Secondo il Tribunale di Roma, la possibilità per i soci accomandanti di sas di consultare i libri e i documenti contabili è limitata alla fase successiva alla comunicazione annuale del bilancio. Solo dopo tale fase è consentita la consultazione della documentazione in possesso della società e, comunque, solo al fine di controllare l’esattezza delle relative informazioni.
Infatti, non possono essere assimilati, da un lato, il diritto di comunicazione di cui all’art. 2320 c.c. e, dall’altro, il potere di cui all’art. 2261 c.c., con specifico riguardo ai soci della società semplice (e della snc) che non partecipano all’amministrazione.
Di conseguenza, la richiesta del socio accomandante di accesso alla documentazione relativa all’anno sociale in corso non può essere ammessa.
Pagamento con mezzi tracciabili – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Applicabilità alle somme erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori in trasferta
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 910 ss. della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1.7.2018 per i datori di lavoro o committenti non è più possibile corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
In tale disposizione ricorre sempre il termine “retribuzione” e, di conseguenza, potrebbero essere escluse dall’obbligo di tracciabilità determinate somme, come ad esempio quelle erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in trasferta.
Tuttavia, si osserva, tenendo conto di come il co. 911 preveda che i datori di lavoro (o i committenti) non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, è opportuno che, nell’attesa di chiarimenti ministeriali, le aziende predispongano dall’1.7.2018 quanto necessario ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
Operativamente, i datori di lavoro interessati dovranno richiedere ai lavoratori le coordinate bancarie, ovvero gli estremi di uno strumento elettronico utilizzabile (es. carta di credito con IBAN), oppure considerare l’eventuale adozione di un sistema alternativo (es. assegno circolare).
Obbligo di fatturazione elettronica – Regole di emissione e trasmissione delle fatture – Aggiornamento delle specifiche tecniche
In data 5.6.2018, è stata pubblicata la versione aggiornata delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche.
Fra le novità introdotte con l’aggiornamento, si segnala:
– l’obbligo di inserire il codice fiscale o la partita IVA del cessionario o committente non soltanto in caso di emissione di una fattura ordinaria, ma anche in caso di emissione di una fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72;
– la previsione di un unico limite dimensionale, pari a 5 megabyte, per l’invio di ciascun file fattura, a prescindere dal canale di invio utilizzato;
– la possibilità di inserire nel nome del file gli identificativi di soggetti diversi dal soggetto trasmittente;
– la possibilità di indicare la targa degli autoveicoli nella sezione “AltriDatiGestionali”, diversamente da quanto indicato nelle motivazioni del provv. 89757/2018, che ne prevedevano l’indicazione nella sezione “MezzoTrasporto”.
Atto firmato digitalmente notificato a mezzo posta – Nullità (C.T. Prov. Vicenza 25.1.2018 n. 74/3/18
Secondo quanto affermato da C.T. Prov. Vicenza 25.1.2018 n. 74/3/18, l’avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato in via ordinaria è affetto da nullità insanabile per violazione dell’art. 42 del DPR 600/73, in quanto privo di sottoscrizione.
Solamente gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati derivanti da attività di carattere seriale (come alcune tipologie di accertamenti parziali), secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 2.11.2010 n. 4114, possono contenere l’indicazione del nominativo a stampa in luogo della firma autografa.
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 – Versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2018 – Termine del 18.6.2018
Entro il 18.6.2018 devono essere versate l’IMU e la TASI in relazione alle abitazioni principali, e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In questi casi, l’aliquota IMU rimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di 200,00 euro.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Socio lavoratore di cooperativa – Estinzione del rapporto associativo e di lavoro – Profili critici
La dualità di rapporti in capo al socio lavoratore di cooperativa, da un lato quello societario e, dall’altro, il rapporto di lavoro, presenta una serie di criticità.
Con riguardo alle conseguenze della cessazione del rapporto associativo sul rapporto di lavoro, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, poi confermato dalla L. 142/2001, riconosce una distinzione tra i due rapporti, prevedendo che il rapporto di lavoro si estingua con il recesso o l’esclusione del socio (art. 5 co. 2 della L. 142/2001).
Resta invece da chiarire il tema controverso legato al sistema delle fonti di regolamentazione, ossia al rapporto tra la contrattazione collettiva nazionale di settore ed il regolamento interno della cooperativa (art. 6 della L. 142/2001), con particolare riferimento al riconoscimento della retribuzione.
Contratto di prestazione occasionale – Lavoro autonomo occasionale – Principali differenze
L’introduzione, ad opera del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), del “contratto di prestazione occasionale” quale modalità di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti diversi dalle famiglie (cui invece è riservato il Libretto Famiglia) non ha fatto venire meno il lavoro autonomo occasionale basato sul contratto d’opera ex art. 2222 c.c.
I due istituti convivono nell’ordinamento, differenziandosi per:
– i limiti soggettivi ed economici;
– il carattere occasionale della prestazione e le modalità di svolgimento e di gestione della stessa;
– la disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa.
Trattandosi di due fattispecie conviventi e tra loro cumulabili, non esiste divieto, per il prestatore, di ricevere nello stesso anno civile compensi relativi al “CPO” e compensi senza limiti di importo per lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, nel rispetto del limite di 5.000,00 euro, oltre il quale è d’obbligo l’assoggettamento alla contribuzione INPS Gestione separata.
Immobili esenti IMU
Talune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU.
Tra gli altri, sono esenti dall’IMU:
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici. In caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale;
– i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.);
– i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Credito d’imposta per le librerie – Disposizioni attuative (DM 23.4.2018)
Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le librerie, introdotto dall’art. 1 co. 319 della L. 205/2017.
Con riferimento all’ambito soggettivo, il DM dispone che possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti che:
– siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal Registro delle imprese;
– abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati;
– abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
– siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.