Lo schema di decreto legislativo, approvato in via provvisoria dal Governo, introduce il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della L. 155/2017.
In ragione dell’influenza europea, la riforma organica delle procedure concorsuali (RD 267/42) e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) mira alla tutela della continuità aziendale e alla salvaguardia dell’occupazione.
Il concetto di fallimento è sostituito con quello di “liquidazione giudiziale” e la “crisi” viene intesa come “pericolo di futura insolvenza”, ponendosi in una prospettiva prognostica. Attraverso l’introduzione di specifici obblighi e assetti organizzativi, nonché di istituti di allerta parametrati alle dimensioni delle imprese, si accelera l’emersione della crisi.
Obbligo di fatturazione elettronica – Novità del DL fiscale in corso di approvazione
La bozza di DL fiscale che verrà presentata nel prossimo Consiglio dei Ministri prevede diverse disposizioni volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica.
Nel decreto sarebbero, infatti, contenute misure volte ad eliminare, per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste per la tardiva fatturazione nell’ipotesi in cui l’emissione avvenga comunque entro il termine della liquidazione periodica.
Dall’1.7.2019, poi, le fatture potrebbero beneficiare di un termine per l’emissione stabilito in 10 giorni dall’effettuazione delle relative operazioni.
La bozza di DL fiscale prevede, inoltre, una significativa modifica dell’art. 21 del DPR 633/72, che consentirebbe di stabilire il termine di registrazione delle fatture emesse, salvo alcune limitate eccezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non sarebbe, infine, più prevista la numerazione progressiva delle fatture d’acquisto nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, dal momento che l’adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Liquidazioni periodiche IVA – Condizioni per l’imputazione dell’imposta detraibile – Novità del DL fiscale in corso di approvazione
Tra le misure attualmente allo studio da parte del Governo che potrebbero confluire nel prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, vi è anche la modifica delle regole in tema di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, in base alla nuova versione della bozza di decreto, il legislatore intende modificare l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98, disponendo che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere esercitato entro il giorno 16 dello stesso mese.
Un’eccezione sarebbe prevista per le operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, l’imposta dovrebbe essere detratta con riferimento all’anno di ricezione del documento.
Definizione di PVC e accertamenti – Novità del DL fiscale in corso di approvazione
La seconda bozza di decreto fiscale, divulgata l’11.10.2018, conferma l’introduzione di una rottamazione dei ruoli consegnati dal 2000 al 2017 (con stralcio di sanzioni e interessi) e di una definizione delle liti fiscali pendenti instaurate in primo grado entro il 30.9.2018 (con obbligo di pagamento del terzo delle imposte in caso di vittoria in appello, della metà in primo grado o di soli sanzioni e interessi se c’è stata soccombenza o non c’è ancora la sentenza).
È poi prevista una definizione degli atti di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero notificati entro il 30.9.2018 e degli atti di adesione sottoscritti entro tale data.
Il beneficio, tuttavia, consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi.
Lo stesso, limitatamente, però, a imposte sui redditi, IVA, IRAP e contributi previdenziali, è previsto per i PVC consegnati entro il 30.9.2018.
Subappalti e subcontratti resi nel settore pubblico – Obbligo di fatturazione elettronica – Ambito applicativo (documento CNDCEC e FNC 27.9.2018)
Con il documento di ricerca pubblicato in data 27.9.2018, CNDCEC e FNC forniscono un quadro riepilogativo delle novità introdotte dall’art. 1 co. 917 della L. 205/2017 in tema di fatturazione elettronica nel settore dei subappalti pubblici.
Infatti, a decorrere dall’1.7.2018, la legge di bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.
Come evidenziato nel documento, le nuove disposizioni estendono la fatturazione elettronica soltanto ai rapporti “diretti” tra soggetto appaltatore e coloro di cui questi si avvale per l’esecuzione dell’appalto nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, e non anche ai passaggi successivi.
Per quanto concerne i rapporti tra appaltatore e Pubblica amministrazione, invece, si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica era già in vigore per effetto della L. 244/2007. Tuttavia:
– nei rapporti tra Pubblica amministrazione e appaltatore principale la fattura va emessa nel rispetto delle regole di cui al DM 55/2013;
– nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori o subcontraenti la fattura va emessa nel rispetto delle nuove regole previste per i rapporti “B2B”, di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018.
Detrazione degli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale – Cooperativa a proprietà indivisa (Cass. 24.8.2018 n. 21092)
Con l’ordinanza 24.8.2018 n. 21092, la Corte di Cassazione ha affermato che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa e ancora non frazionato non spetta al socio, ma esclusivamente alla cooperativa che ha contratto il finanziamento ed è proprietaria dell’immobile (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR).
Secondo la Corte, dalla lettura della norma emerge chiaramente che la detrazione spetta unicamente alla cooperativa e non ai singoli soci, trattandosi di mutui ipotecari ancora indivisi, come del resto ancora indivisa è la proprietà degli immobili, essendo i soci assegnatari degli alloggi in godimento e non in forza di un diritto di proprietà.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Requisiti – Modalità di esecuzione dei controlli da parte dell’ENEA (DM 11.5.2018)
Il DM 11.5.2018 ha disciplinato:
– le procedure e le modalità con le quali l’ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del DL 63/2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al co. 3-ter della citata norma;
– le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.
Omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento – Inizio dell’esecuzione forzata – Tutela del contribuente (Corte Cost. 31.5.2018 n. 114)
Secondo Corte Cost. 31.5.2018 n. 114, il contribuente è ammesso a proporre opposizione all’esecuzione davanti al tribunale ordinario qualora sia iniziata l’esecuzione e non è possibile trovare adeguata tutela nel processo tributario.
Tale azione presuppone, infatti, che i rimedi contro l’accertamento o la cartella siano stati esperiti ovvero che siano inutilmente decorsi i termini per proporre ricorso davanti al giudice tributario.
L’opposizione rientra nell’ambito dell’art. 615 co. 2 c.p.c. e si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale competente per territorio (art. 27 c.p.c.).
Nella diversa ipotesi in cui, invece, tramite l’opposizione venga contestata la notifica del titolo esecutivo, la giurisdizione sarà del giudice tributario e l’azione dovrà essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (Cass. SS. UU. 13913/2017).
Cessione gratuita di aree edificabili – Determinazione della plusvalenza (Cass. 1.10.2018 n. 23702)
Secondo quanto deciso dalla Cass. 1.10.2018 n. 23702, per il calcolo della plusvalenza originata dalla cessione di un terreno edificabile, che risulta imponibile ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, al costo fiscale dell’area ceduta si deve sommare anche il costo sostenuto per l’acquisizione di altri appezzamenti ceduti poi gratuitamente al Comune per ottenere la volumetria necessaria.
Ad avviso della Corte, si tratta di costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistica e come tali devono essere sottratti al prezzo di cessione per il calcolo della plusvalenza.
Meccanismo generalizzato – Applicazione temporanea alle operazioni al di sopra di 10.000,00 euro per fattura – Novità della direttiva approvata dal Consiglio europeo
Il Consiglio europeo, in data 2.10.2018, ha approvato in via definitiva la proposta di direttiva che introduce la possibilità per gli Stati membri della UE di introdurre, previa domanda alla Commissione, l’estensione del reverse charge a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi al di sopra dell’importo di 10.000,00 euro per fattura.
I requisiti e la procedura sono dettati dal nuovo art. 199-quater della direttiva 2006/112/CE.
Gli Stati membri potranno richiedere alla Commissione europea l’implementazione del reverse charge “generalizzato” solo in presenza di particolari requisiti, quali:
– la presenza di un divario tra l’IVA riscossa e quella di cui è stimata la riscossione (“VAT gap”) almeno superiore del 5% rispetto alla media europea;
– la presenza di un livello di frodi carosello superiore al 25% del “VAT gap” complessivo;
– la presa d’atto che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi in tale Stato.
Potranno richiedere l’estensione del reverse charge anche gli Stati membri che possiedono una frontiera comune con uno Stato che è stato autorizzato al reverse charge “generalizzato”, laddove constatino che c’è un significativo spostamento della frode IVA verso il loro territorio.