia comunque in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione.
Seppur le precisazioni riguardino la TARI, stante l’identicità della disposizione normativa, si dovrebbero poter estendere alla TASI.
Rottamazione – Estensione a tributi e multe stradali riscossi con l’ingiunzione – Modalità e termini
Per effetto dell’art. 1 co. 11-quater del DL 148/2017 conv. L. 172/2017, gli enti locali possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali notificate sino al 16.10.2017, entro il 5.2.2018 (sessanta giorni dall’entrata in vigore della L. 172/2017, 6.12.2017; il 4 cade di domenica).
A differenza della rottamazione nazionale, la legge parla solo di stralcio delle sanzioni amministrative e non degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Di contro, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, la rottamazione non fa venire meno le sanzioni stesse ma le sole maggiorazioni di legge.
La rottamazione, se introdotta dal regolamento, varrà anche per le ingiunzioni fiscali notificate dai concessionari locali, iscritti all’albo di cui all’art. 53 del DLgs. 446/97.
Contenzioso tributario – Elevazione della soglia da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro – Novità del DL 50/2017 – Entrata in vigore
Il DL 50/2017, modificando l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione, da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall’1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017), e si dovrebbe prendere come riferimento la data di ricezione dell’atto soggetto a reclamo (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 § 1.5).
Per il resto, la procedura rimane immutata, quindi:
– notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell’atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l’eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
– se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
– il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva – Banche dati INPS – Condivisione delle informazioni con l’INL (direttiva Min. Lavoro 22.11.2017)
Con la direttiva 22.11.2017, il Ministero del Lavoro ha richiesto all’INPS di adottare in tempi brevi misure di carattere tecnico, idonee ad assicurare una piena condivisione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di tutte le informazione presenti nelle banche dati dell’Istituto previdenziale.
Tali informazioni, infatti, risultano spesso necessarie per svolgere nel modo più efficace possibile l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e, ancor prima, la corretta pianificazione della stessa.
Si tratta, ad esempio, delle informazioni che possono essere reperite tramite l’Anagrafe unica del contribuente, l’anagrafica rapporti di lavoro domestico, l’archivio autonomi e Gestione separata, la banca dati UniEmens nonché il servizio di acquisizione e gestione delle denunce aziendali per la manodopera agricola.
Tale direttiva si colloca dunque nell’alveo della disposizione ex co. 5 dell’art. 11 del DLgs. 149/2015, con cui si richiede all’INPS, all’INAIL e all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell’INL, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di difesa in giudizio.
Alimenti a fini medici speciali – Detrazione IRPEF del 19% – Novità del DL 148/2017 convertito
Modificando la lett. c) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. “Collegato fiscale”) stabilisce che spetta la detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Più specificatamente, la detrazione IRPEF:
– spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni;
– si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
L’agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di:
– prodotti destinati ai lattanti;
– alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
La detrazione IRPEF del 19%, lo si ricorda, spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro.
Disciplina IVA – Modifiche approvate dall’Ecofin
Ieri, 5.12.2017, l’Ecofin ha approvato un pacchetto di misure che modifica la disciplina IVA in materia di commercio elettronico nell’UE, emendando la direttiva 2006/112/CE.
In particolare si prevede che:
– a partire dall’1.1.2019, i soggetti passivi IVA che prestano servizi elettronici verso privati consumatori stabiliti in altri Stati UE per un ammontare inferiore a 10.000 euro applicheranno l’IVA nello Stato di stabilimento, e non nello Stato del committente;
– dall’1.1.2021, verranno eliminate le soglie attualmente previste per l’applicazione della disciplina delle vendite a distanza, e si applicherà l’IVA dello Stato di destinazione, sempre che il prestatore non opti per l’applicazione del MOSS;
– sempre dall’1.1.2021, sarà eliminata la franchigia entro la quale le importazioni di beni da Stati extra-UE non sono soggette ad IVA. Verrà introdotto, comunque, un nuovo sistema per le importazioni di valore fino a 150 euro.
IMU – Versamento della seconda rata per l’anno 2017 – Variazione della rendita catastale in corso d’anno – Effetti sulla determinazione del tributo
In generale, al fine di determinare l’IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all’1.1 dell’anno di imposizione.
Un’eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d’anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come “rendita proposta” ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l’1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell’anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l’ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall’attività di accertamento compiuta dall’ufficio, deve essere notificata al possessore dell’immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall’ufficio.
Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.1.2019 – Operazioni B2C
Il Ddl. di bilancio 2018, nel testo attualmente sottoposto all’esame del Senato, prevede l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate “tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, a decorrere dall’1.1.2019.
In base alla formulazione delle nuove disposizioni, l’obbligo dovrebbe riguardare anche le operazioni effettuate nei confronti di privati, i quali, pertanto, potrebbero essere tenuti ad attivare un indirizzo PEC per ricevere la fattura in formato elettronico.
Attualmente, il Ddl. prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi IVA che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.