Per effetto dell’art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, è prevista una rottamazione dei carichi tributari e contributivi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017 (si tratta di ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito).
Il beneficio, come per le precedenti rottamazioni, consiste nello stralcio di sanzioni e interessi (e nella possibilità di dilazione del capitale in cinque anni, con tasso del 2% annuo) e la relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.
Sui nessi con le pregresse rottamazioni, si rileva che:
– i debitori che non hanno fruito delle precedenti rottamazioni, i debitori che hanno fruito della prima rottamazione (domanda scaduta il 21.4.2017) e non hanno pagato le rate, i debitori che, avendo fatto domanda per le rottamazioni successive alla prima (domanda scaduta il 15.5.2018), non hanno pagato, entro il 31.7.2018, le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, accedono senza problemi;
– i debitori che hanno presentato domanda entro il 15.5.2018 e hanno pagato, entro il 31.7.2018, le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione e i debitori che hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non hanno pagato le rate, devono, per accedere alla rottamazione, pagare, entro il 7.12.2018, tutte le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018, potendo ridilazionare il debito residuo in cinque anni (con tasso dello 0,3% annuo).
Dichiarazione integrativa speciale – Sbarramento dei 100.000,00 euro di imponibile (comunicato stampa CNDCEC 23.10.2018)
Per effetto dell’art. 9 co. 1 del DL 23.10.2018 n. 119, “l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma”.
Secondo il CNDCEC (espressosi con comunicato stampa del 23.10.2018), il limite dei 100.000,00 euro va considerato per singola imposta, posto che ciascuna imposta ha una propria base imponibile, non esistendo una base imponibile complessiva.
Dunque, la mancata fatturazione di un ricavo per 80.000,00 euro sarebbe, fermo restando il limite del 30%, sanabile, ancorchè rilevi per IRES, IRAP e IVA (in altre parole, gli 80.000,00 euro non vanno moltiplicati per tre).
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico – Imprese minori – Modalità di pagamento delle spese (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2018 n. 46)
Con la risposta interpello 23.10.2018 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le c.d. imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata e per le quali rileva il principio di cassa, devono effettuare mediante bonifico bancario o postale il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico al fine di beneficiare delle relative detrazioni fiscali.
Le medesime conclusioni riguarderebbero anche le imprese minori che esercitano l’opzione prevista dall’art. 18 co. 5 del DPR 600/73, a fronte della quale i ricavi e le spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura.
In ogni caso, quindi, le imprese minori devono pagare le spese agevolate mediante bonifico bancario o postale (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) ed il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui il pagamento è stato effettuato.
Dichiarazione integrativa speciale – Sbarramento dei 100.000,00 euro di imponibile – Novità del DL 119/2018
L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. DL fiscale) prevede la possibilità di sanare violazioni fiscali presentando una dichiarazione integrativa speciale, solo, però, con un massimo di 100.000,00 euro di imponibile e nei limiti del 30% del dichiarato.
Va però considerato che le dichiarazioni fiscali sono 4 (modello REDDITI, IVA, IRAP e 770); inoltre, emerge il problema dei contributi previdenziali, inclusi nella sanatoria.
Da un esame letterale della norma, sembra che il limite di 100.000,00 euro sia unico per tutte le imposte: quindi, se è stata commessa un’evasione di 60.000,00 euro ai fini IRES e IVA, non si può sanare 120.000,00 euro, ma sempre 100.000,00 euro di imponibile.
Una diversa lettura, più coerente, induce a considerare non l’imponibile (inteso come comprensivo di tutte le imposte), ma il presupposto imponibile: allora, se si tratta di mancata fatturazione per 100.000,00 euro, così rimane per tutte le imposte, e si potrebbero sanare le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP.
Ruoli sino a 1.000,00 euro consegnati dal 2000 al 2010 – Novità del DL 119/2018
In base a quanto previsto dal DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. DL fiscale), i ruoli, comprensivi di sanzioni e interessi, sino a 1.000,00 euro consegnati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, devono essere automaticamente annullati.
Il limite di 1.000,00 euro non si riferisce all’importo complessivo della cartella, bensì ai singoli crediti iscritti a ruolo.
Sponsorizzazioni – Natura dell’onere – Criteri di deducibilità (Cass. 10.10.2018 n. 25021)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.10.2018 n. 25021, ha affermato che le spese di sponsorizzazione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell’impresa, vanno considerate spese di rappresentanza.
Infatti, in base alla normativa vigente fino al 2007, tali oneri sono deducibili previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa.
Letta a contrario, tale pronuncia sembra costituire l’implicita conferma che, nell’attuale contesto legislativo, le spese di sponsorizzazione devono essere considerate di pubblicità e, come tali, non vanno soggette ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR (in senso conforme, tra gli altri, l’approfondimento Assonime 6/2013).
Super e iper-ammortamenti – Cumulabilità con gli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (risposte GSE 9.10.2018)
Nell’ambito di alcune FAQ, il GSE ha nuovamente analizzato la possibilità di usufruire, contemporaneamente agli incentivi del DM 6.7.2012, del super e dell’iper-ammortamento.
Ai sensi dell’art. 29 del DM 6.7.2012 e dell’art. 28 del DM 23.6.2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del DLgs. 28/2011.
L’art. 26 co. 2 lett. d) del DLgs. 28/2011 prevede che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Secondo il GSE, i super e iper-ammortamenti, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico riguardante l’acquisto di beni strumentali, e possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’art. 26 del DLgs. 28/2011.
Panificio – Accertamento fondato sulle quantità di farina e lievito acquistate – Attendibilità (Cass. 7.9.2018 n. 21860)
Secondo la Cass. 7.9.2018 n. 21860, è legittimo l’accertamento analitico-induttivo esperito dall’Ufficio a carico di un panificio, basato sulle discrepanze relative alle ricostruzioni indirette dei ricavi fondate a sua volta sulle quantità acquistate di due materie prime indispensabili, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente.
Nel caso di specie, il recupero a tassazione dei maggiori ricavi non contabilizzati derivava dalla ricostruzione delle quantità acquistate sia di farina che di lievito per la fabbricazione del pane.
Incentivi all’assunzione di apprendisti – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
In materia di agevolazioni contributive, va segnalato come, nel caso di un’assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro subisca una riduzione per tutta la durata del periodo di formazione. In particolare, l’importo ridotto è pari all’11,61% che sommato all’aliquota a carico del dipendente, pari al 5,84%, eleva la misura totale del versamento al 17,45%.
Diversamente, per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti la contribuzione è minore e così diversificata nei 3 anni: nel primo anno di contratto l’aliquota complessiva è all’8,95%, nel secondo anno al 10,45% e nel terzo anno al 17,45%.
In caso di conferma dell’apprendista e di prosecuzione del rapporto di lavoro, i benefici sono mantenuti per un anno aggiuntivo a partire dal termine del periodo di apprendistato in virtù dell’art. 47 co. 7 del DLgs. 81/2015 e, per un ulteriore anno, ai sensi dall’art. 1 co. 106 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), fruendo di una riduzione pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – esclusi i premi INAIL – nel limite massimo di 3.000 euro. In virtù di tale estensione temporale dei benefici contributivi, la riduzione del costo del lavoro per l’azienda si prolunga dunque fino ad una durata complessiva di 5 anni.
Novità del DL fiscale in corso di approvazione – Cassa integrazione straordinaria – Mobilità in deroga
La bozza di DL fiscale in corso di approvazione prevede proroghe per l’utilizzo, a determinate condizioni, della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga.
Per quanto riguarda la CIGS, le novità in particolare sarebbero:
– la possibilità di richiedere la proroga anche da parte delle imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative (oggi escluse);
– la proroga fino a 12 mesi della CIGS con causale di contratto di solidarietà (finora non prevista dall’art. 22-bis del DLgs. 148/2015) se al termine del periodo ordinario permane l’esubero del personale.
La novità relativa alla mobilità in deroga consisterebbe nell’estensione della misura anche a favore dei lavoratori che concludono o concluderanno la mobilità ordinaria o quella in deroga entro il 31.12.2018 (e non più entro il 30.6.2018), o che lo hanno concluso nel periodo 22.11.2017-31.12.2017. La relazione di accompagnamento al DL precisa però che nella sostanza questa misura riguarda solo la Campania.
A copertura di entrambi gli interventi si utilizzeranno risorse già stanziate.
Con esclusivo riferimento all’area di Termini Imerese, è infine prevista la proroga dell’erogazione della mobilità in deroga anche ai lavoratori che, alla data del 31.12.2016, risultavano beneficiari della mobilità ordinaria o in deroga.