Detrazione per gli interventi di “sistemazione a verde” – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018)

Nel corso di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus verde può essere fruito due volte laddove siano eseguiti interventi di sistemazione sia sul giardino privato sia sul giardino condominiale.
Sono tuttavia escluse dall’agevolazione:
– le manutenzioni annuali;
– i lavori in economia sul proprio giardino o terrazzo, in quanto, per l’Agenzia, questa situazione è incompatibile con il concetto di “interventi straordinari di sistemazione a verde” citati dalla Relazione accompagnatoria alla legge di bilancio 2018.
Al contrario, per la detrazione sulle ristrutturazioni (art. 16-bis del TUIR) risultano agevolabili anche “le spese per l’acquisto dei materiali” usati dal contribuente.

Rottamazione ex DL 193/2016 – Estensione al COSAP (chiarimenti del MEF a Telefisco 2018)

In base ai chiarimenti forniti dal dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2018, anche il COSAP può rientrare nella definizione agevolata, in quanto prevede una sanzione collegata all’entrata.
L’art. 6 co. 10 del DL. 193/2016, che esclude espressamente tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, va, infatti, interpretato alla luce dell’art. 6-ter, che concede la possibilità di eliminare le sanzioni relative alle entrate dei Comuni, tributarie e non.
È, altresì, concesso ai Comuni di delimitare le annualità e le entrate ammesse alla definizione, posto che tale possibilità non viene espressamente inclusa tra i divieti inderogabili previsti dal medesimo art. 6-ter del DL 193/2016.

Carichi suscettibili di rottamazione ex DL 193/2016 – Pignoramento presso terzi – Illegittimità (C.T. Prov. Siracusa 11.1.2018 n. 100/3/18)

L’art. 6 co. 5 del DL 193/2016 è chiaro nell’affermare che per i carichi definibili, anche prima della presentazione dell’istanza di rottamazione ad opera del debitore, ogni attività esecutiva deve essere sospesa.
Quindi, nel momento in cui, a seguito dell’entrata in vigore del DL 193/2016, erano pendenti i termini per aderire alla rottamazione dei ruoli, l’Agente della riscossione non poteva iniziare o proseguire azioni esecutive, salvo quelle che si trovassero già in stato avanzato (C.T. Prov. Siracusa 11.1.2018 n. 100/3/18).
Ove l’Agente della riscossione potesse avviare o proseguire azioni esecutive in pendenza dei termini per la rottamazione, avrebbe il potere di paralizzare a suo piacimento la rottamazione stessa, dovendo il terzo pignorato, in tempi celeri, corrispondere le somme direttamente all’Agente della riscossione.

Regime premiale per congrui e coerenti – Riduzione dei termini di accertamento – Ambito applicativo

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha precisato che la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, a favore dei soggetti che fruiscono del regime premiale in caso di congruità e coerenza agli studi di settore (art. 10 co. 9 e 10 del DL 201/2011), non opera solo rispetto alle rettifiche aventi ad oggetto i redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati agli studi di settore, ma anche per eventuali altre tipologie di reddito possedute dal contribuente (si pensi, a titolo esemplificativo, all’imprenditore individuale che sia titolare anche di redditi da locazione o diversi); peraltro, la riduzione è da riferirsi alle sole imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore (ossia IRPEF/IRES, IVA e IRAP), i cui termini di accertamento sono disciplinati dagli artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72.
Il beneficio previsto per i contribuenti che applicano gli studi di settore ha una portata più ampia rispetto all’analogo previsto per gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del DL 50/2017), il quale è espressamente formulato per i soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Importi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione – Valori massimi per il 2018 (circ. INPS 31.1.2018 n. 19)

Con la circ. 31.1.2018 n. 19, l’INPS ha comunicato gli importi massimi mensili, validi per l’anno 2018, relativi ai trattamenti di integrazione salariale, agli assegni ordinario ed emergenziale erogati dai Fondi di solidarietà per il settore del credito, alle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola.
Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale, l’INPS indica gli importi massimi mensili suddivisi secondo due soglie di reddito. In sintesi, in caso di retribuzione pari o inferiore a 2.125,36 euro, l’importo lordo mensile sarà pari a 982,40 euro (ossia a 925,03 euro al netto della riduzione del 5,84% ex L. 41/86), mentre, laddove la retribuzione superi la predetta soglia, l’importo lordo sarà pari a 1.180,76 euro mensili (1.111,80 euro netti),
I valori dei massimali vanno poi incrementati del 20% ai sensi dell’art. 2 co. 17 della L. 549/95, nel caso in cui i trattamenti vengano concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Invece, in relazione ai massimali mensili 2018 previsti per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la circ. 19/2018 rende noto che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è fissata in misura pari a 1.208,15 euro, mentre l’importo massimo mensile dell’indennità, per cui non opera la riduzione del 5,84%, non può in ogni caso superare 1.314,30 euro.

Amministratori di condominio – Comunicazione dei dati degli oneri detraibili per la precompilazione della dichiarazione (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018)

Con il provv. Agenzia Entrate 6.2.2018 n. 30383 sono state aggiornate le specifiche tecniche della comunicazione relativa al 2017 che, entro il 28.2.2018, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, da acquisire ai fini della dichiarazione precompilata.
Nel corso di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della compilazione della sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” della comunicazione, l’amministratore deve indicare, nel campo 25 “Importo della spesa attribuita al soggetto”, l’importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23 “Codice fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, e non la spesa effettivamente sostenuta. L’informazione relativa al pagamento della quota attribuita deve essere fornita con la compilazione del campo 26 “Flag Pagamento” e, relativamente all’anno 2017, deve essere riferita al 31.12.2017.

Modifiche all’art. 20 del DPR 131/86 – Effetti – Decorrenza (circ. Assonime 6.2.2018 n. 3)

Nella circ. 6.2.2018 n. 3, Assonime ripercorre l’evoluzione storica dell’art. 20 del DPR 131/86 e gli orientamenti di prassi a giurisprudenza affermatisi nell’ultimo decennio, che hanno indotto il legislatore ad intervenire, con la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 87 della L. 205/2017), per “vincolare” la lettura dell’art. 20 del DPR 131/86 e per sancire espressamente i suoi rapporti con l’art. 10-bis della L. 212/2000 sull’abuso del diritto.
In particolare, a seguito dell’intervento normativo della legge di bilancio, è precluso interpretare l’atto presentato alla registrazione, ai fini dell’imposta di registro, basandosi su atti collegati o elementi extratestuali. Per questo, non è oggi più legittimo riqualificare in atto di cessione di azienda:
– nè il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle quote della conferitaria;
– nè la cessione totalitaria di partecipazioni.
Tenuto conto dell’evoluzione della norma, inoltre, le modifiche recate dalla legge di bilancio hanno mera natura chiarificatrice, sicché sarebbe possibile applicarle anche ai rapporti pregressi, sempreché non divenuti definitivi.

Proroga al 6.4.2018 del termine relativo al secondo semestre 2017 – Comunicazione opzionale (provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190)

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190, come annunciato nell’ambito di Telefisco 2018, ha previsto che entro il 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento) è possibile:
– presentare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017, sia per obbligo (art. 21 del DL 78/2010), sia per opzione (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
– sanare gli errori, senza l’applicazione delle sanzioni, relativi alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017.
Si rileva che:
– la predetta possibilità di trasmettere i dati senza l’irrogazione delle sanzioni non sembra riguardare i soggetti che hanno omesso di presentare la comunicazione;
– sussiste il dubbio circa il corretto inserimento nella comunicazione delle fatture passive annotate nell’apposito registro sezionale (circ. Agenzia delle Entrate 1/2018) e che concorrono all’IVA detraibile nel 2017.

Dichiarazione precompilata – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Ulteriori dati relativi agli oneri detraibili o deducibili (DD.MM. 30.1.2018)

Con due decreti datati 30.1.2018 e pubblicati sulla G.U. 6.2.2018 n. 30, il MEF ha previsto la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF), secondo quanto previsto dal DLgs. 175/2014.
In particolare, la trasmissione telematica è stata estesa ai dati riguardanti:
– le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
– le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.
I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili entro il 16.4.2018. Il termine per comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate è fissato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento: pertanto, i soggetti obbligati dovranno effettuare la comunicazione dei dati relativi al 2017 già entro il 28.2.2018.

Rinunce dei soci ai crediti – Crediti correlati a redditi tassati per cassa – Rinuncia al TFM da parte dei soci amministratori – Trattamento fiscale (norma di comportamento AIDC 201/2018)

La norma di comportamento AIDC 201/2018 ha formulato ulteriori considerazioni in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori, discostandosi dall’orientamento recentemente fornito dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124.
In particolare, ad avviso della norma di comportamento, in caso di amministratore-socio, la mera remissione del credito (che non sia collegata anche indirettamente a una controprestazione di qualsiasi natura) non comporta alcun beneficio per l’amministratore e non può, quindi, essere assunta quale forma di utilizzo o godimento del diritto di credito.
Conseguentemente l’operazione è fiscalmente ininfluente per l’amministratore.
Il credito rinunciato ha un valore fiscale nullo, posto che la fattispecie reddituale sottostante non ha mai concorso a formare la base imponibile del reddito dell’amministratore, e la rinuncia al credito non comporta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ex art. 94 co. 6 del TUIR.
Per quanto riguarda la società, che imputa a patrimonio netto l’ammontare del credito rinunciato dall’amministratore-socio, il vigente art. 88 co. 4-bis del TUIR determina una sopravvenienza attiva imponibile, da assoggettare a imposizione mediante una corrispondente variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.