L’art. 3 del DL 119/2018 ha previsto che il pagamento entro il 7.12.2018 delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 determina la riammissione alla possibilità di definire i ruoli per i contribuenti che, pur avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL 148/2017, siano successivamente decaduti per mancato integrale pagamento degli importi dovuti.
Si tratta, in particolare:
– sia dei debitori che hanno presentato domanda entro il 15.5.2018 e hanno pagato, entro il 31.7.2018, le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione;
– sia dei debitori che hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non hanno pagato le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
In sostanza, la rata che scade il 31.10.2018 può essere versata senza conseguenze pregiudizievoli sino al 7.12.2018.
Rottamazione ter – Presentazione della domanda – Benefici
Dall’analisi dell’art. 3 del DL 119/2018 si rilevano molteplici benefici per i contribuenti che decidano di aderire alla definizione dei ruoli: alcuni, quali lo stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora, erano già previsti dalle precedenti rottamazioni.
Altri benefici riguardano la possibilità di rateizzare il debito fino a 5 anni pagando un tasso di interesse in misura ridotta al 2% annuo a decorrere dall’1.8.2019.
Inoltre, è sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi delle auto o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive già avviate; essa, inoltre, rende “non inadempiente” il debitore ai fini dell’art. 48-bis del DPR 602/73, dunque non si verifica il blocco del pagamento della Pubblica amministrazione.
Si ritiene operante l’art. 54 del DL 50/2017, quindi sembra possibile, presentata la domanda di rottamazione, l’ottenimento del DURC.
Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio – Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Proroga – Novità del Ddl. di bilancio 2019
Il Ddl. di bilancio 2019 proroga alle spese sostenute fino al 31.12.2019:
– la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, attualmente nella misura del 50%, prevista per gli interventi volti al recupero edilizio;
– la detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”);
– la detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 (l’aliquota, tuttavia, è ridotta al 50% per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili);
– la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di “sistemazione a verde”.
Obbligo di fatturazione elettronica – Operazioni nei confronti di privati consumatori – Condomini – Modalità di ricezione delle fatture (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757)
A partire dall’1.1.2019, l’obbligo di fatturazione elettronica disposto dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 riguarderà anche le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, compresi i condomìni.
In base alle regole di trasmissione e recapito approvate con provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, le fatture emesse nei confronti di privati saranno messe a disposizione del cliente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il fornitore sarà comunque tenuto a rilasciare al privato copia cartacea del documento, comunicando la disponibilità dell’originale all’interno del portale.
Per accedere agli originali delle fatture nell’area riservata, l’amministratore dovrà disporre delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) per ogni condominio amministrato.
Ai fini della ricezione delle fatture, il condominio potrebbe valutare anche la possibilità di dotarsi di un indirizzo PEC condominiale.
Regime forfetario – Innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 65.000,00 euro – Novità del Ddl. di bilancio 2019
Le ultime bozze del Ddl. di bilancio 2019 definisco meglio la nuova flat tax, che si struttura in modo progressivo, a partire dal 2019, nel seguente modo:
– ampliamento del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, con imposta sostitutiva al 15% per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo di imprenditori individuali e professionisti con ricavi e compensi non superiori a 65.000,00 euro nell’anno precedente che, contemporaneamente allo svolgimento dell’attività in forma individuale, non partecipino a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, srl o associazioni in partecipazione;
– istituzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni per i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
A tali misure si aggiunge, a decorrere dal 2020, l’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, pari al 20%, destinata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi, compresi tra 65.001,00 e 100.000,00 euro.
Contratto a tempo determinato – Periodo transitorio – Novità del DL 87/2018 convertito (decreto “dignità”)
Termina il 31.10.2018 la fase transitoria, prevista dalla legge di conversione del DL 87/2018 per rendere più graduale l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sui contratti a tempo determinato, che ha consentito, per un certo periodo, che proroghe e rinnovi dei contratti a termine avvenissero ancora sulla base delle originarie disposizioni del DLgs. 81/2015.
Le nuove norme del “decreto dignità”, invece, erano già pienamente applicabili dal 14.7.2018 ai nuovi contratti, secondo quanto indicato nell’art. 1co. 2 del DL 87/2018, introdotto in sede di conversione.
Le disposizioni del DL 87/2018 prevedono che il contratto possa essere liberamente prorogato solo nei primi 12 mesi, mentre l’indicazione delle causali (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, o di natura sostitutiva, oppure esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria) è necessaria quando la proroga comporta il superamento del termine complessivo di un anno, fermo restando in ogni caso il limite massimo di 4 proroghe nell’ambito di un unico contratto.
In caso di rinnovo di un contratto a termine, invece, l’indicazione di una causale è sempre necessaria, anche quando sommando la durata del nuovo contratto ai precedenti non si superano i 12 mesi. Si ricorda, altresì, che il contratto non può avere una durata eccedente i 24 mesi.
Obbligo di fatturazione elettronica – Termini di emissione e registrazione delle fatture – Novità del DL 119/2018
L’art. 11 del DL 87/2018 ha disposto l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l’individuazione dell’ambito soggettivo di tale disposizione è tutt’altro che agevole, posto che l’art. 1 co. 3 citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Inoltre, gli artt. 12 e 13 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) modificano i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, chiarendo implicitamente che l’obbligo di annotazione sui registri IVA permane.
A norma dell’art. 4 del DLgs. 127/2015 (modificato dall’art. 17 del DL 119/2018), l’obbligo verrà meno, a partire dall’1.1.2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate (ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA).
Perdite fiscali dei soggetti IRPEF – Soggetti in contabilità ordinaria e semplificata – Novità del Ddl. di bilancio 2019
In base alla bozza del Ddl. di bilancio 2019, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria (art. 8 del TUIR) diverrebbero compensabili con il solo reddito d’impresa, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese minori, in base ad una disposizione transitoria, le perdite fiscali 2017 non compensate sarebbero computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
– nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Proroga della CIGS per il biennio 2018/2019 – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Novità del DL 119/2018
L’art. 25 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) è intervenuto sulla disposizione di proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale disciplinata dall’art. 22-bis del DLgs. 148/2015 e introdotta dalla legge di bilancio 2018, rimuovendo in primis il requisito numerico richiesto per la concessione del trattamento, consistente in un organico aziendale superiore a 100 unità lavorative.
Inoltre, il provvedimento in esame prevede la proroga dell’intervento di CIGS anche per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel relativo accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.
Secondo quanto indicato nella Relazione allegata al DL in argomento, si è voluto rimuovere il requisito dell’organico superiore a 100 unità lavorative dopo aver constatato che la rilevanza economica strategica dell’impresa deve essere valutata anche a livello territoriale dalla Regione (o dalle Regioni) interessata e che, a tale livello, anche le aziende con un organico inferiore a 100 lavoratori possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica di significativa importanza.
Innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 65.000,00 euro – Novità del Ddl. di bilancio 2019
In base alla prima bozza della legge di bilancio 2019, il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, dovrebbe essere modificato per includervi i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 65.000,00 euro (tale soglia sostituirebbe quelle attuali differenziate in base alla tipologia di attività).
Dalla bozza emerge anche:
– l’eliminazione degli attuali limiti per le spese relative a dipendenti e collaboratori (5.000,00 euro) e per i beni strumentali utilizzati (20.000,00 euro);
– l’estensione della causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni;
– la riformulazione della causa ostativa connessa al possesso di redditi di lavoro dipendente, mediante l’eliminazione del limite di 30.000,00 euro e l’introduzione della preclusione per coloro che svolgono prevalentemente l’attività nei confronti del precedente datore di lavoro.