L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 22.5.2018 n. 4538, ha fornito i primi chiarimenti con riferimento al divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti (art. 1 co. 910 – 914 della L. 205/2017), in vigore dall’1.7.2018.
La norma impone ai datori di lavoro o committenti, a fini della piena tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati (es. bonifico o assegno); in mancanza, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Nello specifico, l’INL precisa che l’obbligo in questione:
– si applica ai rapporti di lavoro subordinato, alle co.co.co., ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico e i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale;
– si ritiene violato quando il pagamento non avviene secondo le modalità prescritte o quando tali modalità vengono rispettate, ma il pagamento ha esito negativo in ragione di una condotta elusiva da parte del datore di lavoro.
Scambio automatico di informazioni fiscali – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei conti detenuti da persone fisiche non residenti
Gli intermediari finanziari devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti finanziari dei non residenti relativi al 2017 entro:
– il 31.5.2018, per le comunicazioni relative all’accordo FATCA, riguardante i soli rapporti con gli Stati Uniti d’America (provv. Agenzia delle Entrate 87319/2018);
– il 20.6.2018, per le comunicazioni eseguite nel contesto degli obblighi assunti dall’Italia con l’adesione alla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali (c.d. “comunicazioni CRS”), riguardanti invece i rapporti con un numero estremamente vasto di giurisdizioni estere (provv. Agenzia delle Entrate 87316/2018).
In merito al perimetro dei dati che dovranno essere indicati nella comunicazione annuale, questa deve contenere, tra gli altri, i dati anagrafici, il numero di conto, il saldo o il valore del rapporto, oltre a specifiche indicazioni per i conti di custodia, tra cui l’importo lordo degli interessi, dividendi o altri redditi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno.
Obbligo di fatturazione elettronica – Contenuto della fattura e modalità di conservazione del documento (risposta Agenzia delle Entrate Videoforum Il Sole 24 Ore)
In risposta a una delle domande poste nell’ambito del videoforum organizzato da Il Sole – 24 Ore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– i soggetti passivi IVA potranno continuare a conservare la copia informatica della fattura in formato pdf in luogo del documento in formato XML;
– quanto descritto al punto precedente vale a condizione che i documenti abbiano un contenuto identico, tenuto conto che il documento in formato pdf rappresenta una copia informatica dell’originale rappresentato dal file XML trasmesso al Sistema di Interscambio.
A tale proposito, si rileva, fra l’altro, che la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate permette di gestire in modo semplificato:
– il momento di formazione del documento e della sua gestione presso le parti coinvolte;
– il momento di trasmissione della fattura e della relativa gestione presso il Sistema di interscambio.
Studi di settore relativi al periodo d’imposta 2017 – Correttivi di settore individuali e territoriali
Il DM 23.4.2018 ha approvato i correttivi congiunturali applicabili agli studi di settore per il periodo d’imposta 2017, cui si aggiunge il DM 23.3.2018 relativamente ai correttivi per i soggetti in contabilità semplificata con determinazione del reddito per cassa.
I correttivi vengono ripartiti in tre categorie principali:
– i correttivi di settore, applicabili a tutti i soggetti non congrui, che valutano la contrazione dei margini e della redditività;
– i correttivi individuali, per il cui funzionamento è richiesta la compilazione del quadro T, che misurano la riduzione dell’efficienza produttiva nel 2017 rispetto al triennio precedente;
– i correttivi territoriali, che agiscono sempre sulla contrazione dei margini e della redditività, ma con variazioni rispetto alla singola area geografica di appartenenza dell’impresa.
Tali correttivi si utilizzano anche per i professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi (nel qual caso, i correttivi individuali agiscono sugli effetti della ritardata percezione dei compensi).
Acquisto da parte di soci – Potere dispositivo degli amministratori – Esclusione – Obbligo di contrarre – Esecuzione in forma specifica (Trib. Roma 14.3.2018)
Il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma, nel provvedimento del 14.3.2018, ha precisato che:
– ai sensi dell’art. 2437-bis co. 2 c.c. e dell’art. 2437-quater c.c., il recedente da spa rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori il potere di alienare i titoli azionari. In funzione di ciò si prevede, da un lato, il deposito delle azioni presso la sede sociale e, dall’altro, l’incedibilità per il socio delle stesse. La spa è così configurata al pari di un “commissario per la vendita”;
– diversamente, nelle srl non è previsto nulla di simile e neppure è applicabile analogicamente quanto disposto per le spa. L’attribuzione agli amministratori di spa di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente costituisce oggetto di una norma di carattere eccezionale;
– in caso di esercizio del diritto di recesso da una srl, quindi, agli amministratori non è riconosciuto alcun potere dispositivo sulla relativa partecipazione in funzione del “rimborso” mediante acquisto da parte di altri soci o di terzi, configurandosi, in capo al recedente, un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c.
Ciclomotore strumentale all’attività del contribuente (C.T. Reg. Roma 4.4.2018 n. 2144/13/18)
In base a quanto disposto dall’art. 86 del DPR 602/73, non possono essere oggetto di fermo amministrativo i veicoli strumentali all’attività esercitata dal contribuente.
Il concetto di strumentalità del bene riguarda l’organizzazione del lavoro e, dunque, i beni che fanno parte dell’impresa o dell’attività professionale.
Conseguentemente, possono essere sottoposti a fermo i veicoli (ivi compresi i ciclomotori) utilizzati per recarsi presso il posto di lavoro, in quanto si tratterebbe non tanto di beni strumentali all’attività, bensì strumentali alla persona (C.T. Reg. Roma 4.4.2018 n. 2144/13/18).
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 – Presentazione delle domande – Lavoratori a tempo parziale – Pagamento al coniuge dell’avente diritto
I lavoratori che intendono beneficiare dell’Assegno per il nucleo familiare dovranno presentare al proprio datore di lavoro, entro il 30.6.2018, la nuova domanda per l’ottenimento o l’aggiornamento dei dati utili a reperire l’importo spettante, determinato in base alle tabelle fornite con la circ. INPS 68/2018, contenenti gli importi mensili in vigore dall’1.7.2018 al 30.6.2019.
Nell’occasione possono ricorrere casi particolari, come ad esempio l’ipotesi del lavoratore a tempo parziale, per il quale l’art. 11 del DLgs. 81/2015 stabilisce che l’ANF spetta per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore, mentre, in caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Un altro caso particolare riguarda il possibile pagamento dell’ANF direttamente al coniuge dell’avente diritto, così come previsto all’art. 1 co. 559 della L. 311/2004. Nel dettaglio, il coniuge può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF e potrà farlo presentando l’apposita richiesta tramite il modulo ANF/DIP. In caso, invece, di domanda presentata successivamente alla richiesta della prestazione, si dovrà utilizzare il modello ANF/DIP 559.
Settore alimentare e panificazione – Aziende artigiane – Erogazione della seconda tranche dell’una tantum (accordo 23.2.2017)
In applicazione dell’accordo del 23.2.2017 (che rinnova il CCNL stipulato tra Confartigianato alimentazione, CNA alimentare, Casartigiani, CLAAI e FLAI-CGIL, FAI-CISL E UILA-UIL, scaduto il 31.12.2015), a maggio le aziende artigiane dei settori alimentare e panificazione, nonché quelle non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare, dovranno erogare la seconda tranche dell’una tantum stabilita a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Nello specifico, l’accordo prevede che, ai soli lavoratori in forza alla data del 23.2.2017, sia riconosciuto un importo forfetario pari a 150,00 euro a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2016-28.2.2017) con previsione di corresponsione in due soluzioni:
– 75,00 euro, corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2017;
– 75,00 euro, da versare con la retribuzione del mese di maggio 2018.
Obblighi di fatturazione elettronica – Modalità di trasmissione delle fatture (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Il Sole 24 Ore 24.5.2018)
L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum tenutosi il 24.5.2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica. In particolare:
– la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72;
– qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa;
– qualora, invece, la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera “non emessa” ma non si incorre in alcuna violazione se la fattura viene trasmessa nuovamente al SdI entro 5 giorni.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di conservazione delle fatture in formato PDF in luogo del formato XML che caratterizza le fattura elettroniche.
In merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, viene chiarito che è possibile trasformare in formato XML le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, adempiendo in questo modo al predetto obbligo comunicativo.
Pignoramento dello stipendio – Adempimenti del datore di lavoro
Il pignoramento dello stipendio costituisce una forma di esecuzione:
– avente ad oggetto la retribuzione del lavoratore/debitore;
– applicata dal datore di lavoro, che versa parte dello stipendio direttamente al creditore.
Nello specifico, il processo di esecuzione sulla retribuzione viene notificato direttamente al lavoratore e al datore di lavoro, che, in seguito all’accertamento del giudice dell’esecuzione circa la regolarità della procedura e all’assegnazione delle somme, sarà obbligato a trattenere al massimo un quinto dello stipendio, calcolando la cifra sulla base della retribuzione in busta paga, al netto delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali.
Infine, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve indicare nella certificazione unica il pignoramento, tramite la compilazione della sezione “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi”, riportando i dati relativi alle somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi.