L’incentivo strutturale per l’occupazione stabile introdotto dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni (35 per il solo 2018) che, nel corso dell’intera loro vita lavorativa, non siano mai stati occupati a tempo indeterminato né presso lo stesso datore di lavoro, né presso un altro.
In proposito l’INPS, con la circ. n. 40/2018, ha affermato che:
– determinano l’inapplicabilità della misura anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato svolti all’estero, cessati per dimissioni o mancato superamento della prova:
– i contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
– non osta, invece, la previa sussistenza, in capo al giovane, di un rapporto di apprendistato non stabilizzato né di un rapporto di lavoro domestico o intermittente a tempo indeterminato.
Per verificare l’insussistenza, in capo al lavoratore da assumere, di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’INPS annuncia la realizzazione di un’apposita “utility”, fermo restando l’invito, ai datori di lavoro, di continuare ad acquisire, in ordine alla ricorrenza del requisito in questione, la dichiarazione del lavoratore ex DPR 445/2000.
Spesometro – Facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale per il 2018 – Comportamento concludente
Con l’art. 1-ter del DL 148/2017 è stata riconosciuta ai soggetti passivi IVA la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture con cadenza semestrale anziché trimestrale.
In tal caso, l’invio deve essere effettuato:
– entro l’1.10.2018 per il primo semestre (termine differito rispetto a quello ordinario del 16.9.2018, ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017);
– entro il 28.2.2019 per il secondo semestre.
Sulla base del tenore letterale dell’art. 1-ter del DL 148/2017, si ritiene che la facoltà di invio semestrale possa essere esercitata mediante comportamento concludente del soggetto passivo, non applicandosi la disciplina delle opzioni tributarie di cui al DPR 442/97. Si osserva, inoltre, che il modello di dichiarazione IVA 2018 non prevede alcuna specifica modalità di opzione.
La semplificazione in argomento riguarda sia la comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, sia quella effettuata nell’ambito del regime opzionale ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Incentivi all’assunzione a tempo indeterminato di under 35 e apprendisti – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Cumulo con le altre agevolazioni
Si riepilogano gli incentivi fruibili dalle aziende:
– mediante l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018 per promuovere l’occupazione giovanile (per gli under 30 e, solo per quest’anno, per gli under 35): soglia massima di 9.000,00 euro a triennio;
– tramite gli incentivi Occupazione Mezzogiorno e Neet: sgravio annuale con limite massimo di 12 mesi per un valore complessivo di 8.060,00 euro in un anno;
– in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti con età inferiore a 30 anni: 50% dei contributi dovuti nel quinto anno di assunzione fino a un massimo di 3.000,00 euro, oltre al risparmio (per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti che assumono con il contratto di apprendistato professionalizzante) del 60% circa dei contributi nei 3 anni di durata del periodo formativo e nel primo anno di conferma in servizio.
Alla luce del risparmio possibile in caso di apprendistato, grazie alla combinazione delle diverse agevolazioni, alla possibilità di sottoinquadrare l’apprendista, alla completa deducibilità ai fini IRAP e allo scomputo degli apprendisti ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili, viene auspicata un’evoluzione delle politiche attive per evitare l’eccessivo onere gestionale riscontrato dai datori di lavoro e per consentire all’apprendistato di apparire la forma più conveniente fra quelle atipiche del nostro mercato del lavoro.
Assegni di importo superiore a 1.000,00 euro privi della clausola di non trasferibilità – Regime sanzionatorio (vademecum Min. Economia e finanze 12.3.2018)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che sta valutando la possibilità di modificare il gravoso regime sanzionatorio sull’uso di assegni oltre soglia privi della clausola di non trasferibilità, introdotto dal DLgs. 90/2017, recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione, in linea con le osservazioni della Commissione Finanze della Camera dei Deputati allo schema di DLgs. recante attuazione della Direttiva 2016/2258/UE, relativa all’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Nel frattempo, peraltro, è reputato utile ricordare che:
– l’attuale soglia, pari a 1.000,00 euro, è operativa dal DL 201/2011;
– dal 2008 le banche non rilasciano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
– è possibile richiedere, per iscritto, alla banca il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un’imposta di bollo di 1,50 euro. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a 1.000,00 euro;
– se qualcuno dovesse trovare un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”;
– se l’importo è inferiore a 1.000,00 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola.
Licenziamento per giusta causa – Svolgimento di attività extralavorativa durante l’assenza dal lavoro per malattia – Legittimità (Cass. 13.3.2018 n. 6047)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.3.2018 n. 6047, ha ribadito il principio secondo cui l’attività extralavorativa posta in essere durante il periodo di assenza per malattia costituisce un illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente, con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, in riferimento al momento in cui il comportamento viene realizzato.
Il caso di specie riguardava un dipendente che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia a causa di un episodio di lombosciatalgia, si era esibito una sera suonando la fisarmonica con la propria band durante una festa di paese. La partecipazione all’evento, che era stato pubblicizzato sia da un giornale locale sia dallo stesso lavoratore sul proprio profilo Facebook, non aveva pregiudicato la guarigione, tenuto conto che il lavoratore era rientrato regolarmente al lavoro al termine del periodo di malattia.
La Suprema Corte, ritenendo che nella lettera di contestazione fosse imputato al lavoratore solo il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali e non anche l’insussistenza dello stato di malattia, cassa la decisione della Corte d’Appello – che aveva deciso la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro per insussistenza del fatto contestato – e rinvia la decisione alla Corte d’Appello perché valuti se il comportamento del lavoratore sia stato imprudente e contrario ai doveri di correttezza e buona fede e agli obblighi specifici di diligenza e fedeltà.
Dichiarazioni integrative a favore del contribuente – Valutazione degli errori – Orientamenti giurisprudenziali
In tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, la giurisprudenza ha assunto orientamenti contrastanti sia in relazione all’utilizzo di un credito d’imposta a seguito della mancata compilazione del quadro RU, sia con riferimento all’emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa nel caso di riconoscimento di crediti d’imposta o di imposte pagate in eccesso.
Con riferimento alla prima questione e tralasciando il fatto che per alcuni crediti d’imposta l’indicazione in dichiarazione è prevista a pena di decadenza, la Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento (Cass. 21.12.2016 n. 26550), ha affermato che l’integrazione della dichiarazione può avvenire solo se si dimostra il carattere essenziale e riconoscibile dell’errore (Cass. 15.12.2017 n. 30172).
In relazione alla seconda questione, è stato recentemente sostenuto che la dichiarazione tributaria può sempre essere emendata nel corso del contenzioso quando sono stati commessi errori od omissioni a danno del contribuente, a condizione che il contribuente non abbia pagato importi maggiori di quelli spettanti, mentre, nell’ipotesi in cui egli abbia provveduto al pagamento, è tenuto a procedere con la richiesta di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti ed esclusa la possibilità di opporre, in giudizio, l’eventuale credito vantato per l’indebito pagamento (Cass. 9.3.2018 n. 5728).
Obbligo contributivo artigiani – Iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto” (mess. INPS 14.3.2018 n. 1138)
Con il messaggio 14.3.2018 n. 1138, l’INPS risponde alle richieste di chiarimento in materia di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e di obbligo contributivo ai sensi della L. 463/59, precisando che non possono chiedere la copertura previdenziale alla gestione artigiani:
– i titolari/soci delle imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale;
– i soci delle snc che esercitano regolarmente un’attività relativa al settore artigiano, ma che non sono iscritte all’Albo imprese artigiane, in quanto solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera.
I soci delle srl pluripersonali che non abbiano voluto esercitare la facoltà di iscriversi all’Albo delle imprese artigiane non possono essere iscritti d’ufficio alla Gestione artigiani.
In caso di iscrizioni non conformi, le strutture territoriali potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti richiesti.
Per quanto concerne il contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata in linea con quanto chiarito nel messaggio in commento. Saranno effettuate le opportune valutazioni dalle autorità competenti in merito alle pratiche già istruite in maniera difforme.
Successioni aperte dal 3.10.2006 – Approvazione del nuovo modello di successione – Utilizzo dal 15.3.2018 (provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2017 n. 305134)
Dal 15.3.2018, per la presentazione della dichiarazione di successione relativa ad una successione apertasi dal 3.10.2006 va utilizzato il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2017 n. 305134.
Il modello va presentato telematicamente, all’Agenzia delle Entrate:
– direttamente dal contribuente abilitato all’uso dei servizi telematici;
– oppure tramite i soggetti incaricati (individuati ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98 e del provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444).
In alternativa, il modello può essere presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all’inoltro telematico.
Peraltro, fino al termine ultimo del 31.12.2018, la dichiarazione può essere presentata in forma cartacea, utilizzando il vecchio modello 4, di cui al DM 10.1.92. Il medesimo modello resta in uso per presentare dichiarazioni di successioni aperte fino al 2.10.2006, ovvero dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di dichiarazioni già presentate con il modello 4.
Cessione di carburanti – Obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 – Soluzioni tecniche allo studio
In vista dell’introduzione, a partire dall’1.7.2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, l’Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria stanno studiando soluzioni tecniche che consentano agli acquirenti di ottenere in automatico la fattura elettronica a seguito del rifornimento.
Secondo una prima ipotesi, alle carte di debito e di credito utilizzate per i pagamenti potrebbero essere associati i dati anagrafici dei soggetti acquirenti. All’atto del pagamento, i gestori di impianti di distribuzione potrebbero acquisire i dati ed emettere la fattura elettronica in tempi brevi.
Una seconda ipotesi prevede che l’Agenzia delle Entrate, mediante una nuova applicazione, rilasci ai soggetti interessati un codice QR contenente tutti i dati di fatturazione, che anche in questo caso dovrebbero essere rilevati con appositi strumenti in dotazione ai distributori di carburante.
Un’ultima ipotesi presa in considerazione è quella di prevedere un regime transitorio di coesistenza tra la fattura elettronica e la scheda carburante, per consentire agli operatori di adeguarsi con maggiore gradualità al nuovo sistema di certificazione.
Rinuncia al compenso da parte del professionista – Presunzione di evasione (Cass. 14.3.2018 n. 6215)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14.3.2018 n. 6215, ha affermato che l’elevato numero di prestazioni gratuite effettuate dal professionista può rappresentare un elemento idoneo a legittimare la rideterminazione induttiva dei maggiori redditi professionali.
Tale circostanza, infatti, può far ritenere la contabilità inattendibile ai sensi dell’art. 39 co. 2 del DPR 600/73, soprattutto se raffrontata con le numerose prestazioni professionali rese.