L’art. 1 co. 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) rinvia al periodo d’imposta 2018 la prima applicazione degli ISA (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. Nelle more dell’approvazione completa degli ISA per tutte le attività, infatti, l’art. 9-bis del DL 50/2017 prevedeva una fase transitoria nella quale avrebbero continuato a trovare applicazione studi di settore e parametri contabili limitatamente alle attività per cui gli ISA non sono stati ancora approvati, sia ai fini dichiarativi, sia ai fini dell’accertamento.
Il rinvio, peraltro, ha determinato l’omesso aggiornamento periodico degli studi di settore con il rischio di applicare, per la stima di ricavi e compensi, uno strumento obsoleto. In ragione di ciò, sarebbe opportuno che i risultati degli studi non fossero utilizzati ai fini dell’accertamento, ma solo per l’attività di compliance.
Attività di controllo della Guardia di Finanza e controlli antiriciclaggio – Linee guida 2018
Nella nota sulla programmazione operativa 2018, la Guardia di Finanza afferma che i controlli saranno, di norma, effettuati in modo non indiscriminato, con l’intento di rinvenire le reali operazioni di evasione, in sinergia con l’Agenzia delle Entrate.
In questo ambito, è stato anche stipulato un protocollo d’intesa con l’Ispettorato del lavoro e verranno implementate le attività di condivisione dati con l’Autorità anticorruzione, per la tutela della spesa pubblica.
Anche le informazioni relative al riciclaggio (ad esempio la segnalazione di operazioni sospette) verranno adeguatamente vagliate.
Start up innovative costituite nella forma di srl – Modifiche allo statuto – Modello standard – Ambito di applicazione (lett. circ. Min. Sviluppo economico 27.12.2017 n. 560010)
Con lett. circ. 27.12.2017 n. 560010, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disciplina in tema di atto costitutivo/statuto standard di start up innovative costituite in forma di srl (art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015) e, più precisamente, all’utilizzo, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, del modello standard di cui al DM 28.10.2016 per le modifiche al predetto atto costitutivo/statuto.
In particolare, con riguardo all’ipotesi di contestuale decisione di aumento di capitale, sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento e, quindi, modifica dello statuto, si può inserire nella parte dell’allegato di cui al DM 28.10.2016 relativa alla “Relazione del presidente dell’assemblea” la predetta decisione, oltre che la descrizione degli eventi alla stessa collegati (fra i quali, ad esempio, l’indicazione dell’aumento proposto e dell’eventuale sovrapprezzo, la proposta dell’aumento per la sottoscrizione degli attuali soci e di terzi, per la parte non sottoscritta dai soci stessi).
L’insieme dei documenti compresi nell’allegato di cui al DM 28.10.2016, comprensivo dello statuto standard quale risultante all’esito delle decisioni adottate, va, poi, iscritto nel Registro delle imprese purché l’atto in questione sia stato sottoscritto con firme digitali autenticate di cui all’art. 25 del DLgs. 82/2005 (CAD).
Abrogazione della scheda carburante dall’1.7.2018 – Novità della legge di bilancio 2018
La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede, a decorrere dall’1.7.2018, l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat e carte prepagate.
Viene, inoltre, prevista l’abrogazione della scheda carburante e l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte degli impianti di distribuzione carburante per l’acquisto di carburante da parte di soggetti passivi IVA.
Licenziamento disciplinare – Illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione – Indennità risarcitoria (Cass. SS.UU. 27.12.2017 n. 30985)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 27.12.2017 n. 30985, hanno affermato che in caso di licenziamento illegittimo per tardività della contestazione disciplinare al dipendente si applica, a seconda della misura del ritardo nella contestazione, un diverso regime indennitario, ma non può essere riconosciuta la reintegrazione perché l’inadempimento contestato che determina il licenziamento è reale e, quindi, non si rientra nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, in relazione alla quale il co. 4 dell’art. 18 prevede la reintegrazione.
Nello specifico, i giudici di legittimità affermano che:
– se il ritardo è considerevole (nel caso di specie, 2 anni), il datore di lavoro vìola i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), per cui deve essere applicata la tutela indennitaria c.d. forte, prevista dal co. 5 dell’art. 18 (indennizzo da 12 a 24 mensilità);
– se il ritardo è minimo e comporta solo il mancato rispetto di termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo per il corretto espletamento del procedimento disciplinare, la fattispecie ricade nell’alveo delle violazioni di carattere procedimentale per le quali il co. 6 dell’art. 18 prevede una tutela indennitaria c.d. debole (indennizzo da 6 a 12 mensilità).
Compensazione del credito IVA annuale – Termini e modalità – Novità della bozza del modello per l’anno 2017
Nel nuovo modello di dichiarazione IVA, pubblicato in bozza in data 22.12.2017, e nelle relative istruzioni, si trova riscontro delle novità introdotte in materia di compensazione del credito IVA dall’art. 3 del DL 50/2017.
Nell’ambito del nuovo modello, infatti, ai fini della compensazione “orizzontale” del credito IVA ex art. 17 del DLgs. 241/97, per importi superiori a 5.000 euro è richiesta l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile.
Inoltre, al di sopra del suddetto limite, la compensazione è consentita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, per i soggetti IVA che presentano una posizione a credito, può essere opportuno anticipare la presentazione del modello per compensare debiti in scadenza.
Restano ferme le restrizioni previste per le società di comodo e la possibilità di attestare, nel modello dichiarativo, lo status di società “non di comodo”.
Spese anticipate in nome e per conto del cliente – Esclusione da imposizione – Oneri documentali a carico del professionista
Ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 3) del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Riguardo all’IRPEF, in assenza di una specifica disposizione, la circ. Agenzia Entrate 58/2001, § 2.2, ha chiarito che i rimborsi spese documentati, sostenuti in nome e per conto del cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
La documentazione della spesa consente all’ufficio di verificare che gli importi richiesti al cliente siano pari alle anticipazioni fatte. Diversamente, ove l’importo addebitato in fattura fosse superiore all’onere sostenuto, l’eccedenza non potrebbe che assumere la natura di corrispettivo (cfr., da ultimo, la ris. Agenzia Entrate 180/2001).
Tuttavia, la documentazione della spesa non è sempre necessaria: ad esempio, le somme anticipate dal professionista (es. commercialista) per conto del cliente al fine di pagare imposte e tasse costituiscono anticipazioni escluse da IVA e IRPEF indipendentemente dall’esistenza di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente medesimo. Si tratta, infatti, di spese che sono poste a carico del cliente in base ad una previsione di legge e, come tali, sono una mera partita di giro.
Inoltre, se dal mandato professionale risulta che determinati oneri sono posti a carico del committente, i relativi rimborsi non hanno natura giuridica di corrispettivo.
Detrazione per gli interventi di “sistemazione a verde” – Novità della legge di bilancio 2018
Per i pagamenti effettuati nell’anno 2018 è possibile beneficiare della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
– la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sono agevolati solo i giardini relativi a “unità immobiliari ad uso abitativo”.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori.
La detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Proroga fino al 31.12.2018 e rimodulazione delle aliquote – Novità della legge di bilancio 2018
La legge di bilancio 2018 ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES introdotta dai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018. Per le spese sostenute dall’1.1.2018, tuttavia, l’aliquota della detrazione è ridotta al 50% per:
– gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari (si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006);
– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 18.2.2013 n. 811/2013;
– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Visita fiscale – Fasce orarie di reperibilità del lavoratore – Assenza di armonizzazione tra dipendenti pubblici e privati (Decreto 17.10.2017 n. 206)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2017 n. 302 ed entrerà in vigore il 13.1.2017 il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 17.10.2017 n. 206, recante il regolamento per l’accertamento delle assenze per malattia nel settore pubblico.
Il provvedimento, stabilito che la visita fiscale può essere richiesta dalla P.A. datrice di lavoro sin dal primo giorno di assenza mediante il canale telematico messo a disposizione dall’INPS, conferma:
– la possibilità di effettuazione delle visite, con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, nonché nell’ambito della stessa giornata;
– salvo eccezioni (ricorrenti in 3 casi), le attuali 7 ore di reperibilità giornaliera (9-13 e 15- 18).
Si sottolinea la necessità di armonizzazione con la disciplina del settore privato.