La nuova causa di esclusione dal regime forfetario ex L. 190/2014 connessa al possesso di partecipazioni è stata riformulata dalla L. 145/2018. Non possono utilizzare il regime per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all’attività:
– possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
– oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Rispetto alla versione previgente della disposizione, è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, nonché alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all’anno antecedente l’ingresso nel medesimo. A tal proposito, sarebbe opportuno che venisse ammesso l’utilizzo del regime anche nel caso in cui la partecipazione sia dismessa entro il termine del periodo d’imposta 2019 in cui si applica il riformato regime di favore, ma il punto deve trovare ancora una conferma ufficiale.
IMU relativa agli immobili strumentali – Aumento della quota deducibile – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Dal 2019 l’IMU versata da imprese e professionisti in relazione agli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 40% (anziché in misura pari al 20%).
Resta ferma la totale indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP.
La deducibilità dell’IMU riguarda esclusivamente gli immobili strumentali di cui all’art. 43 del TUIR, con esclusione, quindi, di quelli “patrimonio” (art. 90 del TUIR) e di quelli “merce”. La deducibilità dovrebbe riguardare anche gli immobili strumentali assunti in locazione finanziaria o demaniali in concessione (su cui l’IMU è a carico dell’utilizzatore ex art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011), nonché le aree strumentali e quelle (non locate) delle società che esercitano l’attività agricola di coltivazione, in mancanza di opzione per la determinazione catastale del reddito.
Reddito e Pensione di cittadinanza – Bozza di decreto attuativo
Secondo quanto indicato nella bozza di decreto attuativo di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, la misura del Reddito di cittadinanza (RDC) diventerà effettivamente operativa a partire dal mese di aprile 2019.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, la misura in questione prenderà la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Il beneficio in argomento potrà essere concesso in presenza di determinati requisiti e condizioni (tra le varie, un valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro), decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi e potrà essere rinnovato.
Il RDC si compone di una componente di integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000,00 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro di un’apposita scala di equivalenza), nonché di una somma integrativa per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del relativo canone annuo, fino a un massimo di 3.360,00 euro annui.
Tale ultima integrazione potrà essere anche concessa nella misura della rata mensile del mutuo, e fino a un massimo di 1.800,00 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto (o costruzione) sia stato contratto un mutuo da parte dei componenti.
Incentivi all’occupazione – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
L’art. 1 co. 247 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) proroga, per il biennio 2019-2020, il c.d. “Bonus sud”, ossia l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori la cui sede di lavoro sia ubicata nelle Regioni meno sviluppate (ad es., Abruzzo, Campania, ecc.):
– che non abbiano compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni);
– ovvero di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Tali misure possono essere adottate nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e devono trovare applicazione nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato disciplinata dagli artt. 107 e 108 del TFUE.
La norma in esame stabilisce, altresì, che, per i citati soggetti, l’esonero contributivo di cui all’art. 1-bis co. 1 del DL 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) sia:
– elevato fino al 100% (in luogo del 50%), nel limite massimo di importo stabilito (8.060,00 euro su base annua);
– cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Obbligo di fatturazione elettronica – Pagamento dell’imposta di bollo (DM 28.12.2018)
Il DM 28.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.1.2019 n. 5, modificando l’art. 6 del DM 17.6.2014, ha stabilito le nuove modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre. L’ammontare dell’imposta dovuta sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di fatturazione elettronica – Emissione tardiva delle fatture elettroniche senza sanzioni entro la prima liquidazione IVA – Novità del DL 119/2018 convertito – Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente
A fronte dell’emissione di fattura elettronica da parte del cedente o prestatore, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente è essenziale che questi sia in possesso di una valida fattura di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Può accadere che il cedente o prestatore, avvalendosi della disapplicazione delle sanzioni concessa dall’art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, emetta la fattura elettronica successivamente al momento di effettuazione dell’operazione, ma entro i termini per la liquidazione periodica dell’imposta. In tale circostanza, l’esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente potrebbe divergere significativamente rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, se il prestatore emette in data 13.5.2019, senza sanzioni, la e-fattura riferita ad una prestazione di servizi che si considera eseguita l’8.1.2019, il committente eserciterà il diritto alla detrazione successivamente al 13.5.2019, a partire dalla data nella quale la fattura elettronica gli è recapitata da parte del Sistema di Interscambio.
Saldo e stralcio delle cartelle – Modello SA-ST – Approvazione – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
È stato approvato il modello “SA-ST” per il saldo e stralcio delle cartelle dei contribuenti in gravi difficoltà economiche.
Il Modello deve essere presentato entro il 30.4.2019 e il pagamento dell’importo dovuto per la definizione può essere corrisposto in unica soluzione entro il 30.11.2019 o in cinque rate, rispettivamente la prima di importo pari al 35% del totale dovuto entro il 30.11.2019, la seconda pari al 20% entro il 31.3.2020, la terza pari al 15% entro il 31.7.2020, la quarta pari al 15% entro il 31.3.2012 e l’ultima pari al 15% entro il 31.7.2021.
Per i pagamenti rateali, è prevista l’applicazione di interessi pari al 2% annuo a decorrere dall’1.12.2019.