In caso di concessione di un’auto in uso promiscuo al dipendente, può essere stabilita la corresponsione di un corrispettivo fatturato superiore al valore forfetario definito ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
In tale ipotesi, sotto il profilo IVA, per la messa a disposizione del personale dipendente di veicoli stradali a motore, la base imponibile IVA è pari al corrispettivo.
Lato dipendente, ai fini delle imposte sui redditi non emerge alcun fringe benefit imponibile, posto che, ove il dipendente corrisponda un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 1/2007, § 17.1.A).
Beni concessi in comodato – Spese di gestione – Deducibilità – Condizioni (Cass. 7.11.2018 n. 28375)
La Cass. 7.11.2018 n. 28375 ha stabilito che, in caso di esternalizzazione a impresa terza dell’attività di produzione di beni venduti dal contribuente, i relativi costi per l’uso del capannone (nella specie, acqua, energia elettrica, gas e telefono) e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all’impresa che svolge in esclusiva per il comodante l’attività di produzione, sono deducibili ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del DPR 633/72, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, pertanto, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.
Quote di TFR maturate da società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria – Novità del DL 109/2018
La legge di conversione del DL 109/2018 (c.d. decreto Genova), approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato, prevede alcune misure di favore per le aziende in crisi ammesse al trattamento di CIGS per cessazione di attività nel biennio 2019-2020 (ex art. 44 del DL 109/2018) ed in seguito assoggettate a procedura fallimentare o amministrazione straordinaria.
Secondo quanto indicato nel testo esaminato in sede parlamentare, per queste imprese è previsto innanzitutto uno sgravio applicato alle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate dai lavoratori sulla retribuzione persa durante il predetto trattamento di integrazione salariale.
Inoltre, le medesime aziende saranno esentate dal versamento del contributo dovuto sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dall’art. 2 co. 31 della L. 92/2012 (c.d. ticket sui licenziamenti).
Incentivi per le aziende che eseguono interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro – Modello OT/24 – Modalità e termini di presentazione
L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.) all’INAIL, indicato nell’allegato 5 al DM 12.12.2000, prevede uno sconto per i datori di lavoro che, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’apposita istanza, hanno effettuato interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
Sul punto, l’Autore ricorda che, benché la domanda per il beneficio vada presentata a febbraio 2019, in concomitanza con l’autoliquidazione INAIL, gli interventi migliorativi devono essere compiuti nel 2018.
In particolare, nel modello OT/24 gli interventi si presentano articolati nelle sezioni: A-Interventi di carattere generale; B-Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; C-Interventi trasversali; D-Interventi settoriali generali; E-Interventi settoriali.
In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi settoriali generali (SG), compresi nella sezione D, che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario che la somma dei punteggi degli interventi effettuati sia pari almeno a 100.
Condoni e sanatorie – Pace fiscale – Istanza di adesione – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nei chiarimenti pubblicati sul relativo sito Internet il 7.11.2018, specifica che dalla data di entrata in vigore del DL 119/2018 (24.10.2018), chi intende definire gli accertamenti non può più presentare istanza di adesione.
Tale passo non può essere interpretato nel senso di precludere la definizione ex art. 2 del DL 119/2018 (che deve avvenire entro il 23.11.2018) per coloro i quali, dal 24.10.2018, hanno presentato istanza di accertamento con adesione.
Semmai, visto il richiamo al termine dell’art. 15 del DLgs. 218/97 ad opera dell’art. 2 del DL 119/2018, si può sostenere che il termine per definire l’accertamento è sempre quello del 23.11 quand’anche il contribuente abbia presentato istanza di adesione, in quanto non opera a questi fini la sospensione dei 90 giorni.
Affitto di poltrona (interpello Agenzia delle Entrate 21.6.2013 n. 954-24/2013)
Con riguardo al trattamento ai fini delle imposte indirette del contratto di affitto di poltrona, nell’interpello Agenzia delle Entrate 21.6.2013 n. 954-24/2013 è stato chiarito che:
– la predetta fattispecie appare riconducibile, di regola, allo schema della locazione di un immobile strumentale; pertanto, l’operazione è esente IVA ex art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72 (salvo l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità) e il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura dell’1% (art. 5 co. 1 lett. a-bis) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86);
– qualora il contratto preveda a carico del prestatore l’obbligo di rendere servizi ulteriori non accessori alla messa a disposizione di uno spazio determinato, sussiste una prestazione di servizi generica che sconta l’IVA con aliquota ordinaria del 22% e l’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa.
Riforma del diritto fallimentare – Bozza di DLgs. attuativo della L. 155/2017 – Approvazione del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018 ha approvato, in via preliminare, lo schema di DLgs. recante il codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017.
Tra le novità di maggiore rilevanza si segnala la possibilità di ottenere importanti benefici penali da parte dell’imprenditore che si attivi tempestivamente nella segnalazione della crisi dell’impresa con l’obiettivo di risolverla prima di incappare nell’insolvenza.
In particolare, per tutti i reati di bancarotta, se risulta che il danno è di speciale tenuità, è riconosciuta una causa di non punibilità quando l’imprenditore abbia presentato:
– tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni;
– domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione, a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.
È, inoltre, prevista l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell’Albo dei soggetti, costituti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure disciplinate.