L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 14.6.2018 n. 73, ha reso noto che, ai fini degli obblighi di fatturazione elettronica, sono messi a disposizione:
– il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (indirizzo PEC o “codice destinatario” di 7 cifre), abbinato alla partita IVA dei soggetti passivi che ne faranno richiesta;
– il servizio di generazione del “QR-Code”, codice a barre bidimensionale che identifica ciascun soggetto IVA nei confronti del proprio fornitore.
Per quanto riguarda la registrazione dell’indirizzo telematico di ciascun destinatario di fatture elettroniche, esso è necessario affinché, previa comunicazione al cedente o prestatore, a tale indirizzo possano essere recapitate le fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio.
L’utilità del “QR-Code” è, invece, quella di consentire l’immediata identificazione del soggetto passivo (partita IVA ed altri dati anagrafici) nei confronti del proprio fornitore ai fini di ridurre gli errori nella predisposizione e generazione della fattura elettronica.
Per l’utilizzo dei servizi descritti è possibile conferire delega a uno o più intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni, come stabilito con provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689.
Iscrizione a ruolo eseguita a nome della società estinta – Notifica degli atti – Orientamenti giurisprudenziali
Per effetto dell’art. 2495 c.c., la cancellazione dal Registro delle imprese comporta, per le società di capitali e le società di persone, l’estinzione dell’ente a tutti gli effetti.
Si pone, dunque, il problema della notifica degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
Secondo la giurisprudenza e la prassi, gli avvisi/atti delle società di capitali possono essere notificati presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale, ferma restando la possibilità di eleggere domicilio prima della cancellazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 13.4).
La Cass. 18.5.2018 n. 12242 ha sancito che, altresì per le società di persone, ove i soci rispondono direttamente dei debiti ai sensi dell’art. 2304 c.c., la notifica potrebbe essere effettuata, ex art. 65 del DPR 600/73, presso l’ultimo domicilio della società, essendo tra l’altro valido il ruolo intestato al soggetto estinto.
Acquisto di carburanti a partire dall’1.7.2018 – Detrazione dell’IVA e deduzione del costo – Mezzi di pagamento idonei – Obblighi documentali
Salvo possibili proroghe annunciate da fonte governativa, a decorrere dall’1.7.2018 gli acquisti di carburante dovranno essere effettuati avvalendosi di mezzi di pagamento “tracciabili”, come individuati con provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 (es. assegni, bonifici, carte di credito, carte di debito o altre carte di pagamento, ecc).
Inoltre, per gli acquisti di benzina e gasolio per motori, è fatto obbligo, per i soggetti passivi IVA, di richiedere la fattura elettronica.
Per ricevere la fattura elettronica, la soluzione operativamente più efficace prevede che il destinatario si registri presso il servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate, associando, in pratica, la propria partita IVA all’indirizzo telematico (PEC o “codice destinatario”) prescelto per la ricezione. Effettuata la registrazione, il Sistema di Interscambio recapiterà le fatture presso l’indirizzo selezionato.
Altrimenti, chi non si sarà registrato al servizio dell’Agenzia dovrà comunicare direttamente al fornitore il proprio indirizzo PEC o il proprio “codice destinatario” per ottenere la fattura elettronica.
Retribuzione – Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
L’art. 1 co. 910-914 della L. 205/2017 prevede che, dall’1.7.2018, per datori di lavoro e committenti, non sarà più possibile corrispondere la retribuzione od ogni suo anticipo in contanti direttamente ai lavoratori, perché tali somme dovranno essere corrisposte con i seguenti strumenti tracciabili:
– bonifico sul conto corrente del lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– assegno consegnato al lavoratore o a un suo delegato.
Tale obbligo riguarda i rapporti di lavoro subordinato, le co.co.co. e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. 142/2001), mentre sono previste delle eccezioni (es. lavoro domestico, tirocini, ecc.).
I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha precisato che, trattandosi di illecito non materialmente sanabile, non si applica il potere di diffida (art. 13 del DLgs. 124/2004) e la sanzione sarà determinata nella misura ridotta (art. 16 della L. 689/81).
Applicazione di un’IVA non dovuta – Termine per il rimborso – Accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Sussiste un potenziale conflitto di norme, tra:
– l’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72 (introdotto dalla L. 20.11.2017 n. 167), secondo cui, in caso di applicazione di un’IVA non dovuta, il cedente può presentare istanza di rimborso all’Erario entro il termine decadenziale di due anni da quando, a seguito di accertamento definitivo, ha dovuto restituire alla controparte le somme;
– l’art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 (come modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205), secondo cui ove venga detratta un’IVA indebitamente applicata assolta dal cedente/prestatore, al cessionario viene irrogata una sanzione fissa da 250,00 euro a 10.000,00 euro, ferma restando la detrazione.
Se il cessionario può detrarre l’IVA addebitata in rivalsa per errore, perde di pregio il secondo comma dell’art. 30-ter del DPR 633/72, in quanto non può esserci l’accertamento nei suoi confronti, nè, tanto meno, la ripetizione dal cessionario al cedente dell’IVA indebita.
Un’interpretazione potrebbe essere quella di negare la detrazione per le sole operazioni esenti, non imponibili o escluse in cui l’IVA è stata comunque applicata (l’imposta non sarebbe stata applicata in misura “maggiore” come letteralmente richiede l’art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, essendo ab origine indebita).
Attività estive – Principali indicatori per attività economiche
Durante il periodo estivo sono frequenti i controlli sulle attività commerciali tipiche della stagione (bar, pizzerie, alberghi), da cui possono scaturire, oltre alle irregolarità riscontrate in occasione dell’accesso, anche ricostruzioni analitico-induttive del reddito, basate su indicatori differenti in base al tipo di esercizio.
Ad esempio, oltre all’omesso scontrino o all’uso di personale in nero, vi può essere il riscontro del saldo di cassa rispetto agli incassi complessivi e parziali registrati nella giornata, la ricostruzione analitica dell’inventario o quella induttiva dei ricavi mediante il controllo dell’acquisto di merci e materie, ivi compresi i prodotti monouso.
La fattura elettronica per le cessioni di carburante
Dal 1° luglio 2018 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione. A tal fine, intendiamo fornirle delucidazioni circa le principali novità in materia di deducibilità del costo e detraibilità IVA assolta sull’acquisto di carburante nonché sui mezzi di pagamento.
L’approfondimento è nella nostra pagina delle informative fiscali.
CIGS per le imprese del settore editoria – Lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante – Assolvimento degli obblighi contributivi (messaggio INPS 19.6.2018 n. 2449)
Con il messaggio 19.6.2018 n. 2449, l’INPS è intervenuto in merito alla CIGS prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante presso le aziende appartenenti al settore dell’editoria, la cui disciplina generale è dettata dall’art. 25-bis del DLgs. 148/2015, fornendo le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che a decorrere dal mese di luglio 2018 la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata applicando l’aliquota complessiva sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende del settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T”.
Invece, per regolarizzare le differenze contributive scaturenti dalla modifica normativa, introdotta dall’art. 25-bis del DLgs. 148/2015, i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati, ossia da gennaio a giugno 2018, potranno effettuare tale regolarizzazione del versamento del contributo senza aggravio di oneri accessori, purché entro il 16.9.2018.
Imprese agricole – Attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti fotovoltaiche – Ambito applicativo (C.T. Reg. Reggio Emilia 5.6.2018 n. 92/2/18 )
L’art. 1 co. 423 della L. 266/2005 ha stabilito che costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.
L’Agenzia delle Entrate (circ. 6.7.2009 n. 32) ha precisato che relativamente alla produzione di energia da fonte fotovoltaica non è richiesta l’utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo. Tuttavia, trattandosi di un’attività “connessa”, deve sussistere comunque un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in Catasto con attribuzione di reddito agrario (in tal senso la C.T. Reg. Reggio Emilia 5.6.2018 n. 92/2/18, secondo cui l’attività agricola deve iniziare prima dell’installazione dei pannelli fotovoltaici).
Mancata risposta a questionari – Inutilizzabilità dei documenti richiesti (Cass. 19.6.2018 n. 16106)
La Cass. 19.6.2018 n. 16106 dichiara che la mancata risposta al questionario nel corso del controllo, che comporta in sede contenziosa l’inutilizzabilità dei documenti richiesti e non prodotti, può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Si rammenta che tale inutilizzabilità non opera, in applicazione di quanto previsto dall’art. 32 co. 5 del DPR 600/73, nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri precedentemente non esibiti, dimostrando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per una causa a lui non imputabile.