Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali (art. 55 co . 1 del TUIR).
Per esercizio di imprese commerciali, si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva:
– delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.;
– delle attività agricole ex art. 32 co. 2 lett. b) e c) del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
Per quanto concerne il requisito dell’abitualità, la C.M. 30.4.77 n. 7 ha identificato detto requisito come il “normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo”: tale requisito coincide, in sostanza, con quello della professionalità. Pertanto, l’attività esercitata deve essere stabile nel tempo ma non è necessario che sia svolta per l’intero periodo d’imposta.
A tal proposito, si rileva che possono essere considerati come indici di professionalità, ad esempio, la disponibilità di locali in cui si svolge l’attività, l’ottenimento di una licenza per esercitarla e l’esistenza di contratti di fornitura.
Rottamazione delle cartelle di pagamento – Novità del DL 148/2017 convertito (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 6.12.2017)
In applicazione dell’art. 6 del DL 193/2016, così come modificato dal DL 148/2017 conv. L. 172/2017, è stato approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione il modello “DA 2000/17″, utile per tutte le domande concernenti la rottamazione dei ruoli da presentare entro il 15.5.2018, quindi per:
– la riammissione alla rottamazione per i debitori che hanno ricevuto un diniego basato sul mancato pagamento di rate di dilazioni dei ruoli pregresse in scadenza al 31.12.2016;
– la riapertura della rottamazione su carichi trasmessi dal 2000 al 2016 per i debitori che, entro il 21.4.2017, non hanno presentato la domanda;
– l’estensione della rottamazione per i carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017.
Il modello è scaricabile dal sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e, oltre che a mezzo PEC e presso gli sportelli, può essere inviato mediante apposito applicativo informatico presente sul menzionato sito.
Reddito di inclusione – Modalità di presentazione delle domande (mess. INPS 30.11.2017 n. 4811)
L’INPS, con il messaggio 30.11.2017 n. 4811, ha diffuso le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso al Reddito di inclusione (c.d. REI), una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, istituita dal DLgs. 147/2017 in favore dei nuclei familiari che versino in una situazione economica di bisogno e che presentino specifici requisiti familiari, economici e di residenza.
Secondo le istruzioni fornite dall’Istituto di previdenza:
– la domanda di REI deve essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso (che verranno indicati sul sito del Ministero del Lavoro), i quali procederanno, entro 15 giorni lavorativi, a trasmetterla all’INPS;
– al Comune è affidata la verifica sui requisiti di residenza e di soggiorno, che devono sussistere al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della misura;
– trasmessa la domanda all’INPS, quest’ultimo avrà 5 giorni di tempo ulteriori per la verifica dei requisiti familiari ed economici;
– il REI sarà concesso, a decorrere dal mese successivo alla sua richiesta, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi rinnovabili, dopo 6 mesi dalla cessata erogazione, per ulteriori 12 mesi.
Trasferimento della residenza entro 18 mesi – Termine iniziale di decorrenza dell’azione per il recupero dell’imposta complementare (Cass. 1.12.2017 n. 28860)
Nell’ordinanza 1.12.2017 n. 28860, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine triennale a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per accertare la decadenza dall’agevolazione prima casa (art. 76 del DPR 131/86) per mancanza della condizione della “residenza”, decorre dal 18 mese successivo al rogito, se l’acquirente aveva dichiarato in atto la volontà di trasferire la residenza nel comune entro 18 mesi dall’acquisto. Solo da questo momento, infatti, l’Amministrazione è in grado di verificare l’effettivo adempimento dell’impegno assunto dal contribuente.
TARI illegittimamente pagata sulle pertinenze – Modalità di restituzione
Il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un’interpellanza urgente dell’1.12.2017, ha precisato che i Comuni non possono ribaltare sulle tariffe dell’anno prossimo il costo dei rimborsi agli utenti che finora hanno pagato la TARI resa illegittima dalla moltiplicazione della quota variabile su box, garage e cantine.
Tuttavia, per via del fatto che le tariffe devono coprire il costo del servizio, il peso dei rimborsi potrebbe ricadere sui contribuenti dei Comuni che avevano “gonfiato” la tariffa rifiuti.
Si ricorda che con la circ. 20.11.2017 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in relazione alla determinazione della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla L. 147/2013.
La TARI, infatti, si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, precisa il MEF, la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Rilevanza dell’accatastamento ante lavori
Al fine di individuare il limite massimo di spesa detraibile, nel caso in cui si effettuino lavori di riqualificazione energetica, rientranti nel co. 345 dell’art. 1 della L. 296/2006, in un complesso immobiliare costituito da molteplici unità immobiliari che, al termine dei lavori di recupero edilizio, saranno accorpate in un’unica unità o, comunque, in un numero di unità immobiliari inferiore a quello ante lavori, si dovrebbe poter fare riferimento alle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dei lavori (la C.M. 11.5.98 n. 121, § 3, lo ha chiarito in relazione alla detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).
In generale, il limite massimo della detrazione deve essere riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36).
Se l’intervento è agevolato a norma dell’art. 1 co. 344 della L. 296/2006, invece, occorre riferirsi all’intero edificio.
Splitpayment – Estensione dell’ambito applicativo a partire dal 2018 – Novità del DL 148/2017 convertito
La conversione in legge del DL 148/2017 ha reso definitiva la previsione di modifica della disciplina dello split payment contenuta nell’art. 17-ter del DPR 633/72. In base alle nuove disposizioni, che avranno efficacia a partire dalle fatture emesse dall’1.1.2018, l’ambito soggettivo di applicazione dello speciale meccanismo di assolvimento dell’IVA comprenderà:
– gli enti pubblici economici, incluse le aziende speciali;
– le fondazioni partecipate dalle P.A. per una percentuale del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
– le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A.;
– le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi P.A. o società assoggettata a split payment;
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini IVA.
Per la completa operatività delle nuove disposizioni occorrerà attendere, tuttavia, l’emanazione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Inizio dell’attività nel 2018 – Calcoli di convenienza
I soggetti che intendono aprire partita IVA nel 2018 hanno a disposizione i seguenti regimi fiscali e contabili:
– forfettario;
– di contabilità semplificata;
– ordinario “non IRI”;
– ordinario “IRI”.
I margini di scelta del regime possono essere più o meno ampi in base alle caratteristiche del soggetto. In generale, occorre mantenere un comportamento concludente e comunicare la scelta nella prima dichiarazione IVA successiva. Al riguardo, si rileva che, in ogni caso, determinati adempimenti impongono scelte precoci: è il caso dell’implementazione dei libri contabili per il regime ordinario o dei registri degli incassi e pagamenti per la contabilità semplificata oppure per l’omissione degli adempimenti per i forfetari.
Omessa attestazione dei requisiti prima casa – Rimborso della maggiore IVA pagata in rivalsa – Soggetto legittimato
L’Amministrazione finanziaria ha diverse volte specificato che, se gli acconti, in occasione del contratto preliminare, sono stati fatturati al 10% in quanto, ad esempio, l’acquirente non aveva fatto presente la sussistenza dei requisiti per poter fruire della agevolazione prima casa, è possibile emettere una nota di credito di sola IVA in occasione dell’atto, anche spirato il termine dell’art. 26 del DPR 633/72, applicando la corretta aliquota del 4% (R.M. 7.12.2000 n. 187).
Riteniamo che, in base a questo principio, se, in atto, per dimenticanza non sono stati attestati i requisiti “prima casa” (e, per questo motivo, in fattura è stata applicata l’aliquota del 10%) sia possibile, dopo la stipula di un atto integrativo:
– l’emissione di una nota di credito di sola IVA anche spirato il termine dell’art. 26 del DPR 633/72;
– o, qualora la nota di credito non possa/voglia essere emessa dalla controparte, la domanda di rimborso ad opera dell’acquirente all’Erario nel rispetto del termine biennale dell’art. 21 del DLgs. 546/92, decorrente dal momento in cui l’IVA è stata pagata in rivalsa.