La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12790/2018, è tornata ad occuparsi del criterio di stima da adottare per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, cioè gli immobili a destinazione speciale.
È stato ribadito, in particolare, che il canone determinativo del classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale per tali immobili deve basarsi, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 652/39 e degli artt. 28 e 30 del DPR 1142/49, sulla stima diretta sul “valore venale” e, solo nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, può farsi ricorso al criterio di stima sul “costo di costruzione”.
Subappalti e subcontratti resi nel settore pubblico – Obbligo di fatturazione elettronica – Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 1 co. 917 della L. 205/2017, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica, con decorrenza dall’1.7.2018, alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.
Nonostante sia stato chiarito, con circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, che l’obbligo si applica soltanto nei rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi, permangono incertezze in merito all’estensione dell’ambito applicativo ai soggetti che forniscono beni per l’esecuzione di un contratto pubblico.
Dovrebbero potersi escludere dall’obbligo i soggetti che forniscono beni al titolare del contratto di appalto senza essere direttamente coinvolti nell’appalto medesimo, mancando, ad esempio, specifiche comunicazioni in tal senso alla stazione appaltante ovvero in assenza dell’imposizione dei codici CIG e CUP.
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Versamento tardivo della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva – Effetti
Il prossimo 2.7.2018 (poiché il 30.6.2018 cade di sabato) scade il termine per beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all’1.1.2018 mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35, se il versamento integrale dell’imposta sostitutiva o della prima rata non ha luogo, l’eventuale plusvalenza realizzata continua a dover essere computata assumendo quale costo o valore “storico” quello indicato dall’art. 68 co. 1 del TUIR.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 12.3.2018 n. 5981.
Anche secondo i Giudici di legittimità assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine previsto.
Inizio di attività edili e commerciali – Pubblicazione degli schemi di modulistica
In attuazione del DLgs. 126/2016 e delle tabelle allegate al DLgs. 222/2016, sono stati approvati gli schemi informatizzati, uniformi a livello nazionale, da utilizzare per l’inizio delle attività edili (CILA, SCIA, CIL, permessi di costruire) e per le attività commerciali (panifici, tinto lavanderie, somministrazioni alimenti a domicilio, distributori automatici, autorimesse).
La modulistica sarà pubblicata sui siti delle singole Amministrazioni, le quali non potranno richiedere informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli individuati.
L’eventuale richiesta di documenti integrativi che non corrispondono agli schemi costituisce illecito disciplinare per i funzionari e gli operatori allo sportello.
Superamento del tasso soglia – Commissione di massimo scoperto – Rapporti svoltisi ante DL 185/2008 convertito (Cass. SS.UU. 20.6.2018 n. 16303)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 20.6.2018 n. 16303, risolvono una questione di particolare importanza in tema di commissione di massimo scoperto, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2-bis del DL 185/2008 convertito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. 108/96.
In particolare, il principio di diritto sancisce che va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. 108/96, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Indennità di trasferta – Corresponsione in modo variabile con esclusione dei giorni di ferie, malattia o infortunio – Regime fiscale e previdenziale applicabile – Effetto sui contenziosi pendenti (Cass. 20.6.2018 n. 16263)
Alla luce delle recenti decisioni della Cassazione, come la sentenza 20.6.2018 n. 16263, nonché della norma di interpretazione autentica indicata all’art. 7-quinquies del DL 193/2016, il regime fiscale e contributivo delle trasferte occasionali e abituali sembrerebbe definito.
Tuttavia, sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti dell’INPS, il quale non dovrebbe discostarsi da quanto affermato con il messaggio 5.12.2008 n. 27271.
Nell’occasione, l’Istituto previdenziale ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del trasfertismo, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni: la mancata indicazione nel contratto e/o nella lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione; lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.
Infine, l’INPS dovrebbe dare indicazioni per poter risolvere anche tutti i contenziosi pendenti in sede amministrativa.
Autonoma organizzazione – Compensi per attività di sindaco, consulente tecnico d’ufficio e pubblicista – Esclusione da IRAP – Condizioni (Cass. 17.5.2018 n. 12052)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 17.5.2018 n. 12052, ha affermato che non sono soggetti a IRAP gli emolumenti percepiti per:
– attività di sindaco e revisore di società;
– lezioni e diritti d’autore;
– consulenze tecniche d’ufficio e di parte.
Affinché operi l’esclusione, occorre che il professionista (nel caso di specie, commercialista) sia in grado di scindere i suddetti compensi rispetto a quelli prodotti avvalendosi di un’autonoma organizzazione.
L’accertamento delle varie attività esercitate e lo scorporo dei relativi proventi spetta al giudice di merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Obbligo di accettazione di pagamenti tramite POS – Regime sanzionatorio – Disposizioni attuative (parere Consiglio di Stato 1.6.2018)
Il Consiglio di Stato, in un parere dell’1.6.2018, ha stabilito che – in relazione all’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito e carte di credito da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (art. 15 co. 4 del DL 179/2012 convertito) – la previsione dello schema di DM attuativo, che rinvia all’art. 693 c.p. (con sanzione amministrativa fino a 30,00 euro), non supera la riserva di legge.
Ai sensi dell’art. 693 c.p., chiunque rifiuti di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30,00 euro. Il rinvio a tale disposizione – afferma il Consiglio di Stato – non rispetta il principio in base al quale nessuna sanzione può essere imposta se non in base alla legge. Se il comma 4 dell’art. 15 del DL 179/2012 convertito individua chiaramente la condotta antigiuridica, ed il successivo comma 5 i contenuti della delega (determinazione delle modalità, dei termini e dell’importo delle sanzioni), la specificazione di tali elementi non è sufficiente a soddisfare il vincolo costituzionale in materia di riserva di legge. Il riferimento all’art. 693 c.p. non può essere condiviso, trattandosi di disposizione che tutela un differente interesse. La sanzione, invece, andrebbe ricercata nella disciplina delle attività commerciali, nel contesto di una norma di chiusura che sanzioni un inadempimento di carattere residuale.
Locazioni di immobili strumentali soggette ad IVA – Applicazione dell’imposta di registro proporzionale – Violazione del diritto comunitario – Insussistenza (Corte di Giustizia UE 12.10.2017 causa C-549/16)
Nella pronuncia 12.10.2017 causa C-549/16, la Corte di Giustizia UE ha affermato la legittimità della disciplina delle locazioni di immobili strumentali imponibili ad IVA, che prevede l’applicazione congiunta dell’IVA e dell’imposta di registro dell’1%, in rapporto all’art. 401 della Direttiva IVA.
Il combinato disposto degli artt. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, 40 co. 1-bis del DPR 131/86 e 5 co. 1 lett. a-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 determina l’applicazione dell’imposta di registro dell’1% alle locazioni di immobili strumentali imponibili ad IVA.
Tale cumulo di IVA e imposta di registro non è, però, vietato dall’art. 401 della Direttiva IVA, in quanto tale norma consente l’applicazione di imposte su forniture di beni e prestazioni di servizi che non abbiano natura di imposte sul volume d’affari, in tale definizione rientrando le imposte che abbiano le caratteristiche essenziali dell’IVA.
All’imposta di registro, tuttavia, mancano i caratteri essenziali dell’IVA, tra cui, in primo luogo, l’applicazione generalizzata, atteso che l’imposta di registro si applica sugli specifici atti indicati dal DPR 131/86.
Inoltre, l’imposta di registro non prevede alcun meccanismo di detrazione.
Importi derivanti dai modelli REDDITI e IRAP 2018 – Termini di versamento
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES “solari”, sono tenuti a corrispondere il saldo e la prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP:
– al 30 giugno, senza la maggiorazione dello 0,4%;
– al 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001).
Per tali soggetti, quindi, i termini di versamento del saldo relativo al 2017 e del primo acconto del 2018 scadono il 2.7.2018 (in quanto il 30.6.2018 cade di sabato), senza la maggiorazione dello 0,4%.
Poiché il termine del 30.6.2018 cade di sabato ed è automaticamente differito a lunedì 2.7.2018, l’ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% si calcola da quest’ultima data.
È, altresì, possibile applicare il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti tramite modello F24, compresi quelli rateizzati, che scadono dal 1° al 20 agosto di ogni anno (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006): per effetto del periodo feriale, dunque, tutti i contribuenti (a prescindere dalla tipologia di attività svolta e dall’assoggettamento agli studi di settore) possono beneficiare, maggiorando le somme dovute dello 0,4%, dell’ulteriore differimento, al 20.8.2018, dei termini di versamento.